DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 1999 

  Disposizioni  per gli  enti fieristici  a norma  dell'art. 7  della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
(GU n.176 del 29-7-1999)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la  legge 15 marzo 1997,  n. 59, e in  particolare, l'art. 7,
commi 1 e 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e,  in
particolare, l'art. 41;
  In attesa  dell'adozione del  decreto del Presidente  del Consiglio
dei  Ministri volto  all'individuazione delle  risorse da  trasferire
alle regioni e agli enti locali  per l'esercizio di tutte le funzioni
trasferite ai sensi dell'art. 41;
  Ritenuto opportuno procedere  immediatamente all'individuazione del
termine per  la decorrenza dell'esercizio delle  funzioni concernenti
gli  enti fieristici  di Milano,  Verona e  Bari di  cui al  comma 2,
lettera b), dello stesso art.  41, salvo precedere successivamente in
modo  organico alla  individuazione delle  risorse da  trasferire per
l'esercizio di  tutte le  funzioni di  cui al  titolo II  del decreto
legislativo n. 112 del 1998;
  Ritenuto  che  gli enti  fieristici  di  rilievo internazionale  di
Milano, Bari  e Verona,  dotati di  personalita' giuridica  secondo i
rispettivi  atti costitutivi  e  di fondazione,  godono di  autonomia
statutaria, amministrativa e gestionale;
  Rilevato pertanto  che i  poteri spettanti  allo Stato,  cosi' come
definiti dal decreto del Presidente  della Repubblica n. 616 del 1977
e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, anche con il trasferimento
alle regioni debbono intendersi contenuti in limiti atti a rispettare
tale configurazione dei medesimi;
  Considerato  che  le  funzioni amministrative  da  trasferire  alle
regioni  competenti  sono  definite   dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390;
  Sentiti    il   Ministro    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato, il  Ministro per la funzione  pubblica, il Ministro
per  gli affari  regionali, il  Ministro del  tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica;
  Acquisito il parere della conferenza  permanente per i rapporti tra
lo Stato,  le regioni  e le  province autonome  di Trento  e Bolzano,
unificata con la conferenza Statocitta'  ed autonomie locali ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sentita l'unione italiana delle camere di commercio;
  Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'incontro del 17 febbraio 1999;
  Acquisito il parere della Commissione parlamentare, di cui all'art.
5 della legge 15 marzo 1997, n.  59, con il quale, in particolare, si
e'   sottolineata  la   natura   privatistica  dell'ente   fieristico
internazionale di Milano, e la non riconducibilita' dello stesso alla
nozione di "organismo di diritto pubblico";
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
30 ottobre 1998, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario
di Stato alla  Presidenza del Consiglio dei  Ministri senatore Franco
Bassanini;
                              Decreta:
  A decorrere  dal giorno successivo alla  pubblicazione del presente
provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana le
funzioni amministrative  esercitate dallo Stato concernenti  gli enti
fieristici di Milano, Verona e Bari, come individuate dall'art. 5 del
decreto del Presidente  della Repubblica n. 390  del 1994, trasferite
ai  sensi di  cui  all'art.  41, comma  2,  lettera  b), del  decreto
legislativo  31 marzo  1998, n.  112, sono  esercitate dalle  regioni
competenti, d'intesa con i comuni interessati.
   Roma, 7 luglio 1999
                                           p. Il Presidente:Bassanini