MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Autorizzazione  all'immissione   in   commercio   della   specialita'
medicinale per uso umano "Solarase"
(GU n.170 del 22-7-1999)

       Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 350 del 23 giugno 1999
  E'   autorizzata  l'immissione   in  commercio   della  specialita'
medicinale  SOLARASE nelle  forme,  confezioni e  alle condizioni  di
seguito specificate:
    "Solarase" gel.
  Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi
del  decreto ministeriale  5  luglio 1996  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:
    "Solarase" 1 tubo da 25 g di gel 3%;
  A.I.C. n. 034129015/M (in base 10), 10KK3R (in base 32);
    classe "C";
    "Solarase" 1 tubo da 50 g di gel 3%;
  A.I.C. n. 034129027/M (in base 10), 10KK43 (in base 32);
    classe "C".
  Titolare  A.I.C.:  Hyal Sweden  Linnegatan  18b  - S-75332  Uppsala
(Svezia).
  Produttore: la produzione della specialita' viene effettuata presso
lo stabilimento  della Custom Pharmaceutical Inc.  333 Jarvis Street,
Fort Erie,  Ontario L2A 5M9  Canada, il controllo  nello stabilimento
della  Rhoders Technology  Ltd  10 St.  Thomas Place,  Cambridgeshire
Business Park, Ely, Cambs CB7 4EX UK.
   Composizione:
    ogni grammo di gel contiene:
  principio attivo: l'equivalente di 30 mg di sodio diclofenac;
  eccipienti:  acqua  depurata, etere  polietilenglicolmonometiletere
350, sodio  ialuronato e alcol benzilico.  Ulteriori informazioni sul
prodotto possono essere ottenute dal farmacista.
  Indicazioni terapeutiche: trattamento dei disturbi della pelle noti
come cheratosi attinica.
  Le confezioni  della specialita' medicinale devono  essere poste in
commercio  con  etichette  e  fogli illustrativi  conformi  al  testo
allegato al presente decreto.
  E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato al presente decreto.
  Classificazione  ai  fini  della   fornitura:  da  vendersi  dietro
presentazione di ricetta medica.
  La presente  autorizzazione ha validita'  di anni cinque  dalla sua
pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,
rinnovabile  alle condizioni  previste dall'art.  10 della  direttiva
65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.
  E' subordinata altresi'  al rispetto dei metodi  di fabbricazione e
delle tecniche di controllo della specialita' previsti nel fascicolo.
  Tali metodi  e controlli dovranno  essere modificati alla  luce dei
progressi  scientifici e  tecnici.  I progetti  di modifica  dovranno
essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
  Decorrenza  di   efficacia  del  decreto:  dal   giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.