Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)(GU n.172 del 24-7-1999)
Il comune di SAMBUCA PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); di applicare l'aliquota I.C.I. e le relative detrazioni nelle misure sotto indicate: aliquote da applicare: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed a quelle previste dall'art. 19 del regolamento I.C.I., 6,5 per mille; unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro, 4 per mille; unita' immobiliari possedute da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione o l'alienazione di immobili (solo per un periodo massimo di anni 3), 4 per mille; in tutti gli altri casi, 7 per mille; detrazioni: dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e ai casi previsti dall'art. 19 del regolamento di seguito riportato, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000; rivalutazione: tutte le rendite catastali devono essere obbligatoriamente rivalutate del 5%; (Omissis). Art. 19 - Abitazione principale. 1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimora abitualmente; unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, abitata a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal consiglio comunale: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in isituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che presenti un certificato di ricovero e una dichiarazione sostitutiva attestante che l'abitazione non e' locata; b) l'abitazione locata a soggetto che vi ha fissato la residenza anagrafica; c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e in linea collaterale fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, alla condizione di cui alla lettera b); d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato il fatto che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di varazione; e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobilare risulta occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. 2. Il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per fruire della detrazione principale, tranne quelle di cui al comma 1, specificatamente stabilite, mediante apposita autocertificazione, che dovra' essere allegata alla denuncia con decorrenza dall'anno cui si riferisce la dichiarazione. Resta, comunque, salva la facolta' del comune di verificare la veridicita' di quanto autocertificato. (Omissis);