Modificazioni allo statuto dell'Universita'(GU n.167 del 19-7-1999)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata"; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, relativo alla modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva; Visto il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia nella seduta del 22 ottobre 1998, relativamente alla proposta di modifica statutaria per l'inserimento dei settori scientificodisciplinari previsti dal sopracitato decreto ministeriale; Vista la delibera di approvazione della modifica da parte del senato accademico nella seduta del 2 febbraio 1999; Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 1999; Visto il parere favorevole alla modifica in questione, espresso da Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 aprile 1999; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" e' cosi' ulteriormente modificato: "Articolo unico A partire dall'anno accademico 1998/99, l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del settore medico, in chirurgia plastica e ricostruttiva viene modificato secondo quanto esposto nello statuto della scuola, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante". Il presente decreto verra' registrato e inserito nella raccolta degli atti di questa amministrazione. Roma, 7 giugno 1999 Il rettore: Finazzi Agro' ____________ STATUTO Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva Art. 1. - La scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995 e successive modificazioni, Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997). Art. 2. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva. Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva. Art. 4. - Il corso ha la durata di cinque anni. Art. 5. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" e quelle del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari e quello dirigente dell'ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in numero 25 complessivi tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5. Pertanto le capacita' formative delle strutture permettono l'iscrizione a ciascun anno di n. 5 specializzandi. La sede amministrativa della scuola e' il dipartimento di chirurgia dell'Universita' di Roma "Tor Vergata". Tabella A - Aree di addestramento professionale e relativi settori scientificodisciplinari. A) Area propedeutica generale. Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti nonche' della utilizzazione dei biomateriali, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia e di istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni. Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F06A anatomia patologica. B) Area propedeutica clinica. Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che possono presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica. Settori: F08A chirurgia generale, F08B chirurgia plastica, F18X radiodiagnostica e radioterapia, F21X anestesia e rianimazione. C) Area clinica complementare. Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica. Settori: F10 urologia, F12B neurochirurgia, F13C chirurgia maxillofacciale, F15A otorinolaringoiatria, F17X malattie cutanee e veneree, F20X ginecologia ed ostetricia, F16A ortopedia e traumatologia, F14X oculistica, M11E psicologia clinica. D) Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica. Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialita'. Settori: F08B chirurgia plastica. E) Area disciplinare metodologie complementari. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attivita' chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative. Settori: E07X farmacologia, E10X biofisica medica, F08B chirurgia plastica, F16B riabilitazione e terapia fisica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionale. Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione: a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi; b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: I) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% (5) condotti come primo operatore; II) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% (4) condotti come primo operatore; III) almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% (75) condotti come primo operatore; Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.