Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.169 del 21-7-1999)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 concernente l'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in servizio sociale; Visto il decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria; Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto rettorale 8 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1997 con il quale e' stata istituita presso questa Universita' la facolta' di scienze politiche, gemmata dalla facolta' di economia ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge n. 245/1990; Visto l'art. 3, comma 4, del regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 267, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1998/2000, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Vista la richiesta di istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma universitario, tra cui il diploma universitario in servizio sociale, formulata dagli organi accademici di questa Universita', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Vista la relazione del nucleo di valutazione interno del 18 giugno 1998; Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nell'adunanza del 19 giugno 1998; Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 1/98 del 16 giugno 1998; Visto il decreto rettorale 11 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1999, riguardante l'ordinamento didattico della facolta' di economia; Visto il verbale n. 8 del 24 marzo 1999 con il quale il consiglio della facolta' di economia ha chiesto l'attivazione del diploma universitario in servizio sociale presso la facolta' di scienze politiche, e la relativa modifica dello statuto; Visti i verbali del 13 e del 25 maggio 1999 con i quali il senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno espresso parere favorevole alla richiesta di modifica dello statuto; Visto l'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma universitario e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopraindicato, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerata la necessita' di procedere; Decreta: Art. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: all'art. 22 del titolo I, parte II, e' aggiunto il diploma universitario in servizio sociale. La sezione V del titolo II, parte II, e' cosi integrata: alla facolta' di scienze politiche afferiscono il corso di laurea in scienze politiche e il diploma universitario in servizio sociale. Dopo l'art. 98, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di diploma universitario in servizio sociale. Corso di diploma universitario in servizio sociale Art. 99. - Il corso di diploma universitario in servizio sociale ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volti al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale. In particolare il corso di diploma fornira' competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunita' nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione, programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale. Art. 100. - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 101. - Il corso di diploma in servizio sociale ha durata triennale e comprende almeno quindici annualita' d'insegnamento, oltre ad almeno una annualita' d'insegnamento di lingue straniere. Per essere ammessi all'esame di diploma e' necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facolta'. Al termine degli studi lo studente consegue il diploma universitario in servizio sociale. Art. 102. - L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in servizio sociale e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi. Le aree disciplinari caratterizzanti sono otto; le prime sei sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle due aree seguenti almeno una dovra' essere attivata in ciascuna sede. Al fine del conseguimento del diploma, il piano di studi dovra' prevedere un numero di annualita' non inferiore a quindici e superiore a diciotto; ogni singola annualita' si articola su almeno 60 ore di didattica. Il piano di studi e' completato da almeno sei insegnamenti liberi o complementari tutti semestrali. Al termine del primo biennio, lo studente dovra' inoltre avere superato l'esame di lingua inglese. 1. Area professionale del servizio sociale - Settori di sociologia generale (Q05A) - Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (almeno cinque moduli annuali): principi e fondamenti del servizio sociale; politica sociale; metodi e tecniche del servizio sociale; organizzazione del servizio sociale. 2. Area di metodologia delle scienze sociali - Settori di statistica sociale (S03B) - Sociologia generale (Q05A) - (almeno due moduli semestrali): statistica sociale; metodologia e tecnica della ricerca sociale. 3. Area psicologica - Settori di psicologia sociale (M11B) - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (almeno tre moduli semestrali): psicologia sociale; psicologia dello sviluppo. 4. Area sociologica - Settori di sociologia generale (Q05A), di Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), Sociologia della devianza (Q05G), Sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (almeno tre moduli semestrali): antropologia culturale; sociologia; teoria dei processi di socializzazione; sociologia delle relazioni etniche; sociologia della famiglia; sociologia della devianza. 5. Area giuridica - Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (almeno tre moduli semestrali): nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato; diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro; diritto pubblico (N09X); diritto penale o diritto e procedura penale. 6. Area della sanita' pubblica - Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (almeno due moduli semestrali): medicina sociale; igiene. 7. Area economia - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (almeno un modulo semestrale): istituzioni di economia; economia della sicurezza sociale; economia pubblica. 8. Area delle scienze dell'educazione - Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (almeno un modulo semestrale): pedagogia generale; educazione degli adulti; sociologia dell'educazione. 9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o nel seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti occorrenti al conseguimento del diploma: criminologia minorile; diritto amministrativo; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto di famiglia; diritto penitenziario; diritto regionale e degli enti locali; economia aziendale; economia del lavoro; etica sociale; lingua inglese; economia applicata; ordinamento della famiglia; pedagogia sociale; psichiatria; psicodinamica delle relazioni familiari; psicologia di comunita'; psicologia di gruppo; psicopatologia; sociologia dell'amministrazione; sociologia della comunicazione; sociologia della medicina; sociologia dell'organizzazione; sociologia della salute; sociologia della sicurezza sociale; statistica; storia contemporanea; storia del pensiero; storia dell'amministrazione pubblica; storia dette idee; storia delle istituzioni politiche; storia economica e sociale del mondo contemporaneo; storia sociale; teoria e tecnica del colloquio psicologico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosenza, 21 giugno 1999 p. il rettore: Frega