CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 27 luglio 1999 

  Modificazioni agli articoli 44, 118-bis  , 126, 126-bis , 126-ter e
127-ter del Regolamento della Camera dei deputati.
(GU n.177 del 30-7-1999)

  Il comma 4 dell'art. 44 e' sostituito dal seguente:
  "4. La chiusura della discussione  non puo' essere richiesta quando
il tempo  disponibile per la  discussione stessa sia  stato ripartito
dalla  Conferenza dei  presidenti di  Gruppo o  dal Presidente  della
Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24".
 Il comma 2 dell'art. 118-bis e' sostituito dal seguente:
  "2. La  deliberazione della  Camera sul documento  programmatico ha
luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la
quale puo'  contenere integrazioni e modifiche  del documento stesso.
L'approvazione  di una  risoluzione preclude  le altre.  Si vota  per
prima la risoluzione accettata dal  Governo. Il documento deve essere
iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni
dall'assegnazione alle  Commissioni e  il suo esame  deve concludersi
entro il termine massimo di tre giorni".
  L'art. 126 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 126.  - 1.  La Commissione  politiche dell'Unione  europea ha
competenza generale sugli aspetti  ordinamentali dell'attivita' e dei
provvedimenti delle Comunita' europee e dell'attuazione degli accordi
comunitari.
  2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i
progetti  di  legge  e  gli  schemi di  atti  normativi  del  Governo
concernenti  l'applicazione dei  trattati istitutivi  delle Comunita'
europee  con  le  loro  successive modificazioni  e  integrazioni,  i
progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi
all'attuazione di norme comunitarie e,  in generale, tutti i progetti
di legge limitatamente ai profili  di compatibilita' con la normativa
comunitaria".
 Il comma 2 dell'art. 126-bis e' abrogato.
 L'art. 126-ter e' sostituito dal seguente:
  "Art. 126-ter. - 1. Il disegno  di legge comunitaria e la relazione
annuale  sulla  partecipazione   dell'Italia  al  processo  normativo
dell'Unione  europea sono  assegnati,  per l'esame  generale in  sede
referente,  alla Commissione  politiche  dell'Unione  europea e,  per
l'esame  delle  parti  di  rispettiva  competenza,  alle  Commissioni
competenti per materia.
  2. Entro  i quindici  giorni successivi  all'assegnazione, ciascuna
Commissione  esamina  le  parti  del  disegno  di  legge  di  propria
competenza e  conclude con l'approvazione  di una relazione e  con la
nomina  di  un relatore,che  puo'  partecipare,  per riferirvi,  alle
sedute della Commissione politiche  dell'Unione europea. Nello stesso
termine  sono  trasmesse  le  relazioni di  minoranza  presentate  in
Commissione. Un  proponente per ciascuna relazione  di minoranza puo'
partecipare, per  riferirvi, alle sedute della  Commissione politiche
dell'Unione  europea. Entro  lo  stesso termine  di quindici  giorni,
ciascuna Commissione  esamina le parti della  relazione annuale sulla
partecipazione dell'Italia al  processo normativo dell'Unione europea
che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di
un  parere.   Trascorso  tale   termine,  la   Commissione  politiche
dell'Unione  europea  puo'  in  ogni caso  procedere  nell'esame  del
disegno di legge e della relazione.
  3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche
dell'Unione  europea,  entro  i successivi  trenta  giorni,  conclude
l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione
generale  per  l'Assemblea, alla  quale  sono  allegate le  relazioni
approvate  dalle Commissioni  di  cui  al comma  2.  Entro lo  stesso
termine,  la Commissione  conclude  l'esame  della relazione  annuale
sulla  partecipazione dell'Italia  al processo  normativo dell'Unione
europea, predisponendo  una relazione generale per  l'Assemblea, alla
quale sono  allegati i pareri  approvati dalle Commissioni di  cui al
comma 2.
  4.  Fermo  quanto disposto  dall'articolo  89,  i presidenti  delle
Commissioni competenti per materia  e il presidente della Commissione
politiche   dell'Unione   europea    dichiarano   inammissibili   gli
emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee
all'oggetto  proprio della  legge  comunitaria,  come definito  dalla
legislazione  vigente.  Qualora  sorga  questione,  la  decisione  e'
rimessa  al  Presidente  della  Camera.  Gli  emendamenti  dichiarati
inammissibili  in  Commissione  non possono  essere  ripresentati  in
Assemblea.
  5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi
nella  relazione di  cui al  comma 2,  e si  ritengono accolti  dalla
Commissione  politiche dell'Unione  europea salvo  che questa  non li
respinga per motivi di compatibilita'  con la normativa comunitaria o
per esigenze di coordinamento generale.
  6.  La  discussione  sulle  linee generali  del  disegno  di  legge
comunitaria ha  luogo in Assemblea congiuntamente  con la discussione
della relazione annuale sulla  partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione  europea. Entro il termine  di tale discussione
possono  essere presentate  risoluzioni sulla  relazione annuale,  ai
sensi dell'articolo 118.
  7.  Dopo la  votazione  finale sul  disegno  di legge  comunitaria,
l'Assemblea  delibera sulle  risoluzioni  eventualmente presentate  a
norma del  comma 6. Si  vota per  prima la risoluzione  accettata dal
Governo".
 Il comma 1 dell'art. 127-ter e' sostituito dal seguente:
  "1. Le  Commissioni, in  rapporto a  questioni di  loro competenza,
previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri
del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti
alle  attribuzioni  e  all'attivita'  delle  istituzioni  dell'Unione
europea".
                                              Il Presidente: Violante
                         LAVORI PREPARATORI
           (Documento II, n. 42).
            Presentato    dalla  Giunta   per il   Regolamento il  21
          luglio   1999 a seguito   dell'esame  della    proposta  di
          modificazione al  Regolamento doc. II, n.  34, d'iniziativa
          del  deputato  Antonio Ruberti, svoltosi presso la medesima
          Giunta nelle sedute del  24, 29 e 30   giugno e  20  luglio
          1999.
            Esaminato dall'Assemblea nella seduta del  23 luglio 1999
          e  da essa approvato -  nel testo riformulato il  27 luglio
          dalla Giunta   per il Regolamento -  nella  seduta  del  27
          luglio 1999.
            Nella   stessa  seduta  del  27 luglio  1999  sono  state
          approvate  dall'Assemblea  le  modifiche  di  coordinamento
          agli  articoli  44  e  118- bis,   che la   Giunta per   il
          Regolamento,   nella seduta   dello  stesso  giorno,  aveva
          riconosciuto  essere  consequenziali    alle  modificazioni
          all'articolo 119 deliberate dalla Camera il 20 luglio 1999.
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  al
          solo  fine  di facilitare   la lettura  delle  disposizioni
          modificate, delle   quali restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia.