Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano "Remeron"(GU n.170 del 22-7-1999)
Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 353 del 23 giugno 1999 E' autorizzata l'immissione in commercio della specialita' medicinale REMERON, nelle forme, confezioni: 14 compresse rivestite con film 30 mg e 14 compresse rivestite con film 45 mg alle condizioni di seguito specificate. Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993, della legge n. 662/1997 e della delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997: "Remeron" blister da 14 compresse rivestite con film da 30 mg; A.I.C. n. 029444080/M (in base 10), 0W2KZJ (in base 32); classe "C" per mancato accordo con l'azienda; "Remeron" blister da 14 compresse rivestite con film da 45 mg; A.I.C. n. 029444092/M (in base 10), 0W2KZW (in base 32); classe "C", come richiesto dall'azienda. Titolare A.I.C.: N.V. Organon, Kloosterstraat, 6 - 5340 BH Oss, Olanda. Produttore: la produzione e il controllo della specialita' nella confezione da 30 mg vengono effettuate presso lo stabilimento della N.V. Organon Kloosterstraat, 6 - 5340 BH Oss Olanda; le operazioni di confezionamento vengono effettuate presso l'officina della Organon Italia S.p.a. in via Costarica 15-15/A di Pomezia. La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialita' della confezione da 45 mg vengono effettuati presso lo stabilimento della N.V. Organon Kloosterstraat, 6 - 5340 BH Oss Olanda. Indicazioni terapeutiche: episodi di depressione maggiore. Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto. E' approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto. Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica. La presente autorizzazione ha validita' di anni cinque dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. E' subordinata altresi' al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialita' previsti nel fascicolo. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero. Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.