Modificazioni all'ordinamento didattico dell'Universita'.(GU n.165 del 16-7-1999)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di Napoli; Visto il decreto rettorale n 165 del 31 dicembre 1992; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di specializzazione del settore medico pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997; Visto lo statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996, in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo; Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, e' necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2); Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, adunanza del 15 ottobre 1997, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 30 novembre e 3 dicembre 1998; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 marzo 1999; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Le norme statutarie della Scuola di specializzazione dell'area medica afferente alla facolta' di medicina e chirurgia della Seconda Universita' degli studi di Napoli in Chirurgia vascolare - contenute nel decreto rettorale 31 ottobre 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1990 - sono soppresse e sostituite con il seguente nuovo ordinamento. L'ordinamento stesso sara' successivamente inserito nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE Art. 1. La Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici. Art. 3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare. Art. 4. Il corso ha la durata di cinque anni. Art. 5. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia con sede amministrativa presso la cattedra di chirurgia vascolare e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5 e' determinato in due per ciascun anno di corso. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomofisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica (E06A Fisiologia umana), F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, K05B Informatica, K06X Bioingegneria, L18C Linguistica inglese. B.Area semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonche' delle malattie cardiache piu' frequenti. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. C.Area di specialita' chirurgiche correlate. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonche' le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle piu' frequenti malattie chirurgiche. Settori: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Chirurgia urologica. D.Area di chirurgia vascolare. Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici. Settori: F06A Anatomia patologica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia. E.Area di chirurgia endovascolare. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e endoprotesi, nonche' le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacita' pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non. Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini. F.Area angiologica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare. G.Area di anestesiologia e valutazione critica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F08A Chirurgia generale, F08E Chirurgia vascolare, F22B Medicina legale, F21X Anestesiologia. Tabella B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: procedure diagnostiche di malattie vascolari: a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona; b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione; interventi di chirurgia vascolare: di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona; interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona; interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona; interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Caserta, 29 giugno 1999 Il rettore: Grella