MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 24 marzo 1999, n. 21 

  Circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998. Legge 16 giugno 1998, n.
191 e  decreto del  Presidente della Repubblica  20 ottobre  1998, n.
403. Ulteriori norme in materia di semplificazione amministrativa.
(GU n.164 del 15-7-1999)
 
 Vigente al: 15-7-1999  
 

                                  Ai signori coordinatori
                                  Agli   uffici   provinciali   della
                                  M.C.T.C.
                                  All'assessorato    ai    trasporti,
                                  turismo   e   comunicazioni   della
                                  Regione   Sicilia    -    Direzione
                                  trasporti
                                  Alla    provincia    autonoma    di
                                  Trento -   Servizio   comunicazioni
                                  e trasporti motorizzazione civile
                                  Alla    provincia    autonoma    di
                                  Bolzano -   Ripartizione   traffico
                                  e trasporti e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza del  Consiglio dei
                                  Ministri   -    Dipartimento  della
                                  funzione pubblica
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Direzione                  generale
                                  dell'Amministrazione    civile    -
                                  Direzione centrale delle autonomie
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                  sicurezza  - Direzione centrale per
                                  la polizia  stradale,  ferroviaria,
                                  di  frontiera  e postale - Servizio
                                  polizia stradale
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Servizio immigrazione
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Dipartimento   delle   entrate    -
                                  Direzione centrale affari giuridici
                                  e contenzioso tributario
                                  All'Automobile club d'Italia
                                  All'Unasca
                                  Alla CONFEDERTAAI
                                  All'ASIAC
                                  All'AIDAC
                                  All'ANDAC
  Com'e'  noto,  nel supplemento  ordinario  n.  110/L alla  Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998 e nella Gazzetta Ufficiale n. 275
del 24 novembre 1998 sono stati pubblicati, rispettivamente, la legge
16 giugno 1998, n. 191 ed  il decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre  1998, n.  403 (in  vigore dal 23  febbraio 1999)  i quali
hanno,  tra l'altro,  apportato  ulteriori e  rilevanti modifiche  in
materia  di  semplificazione  amministrativa, ad  integrazione  e  in
attuazione di quanto disposto dalla legge n. 127/1997.
  Pertanto, a  parziale modifica delle istruzioni  gia' impartite con
circolare  D.G. n.  21 del  13 febbraio  1998, si  rappresenta quanto
segue:
 A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
  A  norma dell'art.  1, comma  2, del  decreto del  Presidente della
Repubblica  n. 403/1998,  tutti  i certificati,  gli  estratti e  gli
attestati  che  a  qualsiasi  titolo devono  essere  presentati  alla
motorizzazione  civile sono  sostituiti da  dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968.
  A tale proposito si fa presente che:
  a) i  certificati, gli estratti  e gli attestati  sostituibili sono
solo quelli che  si riferiscono a stati, fatti  o qualita' personali;
la disposizione pertanto non  riguarda, ad esempio, le documentazioni
tecniche  dei veicoli  richieste ai  fini della  loro omologazione  o
immatricolazione;
  b)  la  norma  in esame si applica, nei limiti del precedente punto
a), a  tutte   le  procedure   amministrative  di   competenza  della
motorizzazione civile;
  c)  le  dichiarazioni in  parola  possono  sostituire unicamente  i
certificati, gli estratti e gli attestati che debbono essere prodotti
al fine  dell'adozione del  richiesto provvedimento  amministrativo e
non  anche quelli  per  i quali  e'  prescritta l'eventuale  semplice
esibizione.
  Precisato, quindi,  l'ambito di  applicabilita' del citato  art. 1,
comma 2,  del decreto  del Presiente della  Repubblica n.  403 /1998,
occorre  anzitutto   evidenziare  che   la  portata   applicativa  di
quest'ultimo e'  tale da  ricomprendere non solo  i casi  di utilizzo
delle  dichiarazioni sostitutive  di certificazione  gia' contemplati
dall'art. 2 della  legge n. 15/1968 e quelli individuati  ex novo dal
comma  1  del  medesimo  art.  1 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  403/1998, ma  anche tutte  le altre  eventuali ipotesi
che,  sebbene non  previste esplicitamente  dal legislatore,  abbiano
rilevanza   nell'ambito   delle   procedure   di   competenza   della
motorizzazione civile.
  Riassumendo, dal combinato  disposto di cui all'art.  2 della legge
n. 15/1968 ed  all'art. 1, comma 1, del decreto  del Presidente della
Repubblica n.  403/1998, possono essere comprovati  con dichiarazioni
sostitutive   di  certificazione,   innanzi   a  qualsiasi   pubblica
amministrazione, i seguenti fatti, stati o qualita' personali:
  la data ed il luogo di  nascita, la residenza e la cittadinanza, il
godimento  dei  diritti  politici,  lo  stato  civile,  lo  stato  di
famiglia, l'esistenza in vita, la  nascita del figlio, il decesso del
coniuge, dell'ascendente e del discendente;
  il titolo di  studio o la qualifica  professionale posseduta, esami
sostenuti,  il  titolo  di   specializzazione,  di  abilitazione,  di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  la situazione  reddituale o economica, l'assolvimento  di specifici
obblighi contributivi (con l'indicazione dell'ammontare corrisposto),
il possesso  e il numero  di codice fiscale,  della partita IVA  e di
qualsiasi  dato  presente  nell'archivio dell'anagrafe  tributaria  e
inerente all'interessato;
  lo  stato  di  disoccupazione,  la  qualita'  di  pensionato  e  la
categoria di pensione, la qualita' di studente o di casalinga;
  la  qualita'   di  legale  rappresentante  di   persone  fisiche  o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  l'iscrizione presso associazioni o  formazioni sociali di qualsiasi
tipo, l'iscrizione in albi o in elenchi tenuti dalla p.a.;
  tutte   le  posizioni   relative  all'adempimento   degli  obblighi
militari;
  il non aver riportato condanne penali;
  la qualita' di vivenza a carico;
  tutti i  dati a  diretta conoscenza dell'interessato  contenuti nei
registri dello stato civile.
