COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999 

  Interventi nel  settore dei sistemi  di trasporto rapido  di massa.
(Deliberazione n. 66/99).
(GU n.177 del 30-7-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
  Viste le direttive emanate, ai  sensi della legge sopra citata, dal
Comitato  interministeriale  per   la  programmazione  economica  nel
trasporto (CIPET) con delibera del  31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte
da quel Comitato  con delibera 18 maggio 1992  (Gazzetta Ufficiale n.
117  del 21  maggio  1992) e  con delibera  7  giugno 1993  (Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione
alla  contrazione di  mutui per  la realizzazione  di parcheggi  e di
sistemi  di trasporto  rapido di  massa, disposta  in relazione  alle
previsioni dell'art.  2, comma  2, della legge  23 dicembre  1992, n.
498;
  Visti l'art. 1 della legge 24  dicembre 1993, n. 537, ed il decreto
del  Presidente della  Repubblica 20  aprile  1994, n.  373, che,  in
attuazione della delega contenuta al  comma 24 della norma citata, ha
disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello stesso articolo, tra i quali figura induso il CIPET;
  Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge
30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia
di sistemi di trasporto rapido di massa;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 12  aprile 1996, n. 199, da ultimo
reiterato con  il decreto-legge  4 ottobre  1996, n.  517, convertito
dalla legge  4 dicembre  1996, n.  611, che,  al comma  1, rifinanzia
l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale,
in attuazione della delega contenuta  all'art. 7 della legge 3 aprile
1997, n.  94, sono state  dettate le disposizioni  per l'unificazione
del  Ministero  del tesoro  e  del  Ministero  del bilancio  e  della
programmazione  economica ed  e'  stata, in  tale contesto,  prevista
l'istituzione  del Nucleo  tecnico  di valutazione  e verifica  degli
investimenti pubblici;
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge 30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito  dalla legge  27 febbraio  1998, n.  30, che,  al fine  di
agevolare la  prosecuzione degli  interventi concernenti  i trasporti
rapidi di  massa di cui  all'art. 9  della citata legge  n. 211/1992,
consente,  a  favore  di   interventi  gia'  approvati,  l'elevazione
dell'apporto statale sino al limite massimo del 60% rispetto al costo
degli interventi  stessi - autorizzando  a tal fine, a  decorrere dal
1997, un  contributo di 5,7  miliardi annui e demandando  al Ministro
dei trasporti  e della  navigazione, d'intesa con  il Ministro  per i
problemi delle aree urbane, la formulazione delle relative proposte a
questo Comitato - e che  prevede altresi' il finanziamento di tranvie
indipendentemente   dalla  riconducibilita'   alla  tipologia   delle
"tranvie veloci";
  Visto l'art. 3,  comma 4, della legge 18 giugno  1998, n. 194, che,
per la prosecuzione  degli interventi di cui alla  legge n. 211/1992,
prevede -  alla lettera a) -  l'utilizzo dei 75 miliardi  di cui alla
tabella  D  della legge  28  dicembre  1995,  n. 550,  quale  importo
attualizzato per la realizzazione di  opere da approvare con delibera
di questo Comitato, e che autorizza  - alla lettera b) - un ulteriore
limite d'impegno trentennale di 20  miliardi da destinare, nel limite
di 15 miliardi, ad integrazione del contributo statale per interventi
gia' approvati  sino al  massimo sopra  indicato e,  per i  residui 5
miliardi  di  lire,  al  finanziamento  di  interventi  corredati  da
progetto esecutivo;
  Vista la legge 23 dicembre 1998,  n. 448, che all'art. 50, comma 1,
prevede il rifinanziamento dell'art. 9  della piu' volte citata legge
n. 211/1992, autorizzando ulteriori limiti di impegno a decorrere dal
2000;
  Viste le delibere in data 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 8
dell'11 gennaio  1996), 21  dicembre 1995  (Gazzetta Ufficiale  n. 57
dell'8 marzo 1996),  8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n.  160 del 10
luglio  1996), 27  novembre 1996  (Gazzetta  Ufficiale n.  37 del  14
febbraio  1997, errata  corrige in  Gazzetta Ufficiale  n. 83  del 10
aprile 1997) e 30 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo
1997), con  le quali  questo Comitato ha  proceduto al  riparto delle
risorse  recate  -  rispettivamente  - dall'art.  9  della  legge  n.
