Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.170 del 22-7-1999)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze politiche del 27 novembre 1998, intesa ad ottenere l'inserimento nella proposta di stralcio del regolamento didattico di ateneo dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore del nuovo ordinamento didattico della scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali; Vista la proposta del Senato accademico integrato del 2 marzo 1999; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 1999; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 1/1998 del 16 giugno 1998 recante "legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Articolo unico Nella parte VI, "delle scuole e dei corsi postuniversitari di perfezionamento e di specializzazione", titolo IV "facolta' di scienze politiche", gli articoli relativi al numero "1. - Scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali" dello statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni - vengono abrogati e sostituiti dal seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi. "1. - Scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali. Art. 403. E' istituita presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore la scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali, che conferisce il diploma di specialista in economia e relazioni internazionali. Art. 404. La scuola ha sede presso la facolta' di scienze politiche, la quale provvede all'organizzazione didattica della scuola stessa secondo il disposto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Art. 405. La scuola ha lo scopo di fornire la conoscenza specialistica delle relazioni e delle istituzioni internazionali, promuovendo altresi' lo sviluppo didatticoscientifico nei campi dell'analisi economica e politologica dei problemi del sistema globale. Tale conoscenza costituisce l'essenziale requisito per legittimare la qualifica di specialista nei rami di esercizio professionale che, attinenti ai campi dell'economia e delle relazioni transnazionali, interessano le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali. Nella scuola vengono trattati - anche sotto i profili storici e giuridici - i temi dello sviluppo economico e politico mondiale, della crescita di lungo periodo dei sistemi economici, delle trasformazioni geopolitiche, della dinamica dei sistemi economici comparati con riferimento ai differenti gradi di sviluppo delle relazioni tra economie nelle grandi aree regionali, dell'articolazione dei livelli di Governo, dei rapporti tra Stati e regimi internazionali, imprese e mercati, dei progetti di sviluppo, dell'innovazione tecnologica, dell'ambiente a livello internazionale. Particolare attenzione viene rivolta alla collocazione dell'Italia nel contesto europeo e rispetto all'area mediterranea, oltre che alle relazioni tra l'Italia e i Paesi con diverso grado di sviluppo. Art. 406. Il numero massimo degli iscritti alla scuola e' di cinquanta per ogni anno. I concorsi di ammissione sono banditi con decreto rettorale che stabilira' in tempo utile anche il numero degli ammissibili al primo anno di corso, secondo quanto deliberato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera altresi' il numero complessivo degli specializzandi con titolo di studio conseguito all'estero, che possono essere ammessi al primo anno della scuola. Art. 407. Alla scuola sono ammessi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea nelle facolta' di scienze politiche o giurisprudenza o economia, o titoli di studio equivalenti a giudizio del consiglio della scuola stessa. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, integrata eventualmente da un colloquio, oltre che dalla valutazione del curriculum dei candidati. Le modalita' della prova scritta e dell'eventuale colloquio, i criteri della loro valutazione e di quella del curriculum dei candidati, sono stabiliti annualmente dal consiglio della scuola. Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Per l'ammissione e' annualmente costituita una commissione giudicatrice designata dal consiglio della scuola e composta da cinque docenti della scuola stessa o della facolta' di scienze politiche, di cui almeno tre professori di ruolo. La commissione giudicatrice e' presieduta dal direttore della scuola. Art. 408. L'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti e' determinato dal consiglio di amministrazione in base allo statuto dell'universita'. Art. 409. La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Per il conseguimento del diploma di specialista in economia e relazioni internazionali e' richiesto il superamento di tutte le prove previste e di un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie di insegnamento. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio della scuola sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie e finali relative alle diverse attivita' didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potra' ripetere l'anno di corso una sola volta. Le attivita' della scuola si svolgono in conformita' al regolamento didattico, per un totale annuo di ore di didattica e sulla base di un calendario fissati all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della scuola. Durante il primo anno di corso vengono impartiti da quattro a sette insegnamenti; durante il secondo anno da due a quattro insegnamenti. Annualmente il consiglio della scuola determina il numero degli insegnamenti per ciascuno dei due anni di corso e stabilisce altresi' quali sono da svolgere con corsi annuali e quali con corsi semestrali, scegliendoli nei seguenti settori scientificodisciplinari: M04X Storia contemporanea; N05X Diritto dell'economia; N09X Istituzioni di diritto pubblico; N14X Diritto internazionale; P01A Economia politica; P01B Politica economica; P01C Scienza delle finanze; P01E Econometria; P01F Economia monetaria; P01G Economia internazionale; P01H Economia dello sviluppo; P01J Economia regionale; P02E Economia degli intermediari finanziari; Q01B Storia delle dottrine politiche; Q01C Storia delle istituzioni politiche; Q02X Scienza politica; Q03X Storia e istituzioni delle Americhe; Q04X Storia delle relazioni internazionali; Q06A Storia e istituzioni dell'Africa; Q06B Storia e istituzioni dell'Asia; S02X Statistica economica. La frequenza alle attivita' didattiche della scuola e' obbligatoria per un numero di ore di lezione non inferiore all'85% dei corsi, dei seminari, delle conferenze, stabiliti all'inizio dell'anno accademico dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola determina altresi' le modalita' di accertamento degli adempimenti relativi alla frequenza. Le assenze ingiustificate superiori al 15% delle attivita' didattiche comportano la decadenza dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio della scuola, il consiglio medesimo, qualora l'assenza non superi il 50% delle ore di lezione, dispone le modalita' e i tempi per assicurare il completamento della formazione, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno. Gli insegnamenti vengono impartiti in annualita' e in semestralita', secondo quanto indicato nel regolamento didattico di ateneo. I corsi possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi. Il consiglio della scuola designera' un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma. Gli insegnamenti possono essere integrati di anno in anno, con delibera del consiglio della scuola, da cicli organici di lezioni, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie. Moduli, seminari specialistici e conferenze potranno essere tenuti in lingua inglese. Il consiglio della scuola, valutata l'opportunita' in relazione ai moduli, seminari e conferenze programmati anno per anno, puo' stabilire l'obbligo per lo specializzando di frequentare con profitto un corso di lingua inglese o anche - in funzione delle specifiche esigenze didattiche - di altre lingue. Art. 410. La valutazione dell'iter di specializzazione e' effettuabile con il sistema di punteggio basato sui crediti formativi. Il punteggio necessario per ottenere l'ammissione all'esame di diploma, nonche' le modalita' di assegnazione dei crediti stessi, sono stabiliti annualmente dal consiglio della scuola. Art. 411. Sono organi della scuola: a) il consiglio; b) il direttore. Art. 412. La composizione, il funzionamento e la durata in carica del consiglio sono determinati dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo dell'universita'. Il consiglio cura la gestione organizzativa della scuola; definisce la programmazione delle attivita' didattiche e di ogni altra attivita' necessaria per il conseguimento delle finalita' della scuola; emana, se necessario, un apposito regolamento della scuola. Art. 413. La nomina, le funzioni e la durata in carica del direttore sono determinati dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo dell'universita'. Per il conseguimento delle finalita' proprie della scuola e per il miglior svolgimento delle attivita' della scuola stessa, il direttore puo' promuovere la stipula di apposite convenzioni con enti e organismi pubblici e privati nazionali e/o internazionali". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 25 maggio 1999 Il rettore: Zaninelli