Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 66/99).(GU n.177 del 30-7-1999)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
Viste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto (CIPET) con delibera del 31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte
da quel Comitato con delibera 18 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n.
117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno 1993 (Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione
alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di
sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle
previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in
attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha
disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello stesso articolo, tra i quali figura induso il CIPET;
Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge
30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia
di sistemi di trasporto rapido di massa;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo
reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito
dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 1, rifinanzia
l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale,
in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile
1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione
del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della
programmazione economica ed e' stata, in tale contesto, prevista
l'istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che, al fine di
agevolare la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti
rapidi di massa di cui all'art. 9 della citata legge n. 211/1992,
consente, a favore di interventi gia' approvati, l'elevazione
dell'apporto statale sino al limite massimo del 60% rispetto al costo
degli interventi stessi - autorizzando a tal fine, a decorrere dal
1997, un contributo di 5,7 miliardi annui e demandando al Ministro
dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i
problemi delle aree urbane, la formulazione delle relative proposte a
questo Comitato - e che prevede altresi' il finanziamento di tranvie
indipendentemente dalla riconducibilita' alla tipologia delle
"tranvie veloci";
Visto l'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, che,
per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 211/1992,
prevede - alla lettera a) - l'utilizzo dei 75 miliardi di cui alla
tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550, quale importo
attualizzato per la realizzazione di opere da approvare con delibera
di questo Comitato, e che autorizza - alla lettera b) - un ulteriore
limite d'impegno trentennale di 20 miliardi da destinare, nel limite
di 15 miliardi, ad integrazione del contributo statale per interventi
gia' approvati sino al massimo sopra indicato e, per i residui 5
miliardi di lire, al finanziamento di interventi corredati da
progetto esecutivo;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1,
prevede il rifinanziamento dell'art. 9 della piu' volte citata legge
n. 211/1992, autorizzando ulteriori limiti di impegno a decorrere dal
2000;
Viste le delibere in data 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 8
dell'11 gennaio 1996), 21 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 57
dell'8 marzo 1996), 8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10
luglio 1996), 27 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14
febbraio 1997, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 1997) e 30 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo
1997), con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle
risorse recate - rispettivamente - dall'art. 9 della legge n.
211/1992, come sopra rifinanziato e dell'art. 10 della stessa legge,
attenendosi alla graduatoria compilata dalla Commissione di alta
vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995, alla stregua dei criteri
elaborati dal CIPET e ponendo un tetto del 50% al contributo statale;
Vista la delibera in data 25 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
275 del 25 novembre 1997), con la quale questo Comitato medesimo ha
preso atto che il Ministero dei trasporti e della navigazione ha
provveduto a quantificare il contributo definitivo per gli interventi
pervenuti allo stadio di approvazione della progettazione esecutiva
ed ha assegnato in via programmatica alla linea 1 della metropolitana
di Napoli - 1 lotto funzionale della tratta Dante-Garibaldi - quote
annue di contributo residue a carico dei limiti d'impegno indicati
all'art. 9 della legge n. 211/1992 e quote resesi disponibili a
seguito della suddetta rideterminazione del contributo definitivo,
riservandosi di procedere alla definitiva assegnazione delle risorse
di cui sopra non appena esaurita la procedura prevista dall'art. 5,
comma 1, della stessa legge;
Vista la delibera in data 9 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199
del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del
disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997,
ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a
successive delibere l'istituzione di apposite Commissioni per
l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare
rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le
istituende Commissioni la Commissione infrastrutture;
Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 241 del 5 ottobre 1998) con la quale sono state istituite le
suddette Commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e
strutture di supporto;
Vista la delibera in data 19 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
39 del 17 febbraio 1999) con la quale questo Comitato ha proceduto
alla definitiva assegnazione di risorse gia' programmaticamente
destinate, tra l'altro, con la citata delibera del 25 settembre 1997
ed ha apportato talune modifiche a precedenti delibere, in
particolare elevando al 60% il contributo statale per interventi
riconducibili alla fattispecie prevista all'art. 10 del decreto-legge
n. 457/1997, convertito dalla legge n. 30/1998, mentre ha demandato
al Ministero dei trasporti e della navigazione di elaborare, di
concerto con il Dipartimento per le aree urbane e tenendo conto delle
indicazioni espresse dal Ministero dell'ambiente al fine garantire
uno "sviluppo sostenibile", i criteri per l'allocazione delle risorse
disponibili a seguito della determinazione del contributo definitivo
per interventi in precedenza approvati e delle ulteriori risorse
recate dalle norme di rifinanziamento della legge n. 211/1992;
Vista la nota n. 426-Segr.E.42 del 17 febbra,io 1999, con la quale
il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, con delega per le aree urbane, ha
proposto di utilizzare le ulteriori disponibilita' conseguenti
all'abbassamento del tasso di sconto relativo ai mutui previsti dagli
articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992, i fondi residui della
richiamata legge n. 30/1998 e le risorse recate dalla legge n.