  Tuttavia,  al fine  dell'adozione dei  provvedimenti di  competenza
della motorizzazione civile, la  suelencata casistica e' suscettibile
di ampliamento in  relazione a tutti i certificati,  agli estratti ed
agli  attestati che,  come si  e' detto,  a qualsiasi  titolo debbono
essere acquisiti  dall'ammministrazione, ancorche'  non espressamente
previsti da  alcuna delle vigenti norme  in materia e purche',  lo si
ribadisce, attengano a fatti, stati o qualita' personali.
  A tale  proposito, ed a scopo  meramente esemplificativo, rientrano
nella previsione in esame le dichiarazioni relative a:
  la non  sottoposizione a  procedure fallimentari  ed il  non essere
stati dichiarati falliti;
  tutti i dati contenuti nei certificati rilasciati dalle C.C.I.A.;
  il possesso  dell'adeguata capacita' finanziaria richiesta  al fine
dell' esercizio  di specifiche attivita' (es.  attivita' di revisione
in regime di concessione ex art. 80 C.d.S.).
  L'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998 in esame stabilisce inoltre che, laddove
sussistano ragionevoli dubbi circa la veridicita' delle dichiarazioni
ricevute, l'amministrazione e' tenuta  ad effettuare idonei controlli
sulle  stesse,  ai   sensi  del  successivo  art.   11  del  medesimo
regolamento,  il cui  primo comma  statuisce che  "le amministrazioni
procedenti  sono tenute  a  procedere ad  idonei  controlli, anche  a
campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive".
  Dal  combinato  disposto di  cui  alle  riferite norme  si  desume,
pertanto,  che  la  verifica  "mirata" di  singole  dichiarazioni  e'
rimessa  al  prudente  apprezzamento  dell'amministrazione;  tuttavia
nell'ipotesi in  cui ritenga  sussistenti ragionevoli dubbi  circa la
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni stesse, l'effettuazione
di "idonei controlli" rappresenta sempre un atto dovuto. Di converso,
l'amministrazione  e' in  ogni caso  obbligata, indipendentemente  da
eventuali valutazioni di tipo  discrezionale, ad effettuare periodici
controlli a campionatura.
  Sotto l'aspetto  procedurale, la  verifica sulla  veridicita' delle
dichiarazioni  sostitutive di  certificazioni deve  essere effettuata
mediante  richiesta di  conferma scritta,  anche attraverso  l'uso di
strumenti informatici  o telematici,  della corrispondenza  di quanto
dichiarato  dall'utente   ai  dati   in  possesso   della  competente
amministrazione.
  La   richiesta  di   conferma  scritta   deve  essere   indirizzata
all'amministrazione   competente   al   rilascio   del   certificato,
dell'estratto o dell'attestato sostituito dalla dichiarazione; in tal
caso non  e' necessaria  la successiva acquisizione  del certificato,
dell'estratto o dell'attestato stesso.
  Si rammenta infine che:
  nulla  e' variato  in  ordine  alle modalita'  in  base alle  quali
l'utente    puo'   rendere    le   dichiarazioni    sostitutive   di'
certificazioni,   per   le   quali   non  solo   non   e'   richiesta
l'autenticazione  della relativa  sottoscrizione (art.  3, comma  10,
della  legge n.  127/1997) ma  non  e' nemmeno  imposto l'obbligo  di
sottoscriverle innanzi al funzionario competente a riceverle;
  in ogni caso, i dati relativi al  cognome, al nome, al luogo e alla
data di  nascita, alla cittadinanza  e alla residenza  possono essere
comprovati per  mezzo della esibizione  di un documento  di identita'
personale  in corso  di  validita', cosi'  come  gia' specificato  al
paragrafo A),  punto 1), della circolare  D.G. n. 21 del  13 febbraio
1998,  ed  al  fine  della  registrazione  dei  dati  e'  sufficiente
l'acquisizione   della  copia   fotostatica  (non   autenticata)  del
documento stesso (art.  7, comma 4, del decreto  del Presidente della
Repubblica n. 403/1998).
 B) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'.
  Ai sensi  dell'art. 2,  comma 1, del  decreto del  Presidente della
Reppubblica  n. 403/1998,  tutti gli  stati,  i fatti  e le  qualita'
personali non compresi negli elenchi di  cui all'art. l, comma 1, del
regolamento  stesso ed  all'art. 2  della legge  n. 15/1968,  possono
essere  comprovati dall'interessato,  a  titolo definitivo,  mediante
dichiarazioni sostitutive di atto di  notorieta' (art. 4, della legge
n. 15/1968).
  Com'e'  noto, nella  categoria delle  dichiarazioni sostitutive  di
atto  di notorieta'  rientrano, oltre  ai fatti,  agli stati  ed alle
qualita' personali per i quali, sebbene certificabili da una p.a., la
legge  non  prevede  esplicitamente  il  ricorso  alle  dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, anche i fatti, gli stati e le qualita'
personali  che  non  possono  essere  comprovati  con  certificazioni
rilasciate da una p.a.
  Cio' posto  si ritiene  che, alla luce  dell'innovazione introdotta
dal comma 2  dell'art. l del decreto del  Presidente della Repubblica
n.  403/1998,  nell'ambito  dei   procedimenti  di  competenza  della
motorizzazione   civile  possono   essere  acquisite   unicamente  le
dichiarazioni  sostitutive di  atto di  notorieta' riferite  a fatti,
stati e qualita' personali non certificabili da una p.a..
