Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca.(GU n.167 del 19-7-1999)
IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995) concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995; Considerato che, relativamente alla potenza motore, allo stato attuale le disponibilita' nell'ambito dei segmenti del programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1997-2001 (POP IV) risultano esaurite, motivo per cui si rende necessario sospendere l'applicazione dell'art. 28, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 26 luglio 1995; Decreta: Art. 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 in premessa citato e' sospesa. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 2 luglio 1999 Il direttore generale f.f.: Aulitto