211/1992, come sopra rifinanziato e  dell'art. 10 della stessa legge,
attenendosi  alla graduatoria  compilata  dalla  Commissione di  alta
vigilanza, di  cui alla legge  n. 204/1995, alla stregua  dei criteri
elaborati dal CIPET e ponendo un tetto del 50% al contributo statale;
  Vista la delibera in data  25 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
275 del 25  novembre 1997), con la quale questo  Comitato medesimo ha
preso  atto che  il Ministero  dei trasporti  e della  navigazione ha
provveduto a quantificare il contributo definitivo per gli interventi
pervenuti allo  stadio di approvazione della  progettazione esecutiva
ed ha assegnato in via programmatica alla linea 1 della metropolitana
di Napoli -  1 lotto funzionale della tratta  Dante-Garibaldi - quote
annue di  contributo residue a  carico dei limiti  d'impegno indicati
all'art.  9 della  legge n.  211/1992  e quote  resesi disponibili  a
seguito  della suddetta  rideterminazione del  contributo definitivo,
riservandosi di procedere alla  definitiva assegnazione delle risorse
di cui sopra  non appena esaurita la procedura  prevista dall'art. 5,
comma 1, della stessa legge;
  Vista la delibera in data 9  luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199
del 27 agosto 1998), con la  quale questo Comitato, in attuazione del
disposto dell'art. 1 del  menzionato decreto legislativo n. 430/1997,
ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a
successive  delibere   l'istituzione  di  apposite   Commissioni  per
l'esercizio delle  attribuzioni riferite  a questioni  di particolare
rilevanza  generale   ed  intersettoriale   ed  annoverando   tra  le
istituende Commissioni la Commissione infrastrutture;
  Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 (Gazzetta Ufficiale
n.  241 del  5 ottobre  1998) con  la quale  sono state  istituite le
suddette Commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e
strutture di supporto;
  Vista la delibera  in data 19 novembre 1998  (Gazzetta Ufficiale n.
39 del  17 febbraio 1999) con  la quale questo Comitato  ha proceduto
alla  definitiva  assegnazione  di  risorse  gia'  programmaticamente
destinate, tra l'altro, con la  citata delibera del 25 settembre 1997
ed  ha   apportato  talune   modifiche  a  precedenti   delibere,  in
particolare  elevando al  60%  il contributo  statale per  interventi
riconducibili alla fattispecie prevista all'art. 10 del decreto-legge
n. 457/1997, convertito  dalla legge n. 30/1998,  mentre ha demandato
al  Ministero dei  trasporti  e della  navigazione  di elaborare,  di
concerto con il Dipartimento per le aree urbane e tenendo conto delle
indicazioni espresse  dal Ministero  dell'ambiente al  fine garantire
uno "sviluppo sostenibile", i criteri per l'allocazione delle risorse
disponibili a seguito della  determinazione del contributo definitivo
per  interventi in  precedenza  approvati e  delle ulteriori  risorse
recate dalle norme di rifinanziamento della legge n. 211/1992;
  Vista la nota n. 426-Segr.E.42 del  17 febbra,io 1999, con la quale
il Ministro  dei trasporti  e della navigazione,  di concerto  con il
Ministro  dei lavori  pubblici, con  delega  per le  aree urbane,  ha
proposto  di  utilizzare   le  ulteriori  disponibilita'  conseguenti
all'abbassamento del tasso di sconto relativo ai mutui previsti dagli
articoli  9 e  10  della legge  n. 211/1992,  i  fondi residui  della
richiamata  legge n.  30/1998  e  le risorse  recate  dalla legge  n.