  Infatti, poiche'  e' stato  disposto che  tutti i  certificati, gli
estratti  e gli  attestati  che, a  qualsiasi  titolo debbono  essere
presentati  (al  fine  della  loro acquisizione)  agli  uffici  della
motorizzazione  civile sono  sostituiti  dalle  dichiarazioni di  cui
all'art.  2 della  legge n.  15/1968, tale  disposizione ha  di fatto
ampliato,  come gia'  si e'  avuto  modo di  osservare, la  casistica
relativa  alle dichiarazioni  sostitutive di  certificazioni, sino  a
ricomprendervi anche tutti i fatti, gli stati e le qualita' personali
che,  sebbene certificabili  da una  p.a., possono  essere comprovati
innanzi   a   qualsiasi   altra   amministrazione   solo   attraverso
dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'.
  A ben vedere, quindi, le ipotesi in cui l'amministrazione e' tenuta
ad accettare  l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive  di atto di
notorieta' assumono  carattere meramente residuale anche  da un punto
di  vista numerico  (si  pensi, ad  esempio,  alla dichiarazione  del
candidato  all'esame teorico  per il  conseguimento della  patente di
guida il quale, assumendo di essere  analfabeta o di non conoscere la
lingua  italiana,  richieda  di  sostenere l'esame  stesso  in  forma
orale).
  Si  segnala,  inoltre, che  l'art.  2,  comma  2, del  decreto  del
Presidente della  Repubblica n. 403/1998 consente  all'interessato di
dichiarare,  nel proprio  interesse,  anche fatti,  stati o  qualita'
personali  relativi  ad altri  soggetti  di  cui egli  abbia  diretta
conoscenza, nonche'  la conformita' all'originale della  copia di una
pubblicazione.
  A  tale ultimo  riguardo, ed  in accordo  con quanto  gia' espresso
sull'argomento  dal Ministero  dell'interno  con  circolare Miacel  2
febbraio 1999, n.  2 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del  13 febbraio 1999)
per "pubblicazione"  deve intendersi qualsiasi opera  sia stata edita
autonomamente  o  sotto forma  di  articolo  inserito nell'ambito  di
riviste o quotidiani.
  L'innovazione   in   esame,   pertanto,   rileva   ogni   qualvolta
l'interessato  sia tenuto  a comprovare  la specifica  qualificazione
professionale attraverso  il possesso di determinati  titoli tra cui,
oltre  ai titoli  di studio  e  di abilitazione,  rientrano anche  le
pubblicazioni.
  Il comma 3 dell'art. 2  del decreto del Presidente della Repubblica
n.  403/1998  in  esame  statuisce,  inoltre  che,  "qualora  risulti
necessario controllare  la veridicita' delle dichiarazioni  di cui al
comma 1, nel caso  in cui gli stati, i fatti  e le qualita' personali
dichiarati siano  certificabili o  attestabili da  parte di  un altro
soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni
richiede  direttamente  la   necessaria  documentazione  al  soggetto
competente"  (in  tal  caso   l'utente,  per  abbreviare  l'iter  del
procedimento puo'  esibire o  inviare per  via telematica  copia, non
autenticata dei certificati in suo possesso).
  In armonia con  quanto gia' illustrato, si ritiene che  la norma da
ultimo citata  non trovi applicazione nell'ambito  delle procedure di
competenza della motorizzazione civile, giacche',  lo si e' visto, le
uniche dichiarazioni  sostitutive di  atto di  notorieta' acquisibili
possono concernere  esclusivamente i fatti,  gli stati e  le qualita'
personali  non certificabili  o  attestabili  da una  amministrazione
pubblica.
 C) Certificati non sostituibili.
  Nel    ribadire,    ancora    una    volta,    che    il    ricorso
all'autocertificazione,  ex art.  2 e  4 della  legge n.  15/1968, si
rende  possibile unicamente  per comprovare  stati, fatti  o qualita'
personali, per espressa disposizione dagli  articoli 2, comma 4 e 10,
comma 1, del decreto del  Presidente della Repubblica n. 403/1998 non
sono autocertificabili:
   i certificati medici, sanitari e veterinari;
   i certificati di origine e di conformita' CE;
   i certificati di marchi e brevetti.
  Si  rammenta, inoltre,  che anche  le certificazioni  antimafia non
sono  sostituibili   con  semplice   dichiarazione  dell'interessato;
tuttavia,  per  tale  specifica  materia, si  rinvia  agli  ulteriori
chiarimenti che  saranno forniti  con apposita circolare  di prossima
adozione.
  D)Presentazione di  istanze e di dichiarazioni  sostitutive di atto
di notorieta'.
  Com'e'  noto, l'art.  3, comma  11, della  legge n.  127/1997 aveva
stabilito che la sottoscrizione di  istanze da produrre alla p.a. non
e' soggetta ad  autenticazione purche' sia apposta  alla presenza del
dipendente addetto a ricevere l'istanza stessa.
  Tale norma e'  stata modificata dall'art. 2, comma  10, della legge
n.  191/1998,  il  quale  prevede ora  che  la  sottoscrizione  delle
predette istanze non  e' soggetta ad autenticazione  anche quando sia
presentata  unitamente a  copia fotostatica  (non autenticata)  di un
documento di identita' personale del sottoscrittore.
  Si  ritiene, peraltro,  sottointeso che  il documento  di identita'
personale  del quale  si produce  fotocopia deve  essere in  corso di
validita'.
  La  fotocopia stessa  deve essere  inserita nel  fascicolo relativo
alla operazione richiesta dall'utente.
