Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale delle azioni dirette dell'obiettivo 5a, di cui al regolamento CE n. 951/97, nella regione Abruzzo, per il periodo 1997-1999. (Deliberazione n. 39/99).(GU n.175 del 28-7-1999)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione dellalegge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee attualmente in vigore in materia di Fondistrutturali e, in particolare, il regolamento n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Visto il regolamento CE n. 951/97 del Consiglio dell'Unione europea relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Visto il regolamento CE n. 1103/97 del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro; Considerato che a parire dal 1 gennaio 1997 la regione Abruzzo non fa piu' parte dell'obiettivo 1 e che la Commissione delle Comunita' europee, con decisione C(98) 861 del 15 aprile 1998, ne ha approvato l'inclusione nel Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Italia, nelle regioni fuori obiettivo 1, a titolo delle azioni dirette dell'obiettivo 5a, per il periodo 1994-1999; Considerato che la Commissione con decisione C(98) 2496 del 18 agosto 1998 ha approvato la modifica del piano finanziario del suddetto quadro comunitario di sostegno per tener conto dell'inclusione della regione in parola; Considerato che con decisione C(98) 3474 del 18 dicembre 1998 la Commissione medesima ha concesso un contributo del FEOGA, sezione orientamento, a favore del programma operativo concernente il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella regione Abruzzo per il periodo 1997-1999, di cui al citato regolamento CE n. 951/97, adottando la procedura dell'impegno unico; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili nel contesto della suddetta decisione ammontanti a 2,928 Meuro, a valere sul FEOGA, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontanti a 3,660 Meuro, pari a 7,087 miliardi di lire; Considerato che, al fine di assicurare la piena utilizzazione delle risorse comunitarie messe a disposizione per il periodo 1997-1999 a titolo del regolamento suddetto, e' opportuno consentire alla amministrazione responsabile dell'attuazione del programma operativo di stabilire un programma di interventi finanziari ammissibili al cofinanziamento comunitario piu' ampio di quello definito nella suddetta decisione comunitaria; Considerato che a tal fine occorre elevare, nell'ambito del programma cofinanziato, in deroga a quanto stabilito dalla delibera CIPE 20 dicembre 1994, il finanziamento a carico dello Stato, analogamente a quanto gia' disposto per tutte le altre regioni del centronord interessate dal medesimo regolamento, con propria deliberazione n. 27 del 19 febbraio 1999; Considerato che la regione stessa deve mantenere almeno inalterate le proprie risorse da destinare al programma cofinanziato per il periodo 1997-1999, come previsto dalla citata decisione comunitaria C(98) 3474, allo scopo di utilizzare le disponibilita' che si vengono a formare per finanziare un programma regionale aggiuntivo; Considerata la necessita' di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, seguendo la procedura dell'impegno unico prevista dall'art. 20 del regolamento CEE n. 2082/1993; Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 1545 del 4 marzo 1999; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Delibera: 1. Ai fini della realizzazione delle azioni dirette dell'obiettivo 5a, di cui al regolamento n. 951/97, nella regione Abruzzo, per il periodo 1997-1999, e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 7,087 miliardi di lire (3,660 Meuro), di cui 6,378 miliardi di lire (3,294 Meuro) a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 e 0,709 miliardi di lire (0,366 Meuro) con disponibilita' della regione. 2. La regione stessa deve mantenere, altresi', inalterata la spesa di 2,562 miliardi di lire (1,323 Meuro), gia' destinata al programma cofinanziato per il periodo 1997-1999, ai sensi della decisione comunitaria C(98) 3474 richiamata in premessa, per finanziare un programma regionale aggiuntivo eligibile ai sensi del citato regolamento CE n. 951/97; 3. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla Regione Abruzzo. 4. Il predetto Fondo e' autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 5. La regione interessata adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura della amministrazione titolare, al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. Roma, 21 aprile 1999 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti l'8 luglio 1999 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 385