Determinazione del reddito dei mezzadri e coloni per l'anno 1999 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia ed i superstiti.(GU n.173 del 26-7-1999)
IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434; Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; Visto il decreto direttoriale in data 11 giugno 1999, che fissa per lanno 1999 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi; Ritenuta la necessita' di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura; Decreta: Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1999 e' parificato al salario relativo all'anno 1999 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con il decreto direttoriale 11 giugno 1999 indicato nel preambolo. Nel caso in cui in tale decreto siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto e' quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 1999 Il direttore generale: Daddi