  Il citato art. 2, comma 10,  della legge n. 191/l998 ha introdotto,
inoltre, la possibilita' di inviare  per via telematica sia l'istanza
che   la   copia  fotostatica   del   documento   di  identita'   del
sottoscrittore,  e  rispetto  a tale  innovazione  appare  necessario
chiarire due aspetti fondamentali:
  1) l'acquisizione  per via  telematica di istanze  e documentazioni
non e' al  momento attuabile, poiche' non sono  ancora disponibili le
relative procedure;
  2)  d'altro  canto,   si  fa  presente  che  se   nulla  osta  alla
acquisizione  a   mezzo  di  telefax   (per  quanto  non   si  tratti
propriamente di  una via "telematica") della  fotocopia del documento
di identita' personale  cui si e' fatto  riferimento, altrettanto non
puo'  dirsi  per  quanto  concerne l'acquisizione,  con  la  medesima
modalita', delle  istanze; cio' in  quanto queste ultime,  allo stato
attuale, possono  e debbono essere accettate  solo se contestualmente
siano  allegati  gli  originali  delle fincature  di  conto  corrente
postale  attestanti  il  versamento   delle  tariffe  dovute  per  le
operazioni di istituto richieste dall'utenza.
  Si intende inoltre precisare che 1'art. 2, comma 10, della legge n.
191/1998  in esame  non  ha abolito  l'istituto della  autenticazione
delle sottoscrizioni  delle istanze rivolte  alla p.a., ma  ha inteso
unicamente  statuire due  modalita'  alternative  alla necessita'  di
autenticazione.
  In  altre   parole,  restano   ferme  tutte   le  ipotesi   in  cui
l'autenticazione della sottoscrizione e'  gia' richiesta in virtu' di
norme previgenti  alla legge  n. 191/1998,  ma viene  riconosciuta la
possibilita' di  ovviare alla autenticazione stessa  laddove l'utente
sottoscriva l'istanza innanzi al  funzionario competente a riceverla,
ovvero  l'utente   stesso  produca  copia  fotostatica   del  proprio
documento di identita' personale.
  Ne consegue quindi che:
  a) nulla e' variato rispetto a  tutte le istanze per le quali, gia'
prima  della entrata  in  vigore  della legge  n.  191/1998, non  era
prevista l'autenticazione della sottoscrizione;
  b) per le  istanze per le quali gia' prima  della entrata in vigore
della  medesima  legge n.  191  era  prevista l'autenticazione  della
sottoscrizione, possono in concreto verificarsi le seguenti ipotesi:
  b1) se l'istanza e' presentata  dallo stesso interessato, egli puo'
ovviare  alla necessita'  di autenticazione  sottoscrivendo l'istanza
stessa innanzi al funzionario che  la riceve, previa esibizione di un
valido documento di identita' personale  (del quale, in tal caso, non
occorre  acquisire copia  fotostatica a  meno che,  come gia'  detto,
l'esibizione  del  documento  stesso  non abbia  anche  lo  scopo  di
comprovare i dati anagrafici in esso contenuti).
  b2)  se  l'istanza  e'  presentata  per  mezzo  di  uno  studio  di
consulenza  automobilistica o  di  una autoscuola,  la necessita'  di
autenticazione della  sottoscrizione dell'intestatario  della pratica
puo' essere ovviata attraverso  la produzione della copia fotostatica
di un valido documento di identita' personale di quest'ultimo.
  In ogni caso, quando l'istanza  e' presentata da un soggetto munito
di  delega (da  stilare,  lo  si rammenta,  in  carta semplice  senza
necessita'  di  autenticazione  della sottoscrizione  del  delegante)
quest'ultimo e' sempre  tenuto a produrre la  fotocopia del documento
di identita'  personale in  corso di validita'  del delegante  (e non
piu' il documento  stesso, come gia' stabilito con  circolare D.G. n.
21  del  13  febbraio  1998), indipendentemente  dal  fatto  che  per
l'istanza  stessa   sia  o   meno  prevista   l'autenticazione  della
sottoscrizione.
  Quanto  sin qui  illustrato deve  ritenersi applicabile  anche alle
istanze nel  cui contesto  vengano rese dichiarazioni  sostitutive di
atto di  notorieta', stante l'interpretazione autentica  dell'art. 3,
comma  11, della  legge n.  127/1997 fornita  dall'art. 2,  comma 11,
della legge n. 191/1998.
  In accordo con  il parere espresso dal  Dipartimento della funzione
pubblica con nota protocollo numero 495/98/UL/P del 6 agosto 1998, si
fa presente inoltre che la norma  da ultimo citata deve essere intesa
in senso ampio e non solo meramente letterale, conformemente a quanto
qui di seguito esposto.
  Si  rammenta,  infatti,  che  la legge  n.  127/1997  ha  eliminato
l'esigenza dell'autenticazione delle  sottoscrizioni apposte in calce
alle dichiarazioni  sostitutive di  certificazioni (art. 2,  legge n.
15/1968) ma non  anche di quelle apposte in  calce alle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' (art. 4, legge n. 15/1968).
  Per    queste   ultime,    pertanto,   permane    l'obbligo   della
autenticazione,  a meno  che  le  stesse non  siano  rese, come  gia'
evidenziato, nel  contesto dell'istanza  ovvero con atto  separato ma
funzionalmente connesso all'istanza stessa.
  Di conseguenza,  sia l'istanza che la  dichiarazione sostitutiva di
atto di  notorieta' non necessitano di  autenticazione delle relative
sottoscrizioni non  solo quando la  dichiarazione e' contenuta  in un
atto allegato alla istanza e prodotto contestualmente a quest'ultima,
ma  anche quando  la dichiarazione  venga presentata  successivamente
all'istanza cui e' funzionalmente connessa.
