AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, recante: "Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1999).(GU n.161 del 12-7-1999)
Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo specificato in epigrafe, pubblicato alla pag. 28, seconda colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dopo il comma 2, deve intendersi comprensivo anche dei seguenti commi: "3. Le condizioni economiche di offerta ai telespettatori sono distinte per la prestazione di servizi e per la messa a disposizione di apparecchiature, se fornite. 4. Possono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 soltanto i soggetti che forniscono servizi in conformita' al presente decreto ed all'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122. 5. I detentori di diritti di proprieta' industriale, relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato, quando concedono licenze per la fabbricazione di apparecchiature destinate ai consumatori ed in particolare di sintonizzatoridecodificatori, debbono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e non debbono subordinare tale concessione a condizioni che vietano, dissuadono o scoraggiano l'inclusione in tali apparecchiature: a) dell'interfaccia comune di cui all'art. 3, comma 4; b) di elementi peculiari di altri sistemi di accesso condizionato. 6. La disposizione di cui al comma 5, lettera b), lascia impregiudicato il diritto del concedente di richiedere al beneficiario della licenza il rispetto di condizioni ragionevoli ed appropriate tali da garantire la sicurezza del relativo sistema di accesso condizionato. 7. La riproduzione dei segnali trasmessi, compresi quelli in chiaro, puo' essere inibita solo nel caso in cui il sintonizzatoredecodificatore sia fornito all'utilizzatore finale mediante noleggio e questi non adempia agli obblighi del relativo contratto".