Modificazioni agli articoli 44, 118-bis , 126, 126-bis , 126-ter e 127-ter del Regolamento della Camera dei deputati.(GU n.177 del 30-7-1999)
Il comma 4 dell'art. 44 e' sostituito dal seguente: "4. La chiusura della discussione non puo' essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24". Il comma 2 dell'art. 118-bis e' sostituito dal seguente: "2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale puo' contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni". L'art. 126 e' sostituito dal seguente: "Art. 126. - 1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attivita' e dei provvedimenti delle Comunita' europee e dell'attuazione degli accordi comunitari. 2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunita' europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilita' con la normativa comunitaria". Il comma 2 dell'art. 126-bis e' abrogato. L'art. 126-ter e' sostituito dal seguente: "Art. 126-ter. - 1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. 2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore,che puo' partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza puo' partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea puo' in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione. 3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2. 4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione e' rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. 5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilita' con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. 6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118. 7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo". Il comma 1 dell'art. 127-ter e' sostituito dal seguente: "1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attivita' delle istituzioni dell'Unione europea". Il Presidente: Violante LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 42). Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 21 luglio 1999 a seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 34, d'iniziativa del deputato Antonio Ruberti, svoltosi presso la medesima Giunta nelle sedute del 24, 29 e 30 giugno e 20 luglio 1999. Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1999 e da essa approvato - nel testo riformulato il 27 luglio dalla Giunta per il Regolamento - nella seduta del 27 luglio 1999. Nella stessa seduta del 27 luglio 1999 sono state approvate dall'Assemblea le modifiche di coordinamento agli articoli 44 e 118- bis, che la Giunta per il Regolamento, nella seduta dello stesso giorno, aveva riconosciuto essere consequenziali alle modificazioni all'articolo 119 deliberate dalla Camera il 20 luglio 1999. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.