MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 22 luglio 1999 

  Determinazione  dei criteri  generali  per  la realizzazione  delle
riduzioni dei  pedaggi autostradali per l'anno  1999 e determinazione
delle percentuali  di sconto  in relazione  alle fasce  di fatturato.
(Deliberazione n. 17/99).
(GU n.182 del 5-8-1999)

                        IL COMITATO CENTRALE
  per  l'albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
  Visto il decreto-legge 28 dicembre  1998, n. 451, convertito con la
legge 26 febbraio 1999, n.  40, recante "Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto";
  Visto in particolare  l'art. 2, comma 3, del citato  decreto n. 451
del  1998  convertito  nella  legge numero  40/1999  che  assegna  al
comitato  centrale  per  l'albo degli  autotrasportatori  risorse  da
utilizzare  per la  protezione ambientale  e per  la sicurezza  della
circolazione,    anche    con    riferimento    all'utilizzo    delle
infrastrutture, da  realizzare mediante apposite convenzioni  con gli
enti gestori delle stesse;
  Vista la direttiva  del Ministro dei trasporti  e della navigazione
n. 308CTAG del  26 marzo 1999 circa l'utilizzo delle  risorse ad esso
assegnate;
  Vista la  delibera n. 16/99 con  la quale il comitato  centrale per
l'albo  degli  autotrasportatori  ha   disposto  di  utilizzare,  per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle imprese di  autotrasporto per l'anno 1999,  il 90% dell'importo
di  lire 140.000.000.000  stanziato  dalla citata  legge n.  40/1999,
oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in
quanto non  utilizzati per  gli interventi  indicati ai  punti 2  e 3
della stessa delibera n. 16/99;
  Considerato  pertanto  che  in virtu'  dei  suddetti  provvedimenti
attualmente  risulta   disponibile  un  importo  complessivo   di  L.
126.000.000.000, dal quale andra'  detratto l'importo che il comitato
centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori  dovra'  erogare  per
rendere  operativa la  presente  delibera,  che puo'  indicativamente
preventivarsi in L. 250.000.000;
  Considerato  che  risulta,  pertanto, utilizzabile  per  le  misure
rivolte a  favorire l'uso delle infrastrutture  autostradali da parte
delle  imprese  italiane  e  comunitarie di  autotrasporto  di  cose,
l'importo  di   L.  125.750.000.000,  salvo  ulteriori   importi  che
dovessero  residuare dalla  sopra indicata  somma di  L. 250.000.000,
preventivata per le spese necessarie  e rendere operativa la presente
delibera;
  Considerata la  necessita' di  stabilire l'entita'  percentuale dei
rimborsi dei  pedaggi autostradali  da applicarsi ai  soggetti aventi
titolo;
  Considerate la  quantita' e l'articolazione per  fasce di fatturato
delle  domande presentate  per  l'analogo intervento  operato per  il
1997;
  Considerato  che -  ipotizzata la  loro  invarianza per  il 1998  e
tenuto conto  dell'intervenuto aumento dei pedaggi  autostradali - il
comitato  centrale   ha,  con   delibera  10/99,  proceduto   ad  una
ridefinizione delle  percentuali di riduzione erogabili  per ciascuna
fascia per i pedaggi effettuati nell'anno 1998;
  Ritenuto che i medesimi criteri  possono essere mantenuti anche per
la definizione delle percentuali di riduzioni erogabili per i pedaggi
effettuati nel 1999;
  Considerato, infine, che, nella  ridefinizione di tali percentuali,
non occorrera'  piu' tenere conto dell'estensione  del beneficio alle
imprese che non hanno potuto  usufruire nell'anno 1998 del sistema di
pagamento dei  pedaggi a  riscossione differita,  posto che  tutte le
infrastrutture autostradali saranno dotate di tale sistema per l'anno
1999;
                              Delibera:
  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3, 4  e 5, adibiti  a svolgere servizi  di autotrasporto di  cose per
conto di terzi  in disponibilita' delle imprese di  cui al successivo
punto 3, sono  soggetti ad una riduzione compensata, a  partire dal 1
gennaio  1999 fino  al 31  dicembre 1999,  commisurata al  volume del
fatturato annuale in pedaggi.
