MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Autorizzazione  all'immissione   in   commercio   della   specialita'
medicinale per uso umano "Remeron"
(GU n.170 del 22-7-1999)

       Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 353 del 23 giugno 1999
  E'   autorizzata  l'immissione   in  commercio   della  specialita'
medicinale REMERON,  nelle forme, confezioni: 14  compresse rivestite
con  film  30  mg e  14  compresse  rivestite  con  film 45  mg  alle
condizioni di seguito specificate.
  Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8 della legge n. 537/1993,  della legge n. 662/1997 e della
delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997:
  "Remeron" blister da 14 compresse rivestite con film da 30 mg;
  A.I.C. n. 029444080/M (in base 10), 0W2KZJ (in base 32);
    classe "C" per mancato accordo con l'azienda;
  "Remeron" blister da 14 compresse rivestite con film da 45 mg;
  A.I.C. n. 029444092/M (in base 10), 0W2KZW (in base 32);
    classe "C", come richiesto dall'azienda.
  Titolare A.I.C.:  N.V. Organon,  Kloosterstraat, 6  - 5340  BH Oss,
Olanda.
  Produttore: la  produzione e  il controllo della  specialita' nella
confezione da 30  mg vengono effettuate presso  lo stabilimento della
N.V. Organon Kloosterstraat, 6 - 5340 BH Oss Olanda; le operazioni di
confezionamento  vengono effettuate  presso l'officina  della Organon
Italia S.p.a. in via Costarica 15-15/A di Pomezia.
  La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialita'
della confezione da  45 mg vengono effettuati  presso lo stabilimento
della N.V. Organon Kloosterstraat, 6 - 5340 BH Oss Olanda.
  Indicazioni terapeutiche: episodi di depressione maggiore.
  Le confezioni  della specialita' medicinale devono  essere poste in
commercio  con  etichette  e  fogli illustrativi  conformi  al  testo
allegato al presente decreto.
  E'  approvato,  il  riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato al presente decreto.
  Classificazione  ai  fini  della   fornitura:  da  vendersi  dietro
presentazione di ricetta medica.
  La presente  autorizzazione ha validita'  di anni cinque  dalla sua
pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,
rinnovabile  alle condizioni  previste dall'art.  10 della  direttiva
65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.
  E' subordinata altresi'  al rispetto dei metodi  di fabbricazione e
delle tecniche di controllo della specialita' previsti nel fascicolo.
  Tali metodi  e controlli dovranno  essere modificati alla  luce dei
progressi  scientifici e  tecnici.  I progetti  di modifica  dovranno
essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
  Decorrenza  di   efficacia  del  decreto:  dal   giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.