  Riassumendo, quindi:
  a) se  la dichiarazione  sostitutiva di atto  di notorieta'  non e'
connessa ad  una istanza per  la quale e'  richiesta l'autenticazione
della relativa  sottoscrizione, e'  sufficiente la produzione  di una
fotocopia del documento di identita'  personale in corso di validita'
dell'intestatario della  pratica per ovviare all'autentica  sia della
sottoscrizione   dell'istanza   che    della   sottoscrizione   della
dichiarazione;
  b)  se  la  dichiarazione  sostitutiva di  atto  di  notorieta'  e'
connessa   ad   una  istanza   per   la   quale  non   e'   richiesta
l'autenticazione  della relativa  sottoscrizione,  e' sufficiente  la
produzione di una  fotocopia del documento di  identita' personale in
corso  di  validita'  dell'intestatario  della  pratica  per  ovviare
all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa.
  L'art. 3, comma  1, del decreto del Presidente  della Repubblica n.
403/1998 precisa inoltre che le  dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta',  se presentate  contestualmente all'istanza  dallo stesso
interessato,  sono  sottoscritte  da  quest'ultimo  in  presenza  del
dipendente  addetto,  rinnovando  in   tal  modo  il  principio  gia'
enunciato   che    esclude   l'obbligo   di    autenticazione   delle
sottoscrizioni  relative alle  dichiarazioni  in  parola, purche'  le
stesse siano collegate ad un istanza rivolta alla p.a.
  Si fa presente,  inoltre, che il divieto, posto  dall'art. 3, comma
5,  della legge  n.  127/1997, di  richiedere l'autenticazione  delle
sottoscrizioni  relative   alle  domande  per  la   partecipazione  a
selezioni per  l'assunzione presso p.a.  e stato esteso  dall'art. 2,
comma  8,  della  legge  n.   191/1998  anche  alle  domande  per  la
partecipazione ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi
o titoli culturali.
  A tale proposito, si esprime  l'avviso che detta disposizione trovi
applicazione nell'ambito delle procedure d'esame per il conseguimento
degli    attestati   di    idoneita'   professionale    all'esercizio
dell'attivita'  di  consulenza  automobilistica  (art.  5,  legge  n.
264/1991), e pertanto l'art. 3,  comma 1, del decreto ministeriale 16
aprile 1996, n.  338 ("Regolamento concernente i  programmi d'esame e
le modalita'  di svolgimento  degli esami di  idoneita' all'esercizio
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto"), deve  ritenersi implicitamente  abrogato nella  parte in
cui  prevede che  l'interessato  produca  domanda con  sottoscrizione
autenticata.
  Allo stesso  modo, accogliendo una interpretazione  estensiva della
disposizione contenuta  nel citato  art. 2, comma  8, della  legge n.
191/1998, debbono  ritenersi non  piu' applicabili,  in linea  con le
finalita'   di   semplificazione    amministrativa   perseguite   dal
legislatore, anche le istruzioni impartite  con circolare D.G. n. 146
del 20 novembre 1996 nella parte in cui, in seno agli allegati 1 e 2,
viene richiesta  l'autenticazione delle sottoscrizioni  relative alle
domande   dirette   al   rilascio  degli   attestati   di   idoneita'
professionale  all'esercizio della  attivita'  di  consulenza per  la
circolazione dei mezzi di trasporto.
  Si  rammenta   infine  che  la  possibilita',   riconosciuta  dalla
normativa in esame, di omettere l'autenticazione della sottoscrizione
delle istanze, non incide sull'obbligo dell'assolvimento dell'imposta
di bollo, che rimane sempre  dovuta ogni qualvolta venga rivolta alla
p.a.  una  domanda  tendente   all'ottenimento  di  un  provvedimento
amministrativo, salvo i casi in cui siano previsti espressi esoneri.
  E)Dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni.
  Coerentemente con le modifiche introdotte  dagli articoli 1 e 2 del
decreto del  Presidente della Repubblica  n. 403/1998, l'art.  13 del
medesimo  regolamento  ha   abolito  l'istituto  delle  dichiarazioni
temporaneamente    sostitutive     di    certificazioni,    abrogando
esplicitamente sia l'art. 3 della legge n. 15/1968 sia il decreto del
Presidente della Repubblica n. 130/1994.
 F)Dichiarazioni sostitutive rese da cittadini stranieri.
  Per quanto riguarda i cittadini  comunitari, l'art. 5, comma 1, del
decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 403/1998  ribadisce che
alle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  o  di  atto  di
notorieta'  rese  dai  predetti   soggetti  si  applicano  le  stesse
modalita' previste per i cittadini italiani.
  Per  i cittadini  extracomunitari residenti  in Italia,  invece, e'
ammessa la  possibilita' di  utilizzare dichiarazioni  sostitutive di
certificazioni, secondo la disciplina  gia' illustrata, solo nel caso
in  cui si  tratti di  comprovare fatti,  stati o  qualita' personali
certificabili o attestabili  da parte di soggetti  pubblici o privati
italiani.
  In tutti  gli altri casi,  tuttavia, non si ritiene  sussistente un
implicito divieto  di accesso all'autocertificazione, bensi'  un mero
impedimento  ad  accedervi  secondo   le  modalita'  previste  per  i
cittadini italiani.
  Pertanto,  nelle ipotesi  in cui  i cittadini  extracomunitari sono
esclusi dalla possibilita' di utilizzare le dichiarazioni sostitutive
secondo   le   regole   comuni,    gli   stessi   possono   avvalersi
dell'autocertificazione resa, con le modalita' di cui all'art. 5, del
decreto del  Ministro di grazia e  giustizia 22 maggio 1995,  n. 431,
innanzi ai competenti funzionari dei Consolati dei Paesi d'origine.