194/1998 al fine di elevare il contributo sino alla soglia del 60%
per altri interventi, gia' approvati in sede tecnica, ed al fine di
procedere al finanziamento dei nuovi interventi nella nota stessa
indicati;
Preso atto che la Commissione infrastrutture, esaminato l'argomento
da ultimo nella seduta del 15 aprile 1999, ha ritenuto sia
preferibile per il momento procedere alla rideterminazione del
contributo statale conseguente all'abbassamento del tasso di sconto
solo per gli interventi gia' approvati in sede tecnica e, tenendo
conto delle minori risorse cosi' disponibili, si e' espressa per
l'incremento dell'apporto statale sino alla soglia massima consentita
per tutti gli interventi indicati nella nota sopra menzionata e per
l'intervento relativo alla tranvia di Bergamo, nel frattempo
approvato in sede tecnica, nonche' per l'assegnazione di un ulteriore
contributo alla linea tranviaria di Verona e per il finanziamento dei
nuovi interventi individuati dai Ministri competenti nell'ottica di
privilegiare "la realizzazione di opere di completamento di
interventi gia' finanziati relativi a citta' che abbiano avuto
approvata la progettazione definitiva delle opere e che, in sede di
istanza per l'accesso alle risorse, abbiano rappresentato le esigenze
globali ed integrate delle varie realta'", proponendo invece lo
stralcio dell'ulteriore intervento segnalato nella richiamata nota e
del resto non riconducibile a detta tipologia;
Preso atto che con nota n. 292/211 del 19 aprile 1999 il Ministero
dei trasporti e della navigazione ha fornito ulteriori elementi di
valutazione e proceduto ad affinamenti delle proposte originarie in
relazione alle risultanze della citata seduta della Commissione
intrastrutture;
Considerato che il Ministero dei trasporti e della navigazione con
apposita circolare in data 12 ottobre 1998, ha indicato a tutti i
soggetti attuatori le condizioni per poter fruire dell'elevazione del
contributo statale prevista dalle richiamate leggi n. 30/1998 e n.
194/1998;
Considerato che l'art. 3 della legge n. 194/1998 - nel riservare
parte delle risorse nella norma stessa indicate a nuovi interventi di
cui vengono specificati i requisiti - segna una soluzione di
continuita' rispetto al passato;
Considerato che il criterio proposto nella menzionata nota del 17
febbraio 1999 per individuare gli interventi da ammettere a
finanziamento a valere sulle risorse sopra specificate mira a
premiare l'efficienza ed e' stato condiviso dal Ministero
dell'ambiente in sede di Commissione infrastrutture, mentre forme di
riequilibrio a favore del Mezzogiorno potranno essere disposte in
fase di allocazione degli ulteriori stanziamenti recati dalla legge
n. 448/1998;
Considerato che, a quanto precisato dal Ministero dei trasporti e
della navigazione nella nota del 19 aprile 1999, l'intervento
relativo alla metropolitana di Napoli e' corredato da progetto
definitivo e puo' essere quindi in parte finanziato a carico delle
specifiche risorse di cui al citato art. 3 della legge n. 194/1998;
Considerato che le leggi richiamate delineano un chiaro
orientamento alla determinazione di un tetto di contributo statale
superiore a quello a suo tempo individuato da questo Comitato e che
pertanto, in sede di finanziamento di nuovi interventi o di
integrazione di finanziamenti per interventi gia' approvati, e'
opportuno stabilire sin dall'inizio il contributo nella misura
massima prevista, ove necessario e fermo restando che l'importo del
contributo stesso e' fissato in relazione alle richieste del soggetto
attuatore ed ai cofinanziamenti gia' disponibili;
Considerata la necessita' di sviluppare sistemi di trasporto rapido
di massa soprattutto nelle citta' metropolitane, maggiormente
interessate da fenomeni di congestione, in coerenza con le linee di
politica nazionale per la riduzione dell'emissione dei gas serra
definite da questo Comitato nella seduta del 19 novembre 1998 e
considerata quindi non vincolante la ripartizione percentuale di
risorse tra aree metropolitane ed aree urbane adottata nelle
precedenti riunioni;
Ritenuto pertanto di condividere le valutazioni formulate dalla
Commissione infrastrutture, tra l'altro riservandosi di assegnare,
come prospettato da detta Commissione, l'importo di 70 miliardi
residuanti sul volume di investimenti attivabile con le risorse di
cui all'art. 10 della legge n. 211/1992 con priorita' alla regione
Puglia, ma rinviando a successiva delibera l'individuazione di
interventi da ammettere a finanziamento in coerenza con le esigenze
infrastrutturali delineatesi a seguito del noto stato di emergenza;
Delibera:
1. Modifiche delibere precedenti.
1.1. Interventi ex art. 9, legge n. 211/1992: elevazione contributo
statale al 60%.
Il contributo a carico dell'art. 9 della legge n. 211/1992, come in
premesse rifinanziato, viene elevato al 60% del costo complessivo per
gli interventi indicati nella tabella 1, che forma parte integrante
della presente delibera: in coerenza con le precedenti direttive
viene assunto a base di riferimento il minore tra il costo a suo
tempo considerato da questo Comitato ed il costo approvato in sede
tecnica dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Tenendo
conto che la quota a carico dello Stato in precedenza assegnata ai
singoli interventi sviluppa, a seguito dell'abbassamento del tasso di
sconto, un volume di investimenti maggiore di quello a suo tempo
indicato ed in genere superiore anche a quello corrispondente al
citato 60% del costo, la quota stessa - ove necessario - viene
rideterminata come alla colonna 5 della citata tabella, mentre
l'eventuale onere aggiuntivo viene imputato a carico delle risorse di
cui alle leggi n. 30/1998 e n. 194/1998 nella misura precisata,
rispettivamente, alle colonne 8 e 10.
Poiche' le quote di cui sopra rappresentano limiti massimi,
l'importo definitivo del contributo di cui al presente punto resta
determinato nella misura occorrente per sviluppare, al tasso corrente
all'epoca di effettiva accensione di mutui, il volume d'investimenti
per ciascun intervento riportato alla colonna 12.
1.2. Interventi ex art. 9, legge n. 211/1992: rideterminazione
contributi ex delibera 19 novembre 1998.
Il contributo assegnato agli interventi specificati nella parte II
dell'allegato alla delibera 19 novembre 1998, tenendo conto del
diverso tasso di sconto al quale e' stata a suo tempo computata la
quota a carico dello Stato e - per l'intervento di Padova - del costo
approvato in linea tecnica, viene rideterminato come indicato alla
tabella 2, che forma parte integrante della presente delibera.
1.3. Interventi ex art. 10, legge n. 211/1992: rideterminazione
contributo.
La quota di contributo assegnata agli interventi approvati da
questo Comitato con delibera 21 dicembre 1995 e nel frattempo
approvati in via tecnica dal Ministero dei trasporti e della
navigazione viene rideterminata, a seguito dell'abbassamento del
tasso di sconto ed in relazione al costo approvato, nell'importo
indicato nella colonna 7 dell'allegato 3, che forma parte integrante
della presente delibera.
2. Integrazione contributo per tranvia di Verona.
All'intervento relativo alla tranvia di Verona S. Michele -
Stazione F.S. - Stadio, approvato con delibera 27 novembre 1996 ed
avente un costo globale di 202.300 milioni di lire (euro 104,479
milioni), viene assegnato un contributo in conto capitale di 75.000
milioni di lire (euro 38,734 milioni) a valere sulle risorse ex art
3, comma 4, lettera a) della legge n. 194/1998.
Tenendo conto che la quota di contributo a suo tempo assegnata
all'intervento a valere sulle risorse recate dal decreto-legge n.