  2. Le  predette riduzioni compensate sono  apportate esclusivamente
per i  pedaggi a riscossione  differita mediante fatturazione  e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio  sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  3. Le  riduzioni compensate  dei pedaggi autostradali  si applicano
alle  imprese iscritte  all'albo  nazionale delle  persone fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di  cose per conto di terzi
di cui  all'art. 1 della  legge 6 giugno  1974, n. 298,  nonche' alle
cooperative aventi  i requisiti mutualistici  di cui all'art.  26 del
decreto  legislativo del  Capo  provvisorio dello  Stato 14  dicembre
1947,  n.  1577, e  successive  modificazioni,  ai consorzi  ed  alle
societa' consortili  costituiti a norma  del libro V, titolo  X, capo
II,  sez.  II  e  II  bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita'  di autotrasporto,  che siano  iscritti al  predetto albo
nazionale alla data del 31 dicembre 1998. Le imprese, le cooperative,
i  consorzi  e le  societa'  consortili  iscritte all'albo  nazionale
successivamente a tale  data, possono richiedere la  riduzione di cui
sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione
all'albo  nazionale.  Qualora una  cooperativa,  un  consorzio o  una
societa'  consortile abbia  fra i  propri associati  sia imprese  non
iscritte  al  predetto  albo  nazionale,  sia  imprese  iscritte,  la
riduzione  puo'   essere  richiesta   esclusivamente  per   i  viaggi
effettuati da quest'ultime.
  4. Le riduzioni si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto
di merci per conto di terzi  aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione
europea  ed   in  regola  con   le  norme  sull'accesso   al  mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
  5.  La riduzione  compensata si  applica alle  classi di  fatturato
realizzate  da ciascun  soggetto  avente titolo  secondo la  seguente
tabella:
====================================================================
Milioni di fatturato annuo in pedaggi                 % di riduzione
____________________________________________________________________
fino a 100                                                   4
oltre 100 e fino a 200                                       8
oltre 200 e fino a 400                                      12
oltre 400 e fino a 800                                      16
oltre 800                                                   20
  6.  Nel caso  in  cui l'ammontare  complessivo  delle riduzioni  da
applicare,  risultante   dai  rendiconti  trasmessi   dalle  societa'
concessionarie    al    comitato    centrale   per    l'albo    degli
autotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  comitato
provvede al calcolo del coefficiente  determinato dal rapporto tra lo
stanziamento  disponibile  e  la somma  complessiva  delle  riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di riparto  qualora l'ammontare complessivo delle  riduzioni relative
alle  domande  presentate,  calcolato  come  da  tabella  di  cui  al
precedente punto 5, non  pervenga a saturare l'ammontare disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle  percentuali di riduzione, fornisce
il valore aggiornato delle percentuali stesse.
  7.  Il   comitato  centrale  per  l'albo   degli  autotrasportatori
provvede,  con successiva  delibera a  definire le  modalita' con  le
quali  i soggetti  aventi titolo  procedono ad  avanzare domanda,  la
documentazione  da   allegare  a  dette  domande,   le  modalita'  di
trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico. La stessa delibera  disciplina le modalita' di istruttoria
delle domande  avanzate anche  in relazione  a quanto  definito nelle
convenzioni con  le societa'  che gestiscono  sistemi di  pagamento a
riscossione  differita del  pedaggio. La  delibera disciplina  infine
criteri e modalita' di erogazione  da parte del comitato centrale per
l'albo  degli  autotrasportatori,  alle  societa'  concessionarie  di
autostrade dei  minori introiti derivanti dalla  riduzione compensata
dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli
aventi titolo, nonche' i criteri e  le modalita' di rimborso da parte
di queste ultime ai soggetti aventi titolo.
  8. La presente delibera  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 luglio 1999
                                             Il presidente: De Lipsis