  Si precisa inoltre che:
  al  fine  dell'adozione di  provvedimenti  in  favore di  cittadini
extracomunitari residenti  in Italia resta ferma  la necessita' della
esibizione del relativo permesso di  soggiorno in corso di validita',
cosi' come da istruzioni gia' impartite in merito;
  l'esibizione  del  permesso di  soggiorno  recante,  oltre ai  dati
anagrafici del  titolare, la fotografia  dello stesso ed il  timbro a
secco  dell'Autorita' che  lo  ha rilasciato  equivale,  a tutti  gli
effetti, ad esibizione di documento di identita' personale, stante il
disposto di cui all'art. 293, comma 2, del regio decreto n. 635/1940;
  il  possesso di  permesso di  soggiorno in  corso di  validita', in
quanto  documento attestante  il  regolare  permanere sul  territorio
dello Stato, rappresenta un fatto autocertificabile con dichiarazione
sostitutiva resa secondo quanto disposto  dal citato art. 5, comma 2,
del decreto  del Presidente  della Repubblica n.  403/1998; tuttavia,
nei casi  in cui e'  prescritto l'obbligo  di esibire il  permesso di
soggiorno,  l'esibizione del  permesso in  originale non  puo' essere
ovviata attraverso  una dichiarazione sostitutiva  di certificazione,
al pari di  quanto avviene nei casi in cui  e' richiesta l'esibizione
di un valido documento di identita' personale.
  Tuttavia,  avendo  la  materia   in  esame  rilevanza  anche  sotto
l'aspetto dell'ordine pubblico, si coglie l'occasione per chiedere al
Ministero  dell'interno, cui  la  presente e'  diretta per  opportuna
conoscenza, di volere esprimere il proprio parere al riguardo.
  Il controllo sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese
dai   cittadini   comunitari    ed   extracomunitari,   se   comporta
l'acquisizione all'estero  di documenti  o informazioni,  deve essere
effettuato per il tramite  delle compententi autorita' diplomatiche o
consolari, in accordo  con quanto chiarito dal Ministero  di grazia e
giustizia con circolare 22  febbraio 1999, numero 1/ 50-FG-40/97/U887
(Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999).
 G) Contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
  In  attesa  che  si  renda  concretamente  possibile  apportare  le
necessarie  modifiche alla  modulistica  in uso,  si  segnala che  le
dichiarazioni  sostitutive  di   certificazione  e  le  dichiarazioni
sostitutive   di  atto   di  notorieta'   debbono  contenere,   oltre
all'indicazione del fatto, dello stato o della qualita' personale che
si  intende comprovare,  anche  l'indicazione  minima degli  elementi
necessari  per poter  procedere  agli  eventuali controlli  (nonche',
ovviamente,  l'indicazione degli  elementi  necessari  al fine  della
istruzione del procedimento amministrativo in corso).
  Cosi',  ad esempio,  la dichiarazione  relativa al  possesso di  un
determinato titolo di studio deve anche indicare l'istituzione presso
cui e' stato conseguito e la data del conseguimento; la dichiarazione
relativa   al  possesso   dell'adeguata  capacita'   finanziaria  per
l'esercizio  di una  data attivita'  deve recare  anche l'indicazione
dell'istituto   che  ne   ha   assunto  la   relativa  garanzia;   la
dichiarazione  relativa alla  qualita'  di titolare,  socio o  legale
rappresentante di una impresa o  di una societa' deve contenere anche
l'indicazione esatta  della denominazione e della  sede della persona
giuridica,  il numero  di  riferimento  dell'iscrizione nel  registro
delle imprese e, a seconda dei casi, la specificazione dell'attivita'
svolta dall'impresa stessa, la data di inizio dell'attivita', e cosi'
via.
  A  norma dell'art.  4, comma  1, del  decreto del  Presidente della
Repubblica n.  403/1998, la dichiarazione  resa da  chi non sa  o non
puo' firmare  e' raccolta direttamente dal  pubblico ufficiale previo
accertamento dell'identita'  del dichiarante  il quale, ai  sensi del
successivo  comma 2,  e'  tenuto ad  attestare  che la  dichiarazione
stessa  e' stata  a lui  resa dall'interessato  facendo menzione,  di
seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.
  Appare evidente quindi che, nel caso di specie, la dichiarazione di
chi non  sa o  non puo'  firmare puo'  essere resa  solo direttamente
dall'interessato al pubblico ufficiale,  senza peraltro la necessita'
della presenza  di testimoni  (l'art. 13  del decreto  del Presidente
della Repubblica n. 403/1998 ha  infatti abrogato l'art. 20-bis della
legge  n. l5/1968),  e mai  per il  tramite di  un soggetto  delegato
ovvero  di  uno  studio  di   consulenza  automobilistica  o  di  una
autoscuola.
  L'impedimento,  inoltre, deve  essere di  natura fisica  o derivare
dallo  stato di  analfabetismo; infatti,  in caso  di incapacita'  di
intendere o di volere continua ad  applicarsi l'art. 8 della legge n.
15/1968, il quale prevede che le dichiarazioni debbono essere rese da
chi esercita  la potesta' genitoriale  o la tutela  (ovviamente senza
alcuna autentica di sottoscrizione).
  Pur nella genericita' della  formulazione adottata dal legislatore,
si ritiene che  il "pubblico ufficiale" legittimato  a raccogliere la
dichiarazione di  chi non sa  o non  puo' firmare sia  il funzionario
competente a  ricevere la  documentazione ovvero il  responsabile del
procedimento.
 H)Validita' temporale delle dichiarazioni sostitutive.
  A norma dell'art. 6 del  decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998,  le  dichiarazioni  sostitutive   di  certificazione  e  le
dichiarazioni  sostitutive  di atto  di  notorieta'  hanno la  stessa
validita' temporale degli atti che sostituiscono.
