MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 1999 

  Concessione  dei  benefici  previsti  dall'art. 19,  comma  4,  del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602,
sul  carico  tributario  dovuto  dalla ditta  Sorrentino  Tommaso  in
Potenza.
(GU n.175 del 28-7-1999)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                   delle entrate per la Basilicata
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  dei Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art.  5, comma  4, lettera  0 a),  della legge  28 febbraio
1997, n.  30, che ha  introdotto un  ulteriore comma all'art.  19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  n. 80 del 31 marzo 1998 che
ha sostituito  l'art. 3 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29;
  Vista l'istanza  prodotta in  data 3  giugno 1998  con la  quale la
ditta individuale Sorrentino Tommaso, con sede in Potenza, ha chiesto
l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per il pagamento del carico di imposte dirette dovuto in base
a dichiarazioni afferenti gli anni  1986, 1988, 1989 e 1994, iscritto
nei  ruoli posti  in riscossione  alle scadenze,  rispettivamente, di
novembre 1992, di novembre 1991, di  febbraio 1993 e di febbraio 1996
per il complessivo  importo di L. 234.994.560  adducendo di trovarsi,
allo stato attuale, nell'impossibilita'  di corrispondere il predetto
importo,  ma  di  poter adempiere  l'obbligazione  tributaria  previo
accoglimento delle avanzate richieste;
  Considerato che  l'ufficio delle  entrate di Potenza,  tenuto anche
conto  dell'avviso espresso  dagli organi  all'uopo interpellati,  ha
manifestato   parere  favorevole   alla  concessione   del  richiesto
beneficio,  in   quanto  nella   fattispecie  concreta   sussiste  la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata ditta;
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicafinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il prosieguo delle attivita' produttive;
  In  forza  di  delega  conferita  dal  Ministero  delle  Finanze  -
Direzione centrale per  la riscossione - Servizio II -  Divisione 3 -
con circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, prot. n. 98/157582;
                              Decreta:
  E'  accolta  l'istanza  prodotta  dalla  ditta  Sorrentino  Tommaso
tendente ad ottenere i benefici  previsti dall'art. 19, quarto comma,
del decreto  del Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.
602.
  Il  complessivo  carico tributario  di  L.  234.994.560 dovuto  dal
contribuente deve essere rideterminato  dall'ufficio delle entrate di
Potenza  calcolando sul  debito d'imposta  gli interessi  sostitutivi
nella  misura del  9% annuo,  a  decorrere dal  giorno successivo  al
termine  fissato per  la dichiarazione  annuale e  fino alla  data di
scadenza  della prima  o unica  rata del  ruolo; conseguentemente  le
irrogate  sanzioni  rimangono  sospese  fino  all'esatto  e  puntuale
adempimento  di quanto  disposto  con il  presente  decreto, per  poi
formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il carico  cosi' come rideterminato, che  tiene conto dell'imposta,
degli interessi  per ritardata iscrizione  a ruolo e  degli interessi
sostitutivi del  9% annuo,  e' ripartito in  dodici rate  a decorrere
dalla scadenza di settembre 1999.
  Nel  provvedimento  di  esecuzione va  riportato  l'intero  importo
dovuto,  e  sullo stesso  calcolato  l'ammontare  degli interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; il  citato
ufficio delle entrate provvedera',  altresi', a tutti gli adempimenti
di propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
della  ditta istante;  tale garanzia  va intestata  all'ufficio delle
entrate e prestata nel termine dallo stesso fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari della ditta.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione  in  argomento  sara'   revocata,  con  decreto  del
direttore regionale  delle entrate per  la Basilicata, ove  vengano a
cessare i  presupposti in base ai  quali e stata concessa  ovvero ove
sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata  dalla ditta,  con il  ricalcolo  degli interessi  di cui  al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza  ovvero della revoca, mentre  la quotaparte garantita
da polizza  fidejussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Potenza, 28 giugno 1999
                                     Il direttore regionale: Ciriello