517/1996 (2.509,8 milioni di lire annui per 20 anni pari ad euro
1,296 milioni al nuovo tasso di sconto sviluppa un volume di
investimenti pari a 40.620 milioni di lire (euro 20,978 milioni),
l'apporto complessivo a carico dello Stato ammonta a complessive
115.620 milioni di lire (euro 59,712 milioni), pari al 57% del costo.
3. Finanziamento nuovi interventi.
Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, gli
interventi di cui alla tabella 4, che forma parte integrante della
presente delibera.
Ai suddetti interventi e' destinata annualmente una quota delle
disponibilita' di cui alle leggi indicate nella tabella stessa nella
misura massima e per la durata in essa specificate.
In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi
e prestiti il relativo contributo sara' ceduto, direttamente e per
l'intero periodo previsto dal Ministero dei trasporti e della
navigazione alla Cassa stessa, che provvedera' a concedere all'ente
beneficiario il relativo mutuo di importo corrispondente al valore
attuale del contributo cosi' ceduto, calcolato applicando un tasso di
sconto pari al tasso di interesse vigente per i mutui di detta Cassa.
Questo Comitato, con successiva delibera, provvedera' ad assegnare
l'importo di 70 miliardi di lire (euro 36,152 milioni) residuante sul
volume di investimenti attivabile con le risorse previste all'art. 10
della legge n. 211/1992 con priorita' per la regione Puglia e a
destinarlo in particolare ad interventi urgenti coerenti con il nuovo
contesto territoriale creatosi a seguito della nota situazione di
emergenza.
4. Disposizioni comuni a punti precedenti.
Agli interventi previsti ai precedenti punti 2 e 3 si applicano le
disposizioni di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1 e 4.2
della delibera in data 30 gennaio 1997.
Resta quindi in particolare confermato che le quote di contributo
indicate in detti prospetti sono da intendere quali misure massime
per assicurare il finanziamento della percentuale del costo
complessivo dell'intervento rispettivamente indicata.
Entro tali limiti, l'importo definitivo del contributo da assegnare
agli interventi stessi sara' quantificato dal Ministero dei trasporti
e della navigazione a seguito dell'approvazione della progettazione
esecutiva e tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di
cui al punto 3.1 della richiamata delibera del 30 gennaio 1997.
Resta altresi' confermato che l'esito negativo della verifica
sull'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente
concedente o comunque la mancata approvazione del progetto esecutivo
comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale.
Le disposizioni di cui ai richiamati punti 3.5 - 2 comma, 3.6 e
4.2, sono altresi' riferibili agli interventi di cui al punto 1.
5. Verifiche.
Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica effettuera' le verifiche di competenza, in
coordinamento con il Ministero dei trasporti e della navigazione
nella fase di concretarealizzazione degli interventi finanziati a
carico delle risorse di cui alla legge n. 211/1992 e successivi
rifinanziamenti, nonche' in tutto o in parte a carico delle risorse
per le aree depresse di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; al
decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con il
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20
dicembre 1996, n. 641, ed all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
6. Relazioni.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche sulla base
dei lavori della Commissione di alta vigilanza, provvedera' a
sottoporre entro il 31 luglio 1999 alla Commissione infrastrutture,
per il successivo inoltro a questo Comitato, una relazione aggiornata
ed esaustiva sullo stato di attuazione del complessivo programma
d'interventi finanziato da questo Comitato medesimo a carico degli
stanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e
successivi rifinanziamenti, nonche' a valere sulle risorse per le
aree depresse di cui alle leggi richiamate al punto precedente.
La suddetta relazione evidenziera' in particolare i risultati
conseguiti in tema di soddisfacimento delle esigenze di mobilita',
nonche' le ulteriori misure necessarie anche per assicurare maggiore
fruibilita' delle opere programmate: a tali fini ricomprendera' anche
elementi sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento
delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa
previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche
ed integrazioni, in modo da offrire un quadro organico delle
iniziative avviate in materia a carico delle diverse fonti di
finanziamento.
Il citato Ministero provvedera' ad aggiornare la relazione di cui
sopra entro il 31 gennaio di ciascun anno, sino alla completa
realizzazione del programma di cui trattasi.
Roma, 21 aprile 1999
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti l'8 luglio 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 382
----> Vedere Tabelle da Pag. 62 a Pag. 71 della G.U. <----