  A tale riguardo, si rammenta che  l'art. 2, comma 3, della legge n.
127/1997  aveva gia'  stabilito  che i  certificati rilasciati  dalle
p.a., attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni
hanno validita' illimitata; mentre,  le restanti certificazioni hanno
validita' di sei mesi dalla data di rilascio.
  L'art. 2, comma 2, della legge  n. 191/1998 ha poi precisato che la
validita'  di  questi  ultimi  puo'  superare  i  sei  mesi  solo  se
espressamente  previsto   da  specifiche  disposizioni  di   legge  o
regolamentari.
  La legge  n. 127/1997, inoltre,  aveva stabilito che  i certificati
anagrafici, le certificazioni  dello stato civile, gli  estratti e le
copie  integrali  degli  atti  di  stato  civile  possono  avere  una
validita' anche oltre  il termine di sei  mesi purche' l'interessato,
in fondo  al documento, dichiari  e sottoscriva (senza  necessita' di
autenticazione) che i dati contenuti nel certificato non hanno subito
variazioni.
  In tal caso, la p.a. ha facolta' di procedere a verifiche d'ufficio
circa la veridicita' di quanto  dichiarato; tuttavia, l'art. 2, comma
3,  della  legge  n.  191/1998 ha  specificato  che  il  procedimento
amministrativo, nell'ambito del quale  viene acquisito il certificato
in parola,  deve comunque aver  corso sulla base  della dichiarazione
resa dall'interessato e pertanto gli eventuali accertamenti, disposti
d'ufficio,  non  costituiscono   causa  sospensiva  del  procedimento
stesso.
 I)Copie autentiche e legalizzazione di fotografie.
  L'art. 3, comma  4, del decreto del Presidente  della Repubblica n.
403/1998 prescrive che nei casi in cui l'interessato debba presentare
all'amministrazione copia  autentica di  un documento (art.  14 della
legge  n. l5/1968),  all'autenticazione  della  copia puo'  procedere
direttamente  il  responsabile  del  procedimento  o  il  funzionario
competente  a  ricevere  la documentazione,  su  semplice  esibizione
dell'originale  e senza  obbligo di  deposito di  quest'ultimo presso
l'amministrazione procedente.
  Di  conseguenza,   la  copia  autenticata  secondo   le  illustrate
modalita' puo' essere utilizzata unicamente nel procedimento in corso
presso l'amministrazione che ha effettuato l'autenticazione.
  Si rammenta che l'autenticazione di  copie di documenti e' soggetta
ad imposta di  bollo (art. 1 del decreto ministeriale  20 agosto 1992
recante la nuova tariffa di  bollo allegata al decreto del Presidente
della Repubblica n. 642/1972).
  Sciogliendo, infine,  la riserva contenuta nella  circolare D.G. n.
21 del 13 febbraio 1998, si rende noto che il Ministero delle finanze
- Dipartimento  delle entrate,  con nota prot.  n. 1998/116510  del 4
novembre  1998,  ha  fatto  presente  di  condividere  l'impostazione
interpretativa   della   scrivente    in   ordine   alla   necessita'
dell'assolvimento dell'imposta di bollo  (ai sensi del citato decreto
ministeriale 20  agosto 1992),  e di  avere interessato  il Ministero
dell'interno  al  fine di  riesaminare  i  contenuti della  circolare
Miacel n. l1 del 15 luglio 1997.
  Cio'  posto, ed  allo  scopo di  evitare  infruttuose diatribe  con
l'utenza e  con le amministrazioni  comunali, si invita  ad accettare
l'acquisizione  di foto  legalizzate  presso gli  uffici comunali  in
esenzione  di  bollo,  curando  di inviarne  copia  agli  uffici  del
registro  competenti   per  territorio,   i  quali   provvederanno  a
richiedere la necessaria regolarizzazione.
 L) Regime delle responsabilita'.
  Nei casi in cui le vigenti norme di legge o regolamentari prevedono
che  in   luogo  della  produzione  di   certificati  possono  essere
presentate dichiarazioni  sostitutive, la mancata  accettazione delle
stesse costituisce violazione dei doveri  d'ufficio (art. 3, comma 4,
della legge n. 127/1997).
  Parimenti, costituisce  violazione dei doveri d'ufficio  la mancata
accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme
di  legge o  regolamentari ne  consentono la  presentazione in  luogo
della produzione di atti di notorieta'  (art. 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998).
  Inoltre,   sussiste   violazione   dei   doveri   d'ufficio   anche
nell'ipotesi in cui venga rifiutato di accettare che siano comprovati
mediante esibizione di  un documento di identita'  personale in corso
di validita' i fatti, gli stati e le qualita' personali attestati nel
documento stesso.
  D'altro canto,  fermo restando  quanto previsto dall'art.  26 della
legge   n.  15/1968,   la   non  veridicita'   dei  contenuti   della
dichiarazione sostitutiva  e' causa di decadenza  del dichiarante dai
benefici conseguenti  al provvedimento amministrativo  adottato sulla
base della  dichiarazione stessa (art.  11, comma 3, del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998).
  Si ribadisce,  inoltre, che la  "ratio" di tutta la  disciplina sin
qui  illustrata  (legge  n.  15/1968, legge  n.  127/1997,  legge  n.
191/1998  e  decreto del  Presidente  della  Repubblica n.  403/1998)
consiste  nel  riconoscimento del  diritto  di  ciascun cittadino  di
ricorrere  all'autocertificazione, con  i criteri  ed entro  i limiti
prestabiliti, e  del corrispondente  dovere della p.a.  di consentire
l'effettivo esercizio di  tale diritto, ma non  anche nell'imporre al
cittadino  stesso l'obbligo  di accedere  all'autocertificazione, che
resta pertanto una libera scelta di ogni utente.
