MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 1999 

  Sospensione  dell'applicazione delle  disposizioni di  cui all'art.
28, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente
la disciplina del rilascio delle licenze di pesca.
(GU n.167 del 19-7-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive  modifiche con  il  quale e'  stato approvato  il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;
  Vista  la legge  10 febbraio  1992, n.  165, recante  modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
trasferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale;
  Visto  il decreto  ministeriale 26  luglio 1995,  (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  31  agosto  1995)  concernente  la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
  Vista la legge  15 maggio 1997, n. 127, recante  misure urgenti per
la semplificazione  dell'attivita' amministrativa e  dei procedimenti
di decisione e controllo;
  Considerato il  notevole lasso  di tempo trascorso  dall'entrata in
vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995;
  Considerato  che, relativamente  alla  potenza  motore, allo  stato
attuale le  disponibilita' nell'ambito dei segmenti  del programma di
orientamento pluriennale  per la flotta peschereccia  dell'Italia per
il periodo 1997-2001  (POP IV) risultano esaurite, motivo  per cui si
rende necessario sospendere l'applicazione dell'art. 28, commi 5 e 6,
del decreto ministeriale 26 luglio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'applicazione delle disposizioni di cui  all'art. 28, commi 5 e 6,
del  decreto  ministeriale  26  luglio 1995  in  premessa  citato  e'
sospesa.
  Il presente decreto  entra in vigore il giorno  successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma 2 luglio 1999
                                  Il direttore generale f.f.: Aulitto