194/1998 al  fine di elevare il  contributo sino alla soglia  del 60%
per altri interventi,  gia' approvati in sede tecnica, ed  al fine di
procedere  al finanziamento  dei nuovi  interventi nella  nota stessa
indicati;
  Preso atto che la Commissione infrastrutture, esaminato l'argomento
da  ultimo  nella  seduta  del   15  aprile  1999,  ha  ritenuto  sia
preferibile  per  il  momento  procedere  alla  rideterminazione  del
contributo statale  conseguente all'abbassamento del tasso  di sconto
solo per  gli interventi  gia' approvati in  sede tecnica  e, tenendo
conto  delle minori  risorse cosi'  disponibili, si  e' espressa  per
l'incremento dell'apporto statale sino alla soglia massima consentita
per tutti gli  interventi indicati nella nota sopra  menzionata e per
l'intervento  relativo   alla  tranvia  di  Bergamo,   nel  frattempo
approvato in sede tecnica, nonche' per l'assegnazione di un ulteriore
contributo alla linea tranviaria di Verona e per il finanziamento dei
nuovi interventi  individuati dai Ministri competenti  nell'ottica di
privilegiare  "la   realizzazione  di   opere  di   completamento  di
interventi  gia'  finanziati  relativi  a citta'  che  abbiano  avuto
approvata la progettazione  definitiva delle opere e che,  in sede di
istanza per l'accesso alle risorse, abbiano rappresentato le esigenze
globali  ed  integrate delle  varie  realta'",  proponendo invece  lo
stralcio dell'ulteriore intervento segnalato  nella richiamata nota e
del resto non riconducibile a detta tipologia;
  Preso atto che con nota n.  292/211 del 19 aprile 1999 il Ministero
dei trasporti  e della navigazione  ha fornito ulteriori  elementi di
valutazione e  proceduto ad affinamenti delle  proposte originarie in
relazione  alle  risultanze  della citata  seduta  della  Commissione
intrastrutture;
  Considerato che il Ministero dei  trasporti e della navigazione con
apposita circolare  in data 12  ottobre 1998,  ha indicato a  tutti i
soggetti attuatori le condizioni per poter fruire dell'elevazione del
contributo statale  prevista dalle richiamate  leggi n. 30/1998  e n.
194/1998;
  Considerato che  l'art. 3 della  legge n. 194/1998 -  nel riservare
parte delle risorse nella norma stessa indicate a nuovi interventi di
cui  vengono  specificati  i  requisiti  -  segna  una  soluzione  di
continuita' rispetto al passato;
  Considerato che il  criterio proposto nella menzionata  nota del 17
febbraio  1999   per  individuare  gli  interventi   da  ammettere  a
finanziamento  a  valere  sulle  risorse  sopra  specificate  mira  a
premiare   l'efficienza  ed   e'   stato   condiviso  dal   Ministero
dell'ambiente in sede di  Commissione infrastrutture, mentre forme di
riequilibrio  a favore  del Mezzogiorno  potranno essere  disposte in
fase di  allocazione degli ulteriori stanziamenti  recati dalla legge
n. 448/1998;
  Considerato che, a  quanto precisato dal Ministero  dei trasporti e
della  navigazione  nella  nota  del  19  aprile  1999,  l'intervento
relativo  alla  metropolitana  di  Napoli e'  corredato  da  progetto
definitivo e  puo' essere quindi  in parte finanziato a  carico delle
specifiche risorse di cui al citato art. 3 della legge n. 194/1998;
  Considerato   che  le   leggi   richiamate   delineano  un   chiaro
orientamento alla  determinazione di  un tetto di  contributo statale
superiore a quello  a suo tempo individuato da questo  Comitato e che
pertanto,  in  sede  di  finanziamento   di  nuovi  interventi  o  di
integrazione  di  finanziamenti  per interventi  gia'  approvati,  e'
opportuno  stabilire  sin  dall'inizio  il  contributo  nella  misura
massima prevista, ove  necessario e fermo restando  che l'importo del
contributo stesso e' fissato in relazione alle richieste del soggetto
attuatore ed ai cofinanziamenti gia' disponibili;
  Considerata la necessita' di sviluppare sistemi di trasporto rapido
di  massa   soprattutto  nelle  citta'   metropolitane,  maggiormente
interessate da fenomeni  di congestione, in coerenza con  le linee di
politica  nazionale per  la  riduzione dell'emissione  dei gas  serra
definite  da questo  Comitato nella  seduta  del 19  novembre 1998  e
considerata  quindi non  vincolante  la  ripartizione percentuale  di
risorse  tra  aree  metropolitane   ed  aree  urbane  adottata  nelle
precedenti riunioni;
  Ritenuto  pertanto di  condividere le  valutazioni formulate  dalla
Commissione  infrastrutture, tra  l'altro riservandosi  di assegnare,
come  prospettato  da detta  Commissione,  l'importo  di 70  miliardi
residuanti sul  volume di investimenti  attivabile con le  risorse di
cui all'art.  10 della legge  n. 211/1992 con priorita'  alla regione
Puglia,  ma  rinviando  a  successiva  delibera  l'individuazione  di
interventi da ammettere  a finanziamento in coerenza  con le esigenze
infrastrutturali delineatesi a seguito del noto stato di emergenza;
                              Delibera:
 1. Modifiche delibere precedenti.
  1.1. Interventi ex art. 9, legge n. 211/1992: elevazione contributo
statale al 60%.
