Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano "Salbidrex"(GU n.170 del 22-7-1999)
Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 352 del 23 giugno 1999 E' autorizzata l'immissione in commercio della specialita' medicinale SALBIDREX nelle forme, confezioni: easyhaler 100 mcg/dose polvere per inalazione e alle condizioni di seguito specificate. Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996: "Salbidrex" easyhaler 100 mcg/dose polvere per inalazione; A.I.C. n. 03424010/M (in base 10), 10NXJB (in base 32); classe "C". Titolare A.I.C.: Orion Corporation P.O. Box 65- Espoo - Finlandia. Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialita' vengono effettuati presso lo stabilimento della Orion Corporation P.O. Box 65 - Espoo - Finlandia. Composizione: 1 dose contiene: principio attivo: salbutamolo solfato: quantita' dosata quantita' rilasciata ___ ___ mcg 120,5 mcg 108,5 mcg 100,0 mcg 90,0 eccipienti: lattosio. Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'attacco di asma. Trattamento sintomatico delle esacerbazioni dell'asma e delle esacerbazioni della broncopneumopatia cronica ostruttiva (COPD) a componente reversibile. Prevenzione del broncospasmo da sforzo o prima dell'esposizione ad un allergene noto inevitabile. "Salbidrex" easyhaler e' particolarmente utile nell'asma lieve, moderato e grave purche' il beneficio non ritardi il ricorso all'uso regolare di un corticosteroide inalatorio. Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto. Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica. La presente autorizzazione ha validita' di anni cinque dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. E' subordinata altresi' al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialita' previsti nel fascicolo. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero. Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.