COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'

COMUNICATO

  Estratto  della  deliberazione   in   materia   di   determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.159 del 9-7-1999)

  Il  comune di  SANTA  MARIA  LA CARITA'  (provincia  di Napoli)  ha
adottato, il 18  febbraio 1999, la seguente  deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
   (Omissis).
  1.  di stabilire  le  seguenti norme  per  l'applicazione I.C.I.  -
Imposta comunale sugli  immobili, in questo Comune, con  effetto da 1
gennaio 1999;
  a) per le  persone fisiche soggetti passivi,  residenti nel Comune,
per  le   unita'  immobiliari  direttamente  adibite   ad  abitazione
principale, (6 per mille);
  b)  per tutti  i soggetti  passivi e  per tutti  gli altri  alloggi
posseduti e non locati (6,50 per mille);
  2. per  la determinazione della  base imponibile si tiene  conto di
quanto  stabilito dall'art.  5  del decreto  legislativo 30  dicembre
1992, n.  504, e successive modificazioni,  compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
  3. l'imposta  e' ridotta del  cinquanta per cento per  i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente al  periodo dell'anno durante il  quale viene accertata
la sussistenza  di tali  condizioni dall'ufficio tecnico  del Comune,
con   perizia  a   carico   del  proprietario,   che  allega   idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha
la facolta'  di presentare  dichiarazione sostitutiva ai  sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al Comune, con raccomandata a/r la  data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'   comunque  utilizzato.  Il  Comune   puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
  4. l'aliquota e' stabilita nella  misura del quattro per mille, per
un periodo non superiore a 2 anni, per i fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita'  la costruzione, o l'applicazione  di beni.
Per  beneficiare dell'aliquota  agevolata  l'impresa deve  effettuare
immediata  dichiarazione al  Comune della  data di  ultimazione della
costruzione,  con avviso  che la  stessa e'  destinata alla  vendita.
Entro  15   giorni  dalla  cessione  dell'immobile,   l'impresa  deve
comunicare al  Comune i dati relativi  agli acquirenti e la  data del
contratto. L'aliquota stabilita dal  presente Capo e' applicata dalla
data  di ultimazione  della  costruzione a  quella  del contratto  di
vendita;
  5.  dall'imposta   dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita  ad
abitazione  principale del  soggetto  passivo sono  detratte, fino  a
concorrenza  del  suo ammontare,  L.  200.000  rapportate al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  Per  abitazione   principale  s'intende   quella  nella   quale  il
contribuente che  la possiede  a titolo  di proprieta',  usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
  6. viene considerata direttamente  adibita ad abitazione principale
l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e
disabili  che acquisiscono  la residenza  in istituti  di ricovero  o
sanitari a seguito di ricovero permanente;
 7. (Omissis).
  8. di  dare atto che, ai  sensi del secondo comma  dell'art. 58 del
decreto  legislativo 15  dicembre  1997, n.  446, per  l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori diretti  od imprenditori  agricoli a  titolo
principale  le  persone  fisiche   iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di cui  all'art.  11  della legge  n.  9/1963, soggette  al
corrispondente  obbligo assicurativo;  la cancellazione  dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
   (Omissis).