  Il contributo a carico dell'art. 9 della legge n. 211/1992, come in
premesse rifinanziato, viene elevato al 60% del costo complessivo per
gli interventi indicati  nella tabella 1, che  forma parte integrante
della  presente delibera:  in  coerenza con  le precedenti  direttive
viene assunto  a base  di riferimento  il minore tra  il costo  a suo
tempo considerato  da questo Comitato  ed il costo approvato  in sede
tecnica  dal Ministero  dei  trasporti e  della navigazione.  Tenendo
conto che  la quota a carico  dello Stato in precedenza  assegnata ai
singoli interventi sviluppa, a seguito dell'abbassamento del tasso di
sconto,  un volume  di investimenti  maggiore di  quello a  suo tempo
indicato  ed in  genere superiore  anche a  quello corrispondente  al
citato  60% del  costo,  la quota  stessa -  ove  necessario -  viene
rideterminata  come  alla  colonna  5 della  citata  tabella,  mentre
l'eventuale onere aggiuntivo viene imputato a carico delle risorse di
cui  alle leggi  n. 30/1998  e  n. 194/1998  nella misura  precisata,
rispettivamente, alle colonne 8 e 10.
  Poiche'  le  quote  di  cui  sopra  rappresentano  limiti  massimi,
l'importo definitivo  del contributo di  cui al presente  punto resta
determinato nella misura occorrente per sviluppare, al tasso corrente
all'epoca di effettiva accensione  di mutui, il volume d'investimenti
per ciascun intervento riportato alla colonna 12.
  1.2.  Interventi ex  art.  9, legge  n. 211/1992:  rideterminazione
contributi ex delibera 19 novembre 1998.
  Il contributo assegnato agli  interventi specificati nella parte II
dell'allegato  alla  delibera 19  novembre  1998,  tenendo conto  del
diverso tasso  di sconto al quale  e' stata a suo  tempo computata la
quota a carico dello Stato e - per l'intervento di Padova - del costo
approvato in  linea tecnica,  viene rideterminato come  indicato alla
tabella 2, che forma parte integrante della presente delibera.
  1.3.  Interventi ex  art. 10,  legge n.  211/1992: rideterminazione
contributo.
  La  quota  di contributo  assegnata  agli  interventi approvati  da
questo  Comitato  con  delibera  21 dicembre  1995  e  nel  frattempo
approvati  in  via  tecnica  dal  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione  viene  rideterminata,  a seguito  dell'abbassamento  del
tasso  di sconto  ed in  relazione al  costo approvato,  nell'importo
indicato nella colonna 7 dell'allegato  3, che forma parte integrante
della presente delibera.
 2. Integrazione contributo per tranvia di Verona.
  All'intervento  relativo  alla  tranvia  di  Verona  S.  Michele  -
Stazione F.S.  - Stadio, approvato  con delibera 27 novembre  1996 ed
avente  un costo  globale di  202.300 milioni  di lire  (euro 104,479
milioni), viene assegnato  un contributo in conto  capitale di 75.000
milioni di lire  (euro 38,734 milioni) a valere sulle  risorse ex art
3, comma 4, lettera a) della legge n. 194/1998.
  Tenendo  conto che  la quota  di contributo  a suo  tempo assegnata
all'intervento  a valere  sulle risorse  recate dal  decreto-legge n.
517/1996 (2.509,8  milioni di  lire annui  per 20  anni pari  ad euro
1,296  milioni  al  nuovo  tasso  di sconto  sviluppa  un  volume  di
investimenti pari  a 40.620  milioni di  lire (euro  20,978 milioni),
l'apporto  complessivo a  carico  dello Stato  ammonta a  complessive
115.620 milioni di lire (euro 59,712 milioni), pari al 57% del costo.
 3. Finanziamento nuovi interventi.
  Sono approvati, ai  sensi dell'art. 5 della legge  n. 211/1992, gli
interventi di  cui alla tabella  4, che forma parte  integrante della
presente delibera.
  Ai  suddetti interventi  e' destinata  annualmente una  quota delle
disponibilita' di cui alle leggi  indicate nella tabella stessa nella
misura massima e per la durata in essa specificate.
  In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi
e prestiti  il relativo contributo  sara' ceduto, direttamente  e per
l'intero  periodo  previsto  dal  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione alla  Cassa stessa, che provvedera'  a concedere all'ente
beneficiario il  relativo mutuo  di importo corrispondente  al valore
attuale del contributo cosi' ceduto, calcolato applicando un tasso di
sconto pari al tasso di interesse vigente per i mutui di detta Cassa.
