Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)(GU n.159 del 9-7-1999)
Il comune di SANTA MARIA LA CARITA' (provincia di Napoli) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto da 1 gennaio 1999; a) per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, (6 per mille); b) per tutti i soggetti passivi e per tutti gli altri alloggi posseduti e non locati (6,50 per mille); 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a/r la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. l'aliquota e' stabilita nella misura del quattro per mille, per un periodo non superiore a 2 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione, o l'applicazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile, l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 7. (Omissis). 8. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis).