COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

COMUNICATO

Estratto   della   deliberazione   in   materia   di   determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.172 del 24-7-1999)

  Il comune di SAMBUCA PISTOIESE  (provincia di Pistoia) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
   (Omissis);
  di  applicare  l'aliquota I.C.I.  e  le  relative detrazioni  nelle
misure sotto indicate:
   aliquote da applicare:
  unita'  immobiliari adibite  ad abitazione  principale ed  a quelle
previste dall'art. 19 del regolamento I.C.I., 6,5 per mille;
  unita' immobiliari  possedute da enti  senza scopo di lucro,  4 per
mille;
  unita'  immobiliari  possedute da  imprese  che  hanno per  oggetto
esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione o l'alienazione
di immobili (solo per un periodo massimo di anni 3), 4 per mille;
    in tutti gli altri casi, 7 per mille;
   detrazioni:
  dall'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale e ai casi previsti dall'art. 19 del regolamento di seguito
riportato, si  detraggono, fino  a concorrenza  del suo  ammontare L.
200.000;
   rivalutazione:
  tutte   le  rendite   catastali  devono   essere  obbligatoriamente
rivalutate del 5%;
   (Omissis).
                  Art. 19 - Abitazione principale.
  1.  In   aggiunta  alle   fattispecie  di   abitazione  principale,
considerate  tali  per  espressa previsione  legislativa  (abitazione
nella quale il contribuente, che  la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro diritto  reale  di  godimento  o in  qualita'  di
locatario finanziario, e i suoi familiari dimora abitualmente; unita'
immobiliare,  appartenente   a  cooperativa  edilizia   a  proprieta'
indivisa, abitata a dimora  abituale del socio assegnatario; alloggio
regolarmente assegnato  dall'Istituto autonomo case  popolari; unita'
immobiliare  posseduta   nel  territorio  del  comune   a  titolo  di
proprieta' o di usufrutto  da cittadino italiano residente all'estero
per motivi di  lavoro, a condizione che non risulti  locata), ai fini
dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate
all'abitazione  principale, come  intesa  dall'art. 8,  comma 2,  del
decreto  legislativo n.  504/1992  se non  diversamente disposto  dal
consiglio comunale:
  a)  l'unita' immobiliare  posseduta  a titolo  di  proprieta' o  di
usufrutto  da  anziano o  disabile  che  acquisisce la  residenza  in
isituto di ricovero  o sanitario a seguito di  ricovero permanente, a
condizione  che  la stessa  non  risulti  locata  e che  presenti  un
certificato di  ricovero e  una dichiarazione  sostitutiva attestante
che l'abitazione non e' locata;
  b) l'abitazione  locata a soggetto  che vi ha fissato  la residenza
anagrafica;
  c) l'abitazione concessa  dal possessore in uso  gratuito a parenti
in linea retta  fino al secondo grado e in  linea collaterale fino al
primo grado, che  la occupano quale loro  abitazione principale, alla
condizione di cui alla lettera b);
  d)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione dal  contribuente e dai  suoi familiari, a  condizione che
venga comprovato  il fatto che  e' stata presentata  all'UTE regolare
richiesta  di variazione  ai fini  dell'unificazione catastale  delle
unita'  medesime.   In  tale  caso,   l'equiparazione  all'abitazione
principale  decorre dalla  stessa data  in cui  risulta essere  stata
presentata la richiesta di varazione;
  e) l'abitazione  posseduta da  un soggetto che  la legge  obbliga a
risiedere in altro  comune per ragioni di  servizio, qualora l'unita'
immobilare  risulta   occupata,  quale  abitazione   principale,  dai
familiari del possessore.
  2.  Il soggetto  interessato  puo' attestare  la sussistenza  delle
condizioni  di  diritto  e  di  fatto,  richieste  per  fruire  della
detrazione   principale,   tranne  quelle   di   cui   al  comma   1,
specificatamente stabilite, mediante apposita autocertificazione, che
dovra' essere allegata alla denuncia  con decorrenza dall'anno cui si
riferisce la  dichiarazione. Resta,  comunque, salva la  facolta' del
comune di verificare la veridicita' di quanto autocertificato.
   (Omissis);