  Questo Comitato, con successiva  delibera, provvedera' ad assegnare
l'importo di 70 miliardi di lire (euro 36,152 milioni) residuante sul
volume di investimenti attivabile con le risorse previste all'art. 10
della  legge n.  211/1992 con  priorita' per  la regione  Puglia e  a
destinarlo in particolare ad interventi urgenti coerenti con il nuovo
contesto  territoriale creatosi  a seguito  della nota  situazione di
emergenza.
 4. Disposizioni comuni a punti precedenti.
  Agli interventi previsti ai precedenti punti  2 e 3 si applicano le
disposizioni di cui ai punti 3.1, 3.2,  3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1 e 4.2
della delibera in data 30 gennaio 1997.
  Resta quindi in  particolare confermato che le  quote di contributo
indicate in  detti prospetti sono  da intendere quali  misure massime
per  assicurare   il  finanziamento   della  percentuale   del  costo
complessivo dell'intervento rispettivamente indicata.
  Entro tali limiti, l'importo definitivo del contributo da assegnare
agli interventi stessi sara' quantificato dal Ministero dei trasporti
e della  navigazione a seguito dell'approvazione  della progettazione
esecutiva e tenuto conto delle  informazioni relative ai parcheggi di
cui al punto 3.1 della richiamata delibera del 30 gennaio 1997.
  Resta  altresi'  confermato  che l'esito  negativo  della  verifica
sull'effettiva sussistenza  dei cofinanziamenti  dichiarati dall'ente
concedente o comunque la  mancata approvazione del progetto esecutivo
comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale.
  Le disposizioni  di cui ai  richiamati punti 3.5  - 2 comma,  3.6 e
4.2, sono altresi' riferibili agli interventi di cui al punto 1.
 5. Verifiche.
  Il  Nucleo tecnico  di  valutazione e  verifica degli  investimenti
pubblici   del   Ministero  del   tesoro,   del   bilancio  e   della
programmazione economica  effettuera' le verifiche di  competenza, in
coordinamento  con il  Ministero  dei trasporti  e della  navigazione
nella  fase di  concretarealizzazione degli  interventi finanziati  a
carico  delle risorse  di cui  alla  legge n.  211/1992 e  successivi
rifinanziamenti, nonche' in  tutto o in parte a  carico delle risorse
per le  aree depresse di cui  all'art. 4 del decreto-legge  23 giugno
1995,  n. 244,  convertito  dalla legge  8 agosto  1995,  n. 341;  al
decreto-legge  1 luglio  1996, n.  344,  da ultimo  reiterato con  il
decreto-legge  23 ottobre  1996, n.  548, convertito  dalla legge  20
dicembre 1996, n. 641, ed all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
 6. Relazioni.
  Il Ministero  dei trasporti e  della navigazione, anche  sulla base
dei  lavori  della  Commissione  di  alta  vigilanza,  provvedera'  a
sottoporre entro  il 31 luglio 1999  alla Commissione infrastrutture,
per il successivo inoltro a questo Comitato, una relazione aggiornata
ed  esaustiva sullo  stato  di attuazione  del complessivo  programma
d'interventi finanziato  da questo  Comitato medesimo a  carico degli
stanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e
successivi  rifinanziamenti, nonche'  a valere  sulle risorse  per le
aree depresse di cui alle leggi richiamate al punto precedente.
  La  suddetta  relazione  evidenziera' in  particolare  i  risultati
conseguiti in  tema di  soddisfacimento delle esigenze  di mobilita',
nonche' le ulteriori misure  necessarie anche per assicurare maggiore
fruibilita' delle opere programmate: a tali fini ricomprendera' anche
elementi sullo  stato di  attuazione del programma  di ammodernamento
delle  ferrovie concesse  e  delle ferrovie  in gestione  governativa
previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche
ed  integrazioni,  in  modo  da  offrire  un  quadro  organico  delle
iniziative  avviate  in  materia  a carico  delle  diverse  fonti  di
finanziamento.
  Il citato Ministero  provvedera' ad aggiornare la  relazione di cui
sopra  entro  il 31  gennaio  di  ciascun  anno, sino  alla  completa
realizzazione del programma di cui trattasi.
   Roma, 21 aprile 1999
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti l'8 luglio 1999
Registro  n. 3  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 382
----> Vedere Tabelle da Pag. 62 a Pag. 71 della G.U. <----