UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'
(GU n.167 del 19-7-1999)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'   degli  studi  di  Roma  "Tor
Vergata";
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1933,  n. 1592  e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, concernente il  riordino delle scuole dirette a  fini speciali e
delle scuole di specializzazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la legge  19  novembre  1990, n.  341,  sulla riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto ministeriale  5  maggio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del  17 giugno 1997, relativo alla modifica
dell'ordinamento  didattico  della   scuola  di  specializzazione  in
chirurgia plastica e ricostruttiva;
  Visto il  consiglio della  facolta' di  medicina e  chirurgia nella
seduta del 22  ottobre 1998, relativamente alla  proposta di modifica
statutaria  per  l'inserimento  dei  settori  scientificodisciplinari
previsti dal sopracitato decreto ministeriale;
  Vista  la delibera  di  approvazione della  modifica  da parte  del
senato accademico nella seduta del 2 febbraio 1999;
  Vista  la delibera  del  consiglio di  amministrazione  in data  25
febbraio 1999;
  Visto il parere favorevole alla  modifica in questione, espresso da
Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 aprile 1999;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi  di Roma "Tor  Vergata" e'
cosi' ulteriormente modificato:
                           "Articolo unico
  A  partire dall'anno  accademico  1998/99, l'ordinamento  didattico
della scuola  di specializzazione,  del settore medico,  in chirurgia
plastica  e ricostruttiva  viene  modificato  secondo quanto  esposto
nello statuto della  scuola, allegato al presente decreto,  di cui fa
parte integrante".
  Il  presente decreto  verra' registrato  e inserito  nella raccolta
degli atti di questa amministrazione.
   Roma, 7 giugno 1999
                                            Il rettore: Finazzi Agro'
                            ____________
                               STATUTO
                     Scuola di specializzazione
                in chirurgia plastica e ricostruttiva
  Art. 1.  - La  scuola di specializzazione  in chirurgia  plastica e
ricostruttiva,  risponde   alle  norme   generali  delle   scuole  di
specializzazione dell'area  medica (Gazzetta Ufficiale n.  167 del 19
luglio 1995 e successive modificazioni, Gazzetta Ufficiale n. 139 del
17 giugno 1997).
  Art. 2. -  La scuola ha lo scopo di  formare medici specialisti nel
settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva.
  Art. 3. - La scuola rilascia  il titolo di specialista in chirurgia
plastica e ricostruttiva.
   Art. 4. - Il corso ha la durata di cinque anni.
  Art. 5.  - Concorrono  al funzionamento  della scuola  le strutture
della facolta'  di medicina e chirurgia  dell'Universita' degli studi
di  Roma "Tor  Vergata"  e quelle  del  servizio sanitario  nazionale
individuate nei protocolli di intesa di  cui all'art. 6, comma 2, del
decreto   legislativo   n.   502/1992  ed   il   relativo   personale
universitario  appartenente  ai   settori  scientificodisciplinari  e
quello   dirigente   dell'ospedaliero   delle   corrispondenti   aree
funzionali e discipline.
  Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi e'  determinato in numero  25 complessivi tenuto  conto delle
capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5.
  Pertanto   le  capacita'   formative  delle   strutture  permettono
l'iscrizione a ciascun anno di n. 5 specializzandi.
  La sede amministrativa della scuola e' il dipartimento di chirurgia
dell'Universita' di Roma "Tor Vergata".
  Tabella A - Aree di  addestramento professionale e relativi settori
scientificodisciplinari.
 A) Area propedeutica generale.
  Obiettivi: lo specializzando deve  conseguire la preparazione sulle
conoscenze di  base utili  per la pratica  applicativa di  genetica e
biologia dei trapianti nonche'  della utilizzazione dei biomateriali,
di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia
e  di istologia  normale  e  patologica della  cute,  parti molli  ed
annessi,  della   fisiopatologia  della  riparazione   tissutale  con
particolare riguardo alle ustioni.
  Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, F03X genetica medica,
F04A patologia generale, F06A anatomia patologica.
 B) Area propedeutica clinica.
  Obiettivi:  lo specializzando  deve conseguire  la preparazione  di
base  necessaria  all'esecuzione  di   un  intervento  chirurgico  in
elezione ed in urgenza e  per fronteggiare le differenti eventualita'
che possono presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica.
  Settori:  F08A chirurgia  generale, F08B  chirurgia plastica,  F18X
radiodiagnostica e radioterapia, F21X anestesia e rianimazione.
 C) Area clinica complementare.
  Obiettivi:   l'area  deve   fornire  le   conoscenze  cliniche   ed
applicative integrative della chirurgia plastica.
  Settori:   F10  urologia,   F12B  neurochirurgia,   F13C  chirurgia
maxillofacciale, F15A  otorinolaringoiatria, F17X malattie  cutanee e
veneree,   F20X  ginecologia   ed   ostetricia,   F16A  ortopedia   e
traumatologia, F14X oculistica, M11E psicologia clinica.
 D) Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica.
  Obiettivi: l'area  deve fornire la preparazione  di base necessaria
all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica
e delle moderne tecniche chirurgiche  necessarie per la pratica delle
specialita'.
   Settori: F08B chirurgia plastica.
 E) Area disciplinare metodologie complementari.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per
la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione
dell'attivita'  chirurgica,  delle  applicazioni  tecnologiche  e  di
diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti,
delle terapie riabilitative.
  Settori: E07X  farmacologia, E10X biofisica medica,  F08B chirurgia
plastica, F16B riabilitazione e  terapia fisica, F22A igiene generale
ed applicata, F22B medicina legale.
  Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionale.
  Per essere  ammesso all'esame  finale di diploma  lo specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto  una   completa   preparazione
professionale specifica, basata sulla dimostrazione:
  a) aver frequentato un reparto  di chirurgia generale e/o chirurgia
d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;
  b) aver  personalmente eseguito atti medici  specialistici, come di
seguito specificato:
  I) almeno 50 interventi di alta  chirurgia, dei quali almeno il 10%
(5) condotti come primo operatore;
  II) almeno 120  interventi di media chirurgia, dei  quali almeno il
20% (4) condotti come primo operatore;
  III)  almeno  250  interventi   di  piccola  chirurgia  generale  e
specialistica,  dei quali  almeno  il 30%  (75)  condotti come  primo
operatore;
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate  tipologie dei  diversi  interventi ed  il relativo  peso
specifico.