  Di conseguenza,  deve essere accettata la  produzione volontaria di
certificati,  purche' in  regola secondo  le vigenti  disposizioni in
materia  di   imposta  di   bollo  ed  a   patto  che   1'utente  sia
preventivamente informato di poter ricorrere all'autocertificazione.
  Qualora l'interessato non intenda o  non sia in grado di utilizzare
gli  strumenti  dell'autocertificazione,  i  certificati  relativi  a
stati,  fatti o  qualita'  personali risultanti  da  albi o  pubblici
registri tenuti  o conservati  da una  p.a. (nella  categoria debbono
farsi  rientrare,  tra gli  altri,  anche  i permessi  di  soggiorno)
debbono  sempre   essere  acquisiti   d'ufficio  dall'amministrazione
procedente su semplice indicazione  da parte dello stesso interessato
della p.a. che  conserva l'albo od il registro (art.  7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).
  In  tal caso,  la trasmissione  dei documenti  puo' avvenire  anche
tramite  fax  od  altro  mezzo telematico  o  informatico  idoneo  ad
accertare  la  fonte  di  provenienza  del  documento  stesso,  senza
necessita' della successiva acquisizione dell'originale del documento
attraverso  il sistema  postale (art.  7,  comma 3,  del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 403/1998).
  Peraltro,  in  tutti i  casi  in  cui l'amministrazione  procedente
acquisisce  direttamente certificazioni  relative  a  stati, fatti  o
qualita'    personali   presso    l'amministrazione   competente    a
certificarli,  il certificato  puo'  essere  sostituito da  qualsiasi
documento idoneo  ad attestare i  dati per i quali  l'informazione e'
richiesta,  nonche' ad  assicurare la  certezza della  loro fonte  di
provenienza  (art.  7, comma  2,  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica n.  403/1998). Le  certificazioni o i  documenti acquisiti
secondo  la  predetta  modalita'  sono esenti  da  imposta  di  bollo
trattandosi di scambio di atti tra uffici.
  L'attenta lettura dell'illustrato art. 7,  comma 1, del decreto del
Presidente della  Repubblica n. 403/1998 induce,  inoltre, a ritenere
che per soggetto che "non intende" o "non sia in grado" di utilizzare
l'autocertificazione  debba intendersi  semplicemente  colui che  non
voglia  avvalersi di  tale  strumento, ovvero  non possa  avvalersene
perche' non ha  la piena conoscenza od il pieno  ricordo di tutti gli
elementi che  debbono essere  comprovati nel caso  di specie  (ad es.
l'interessato  che  dichiara la  propria  qualita'  di erede  ma  non
rammenta la data  del decesso del "de  cuius"), indipendentemente dal
fatto che abbia o meno impedimenti  fisici o sia analfabeta (nel qual
caso puo'  utilizzare lo strumento  di cui all'illustrato art.  4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).
  Resta inteso  che, laddove l'interessato si  avvalga della facolta'
di cui al medesimo art. 7,  comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 403/1998,  il procedimento  amministrativo e'  sospeso
sino  a quando  l'amministrazione  non avra'  acquisito d'ufficio  il
certificato  o  il documento  attestante  il  fatto,  lo stato  o  la
qualita' personale  che l'interessato non  ha voluto o non  ha potuto
autocertificare.
  Si segnala infine che:
  1) al fine di tutelare la  riservatezza dei dati di cui all'art. 22
della  legge 31  dicembre  1996,  n. 675  (cd.  "dati sensibili"),  i
certificati ed i documenti trasmessi  ad altre p.a. possono contenere
soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali
previste da norme  di legge o regolamentari e  che siano strettamente
necessarie per lo svolgimento  del procedimento amministrativo per il
quale vengono acquisite (art. 8,  comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998);
  2) a modifica  di quanto disposto con circolare D.G.  n. 106 del 14
ottobre  1997, ai  fini dell'immatricolazione  di veicoli  a nome  di
cittadini   italiani  iscritti   all'AIRE  non   e'  piu'   richiesta
l'acquisizione  del certificato  d'iscrizione  nel  registro AIRE  il
quale potra'  essere sostituito  da una  dichiarazione resa  ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 15/1968;
  3) l'autorizzazione con cui il  proprietario di un veicolo consente
ad un terzo, al fine di  sostenere l'esame di guida, di utilizzare il
veicolo stesso  non e'  sostituibile con  un'autocertificazione; essa
pertanto  deve  essere  resa   con  manifestazione  di  volonta'  del
proprietario   del  veicolo   la  cui   sottoscrizione  deve   essere
autenticata.
  Cio' non toglie,  tuttavia, che il terzo possa  dichiarare, a mezzo
di dichiarazione sostitutiva  di atto di notorieta',  di essere stato
autorizzato dal proprietario del  veicolo ad utilizzare quest'ultimo,
trattandosi   di   un   fatto    personale   a   diretta   conoscenza
dell'interessato;
  4) restano  in ogni caso  salve le disposizioni gia'  impartite con
circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998, in tema di utilizzabilita'
dei  moduli meccanografici  attualmente in  uso al  fine di  rendere,
contestualmente  all'istanza,  anche   le  dichiarazioni  sostitutive
relative ai dati che nei moduli stessi debbono essere indicati.
  Si raccomanda la scrupolosa osservanza dei contenuti della presente
circolare   e  la   massima   diffusione   degli  stessi   all'utenza
interessata, anche  per il tramite  di avvisi da esporre,  in maniera
ben  visibile  al  pubblico,  all'interno  dei  locali  degli  uffici
periferici.
          Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri
                           Fabretti Longo