CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 28 luglio 1999 

  Modifica  dell'art.  49  del   regolamento  interno  del  Consiglio
superiore dalla magistratura - con la  sostituzione dei commi 3 e 4 e
l'aggiunta  del  comma  10  -   nonche'  dell'art.  45  dello  stesso
regolamento -  con la sostituzione dei  commi 4 e 5  e l'aggiunta del
comma 7.
(GU n.182 del 5-8-1999)

                            IL PRESIDENTE
                       DEL CONSIGLIO SUPERIORE
                         DELLA MAGISTRATURA
  Visto l'art. 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto  il testo  attualmente  vigente del  regolamento interno  del
Consiglio superiore della magistratura;
  Viste le delibere in  data 12 maggio e 23 giugno  1999 con le quali
il Consiglio superiore della magistratura ha rispettivamente:
  a) sostituito i commi 3 e 4 dell'art. 49 del regolamento interno ed
aggiunto il comma 10 allo stesso articolo;
  b) sostituito i  commi 4 e 5 dell'art. 45  del predetto regolamento
ed aggiunto al medesimo articolo il comma 7;
                              Decreta:
  I commi  4 e 5 dell'art.  45 del regolamento interno  del Consiglio
superiore della magistratura sono sostituiti dai seguenti:
  "4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma, e'
predisposto  un  ordine  del  giorno speciale,  distinto  in  sezioni
autonome, rispettivamente denominate ''sezione A'' e ''sezione B''.
  Nella  ''sezione A''  sono  inserite le  proposte  che siano  state
deliberate con voto unanime  dei componenti delle singole commissioni
e   che   alcuno   dei  consiglieri   eventualmente   presenti   alla
deliberazione non abbia richiesto  di inserire nell'ordine del giorno
ordinario, sempre che si tratti di:
  a)  proposte della  Prima commissione  di archiviazione  per palese
infondatezza o per incompetenza;
  b)  proposte   della  Seconda  commissione  di   autorizzazione  di
incarichi  di  insegnamento,  di  presa  d'atto  o  di  non  luogo  a
provvedere;
  c) proposte  della Terza  commissione relative ai  trasferimenti ad
uffici di merito non semidirettivi  in cui non siano stati attribuiti
ai  candidati  punteggi  differenziati  per  merito  o  attitudini  o
punteggi  per stato  di salute,  salvaguardia dell'unita'  familiare,
esercizio delle funzioni in sedi disagiate;
  d) proposte della Quarta  commissione relative alla progressione in
carriera,  ad  assenze  dal  servizio per  aspettativa,  per  congedo
straordinario  o per  astensione  obbligatoria,  al trattenimento  in
servizio  oltre il  settantesimo anno  di eta',  alle cessazioni  per
collocamento  a riposo,  a presa  d'atto  o non  luogo a  provvedere,
all'inserimento e  all'eliminazione di  atti nei  fascicoli personali
dei magistrati;
  e) proposte della Quinta commissione  relative a presa d'atto o non
luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali;
  f) proposte della Sesta commissione  di archiviazione, di non luogo
a provvedere o di presa d'atto;
  g)  proposte   della  Settima   commissione  relative   a  pratiche
tabellari,   comprese  le   variazioni,  unanimamente   valutate  dal
Consiglio giudiziario  e prive di osservazioni  degli interessati, ad
applicazioni endodistrettuali,  supplenze, ferie, presa d'atto  o non
luogo  a  provvedere,  nonche'  quelle di  rigetto  di  richieste  di
applicazioni extradistrettuali;
  h)  proposte dell'Ottava  commissione,  escluse quelle  in tema  di
incompatibilita',  dispensa,  revoca  dell'ufficio  o  decadenza  non
dipendente da dimissioni o rinuncia;
  i) proposte  della Nona commissione  relative a presa d'atto  o non
luogo  a  provvedere,  al  tirocinio  degli  uditori  giudiziari,  al
rilascio di copia di atti della procedura di concorso;
  l) proposte  della Decima  commissione di archiviazione  per palese
mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.
  Nella ''sezione B'' e' inserita  ogni altra proposta, diversa dalle
precedenti  (con esclusione  di quelle  attinenti al  conferimento di
uffici direttivi  e alle modificazioni del  regolamento interno), che
sia  stata  deliberata  all'unanimita'  e  per  la  quale  sia  stato
ulteriormente  deliberato,  pure  con  voto  unanime  dei  componenti
dellarelativa  commissione,  l'inserimento   nell'ordine  del  giorno
speciale senza che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla
deliberazione  abbia richiesto  l'inserimento nell'ordine  del giorno
ordinario.
  5. Sulle proposte di cui  al precedente comma il Consiglio delibera
unitariamente, salvo  che un  componente ne  richieda, immediatamente
ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti che avesse previamente
domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini
del  successivo  inserimento  di ciascuna  proposta  nell'ordine  del
giorno  ordinario,  le   Commissioni  competenti  possono  presentare
apposite  relazioni  scritte  a  norma  dell'art.  43,  comma  3.  La
richiesta di trattazione in via  ordinaria puo' anche essere avanzata
con comunicazione scritta al Comitato  di Presidenza almeno un giorno
prima della data fissata per l'esame".
  All'art. 45  del regolamento interno del  Consiglio superiore della
magistratura e' aggiunto il seguente comma:
  "7. L'ordine  del giorno  speciale -  sezioni A e  B -  deve essere
distribuito a tutti  i componenti del Consiglio e  al Ministro almeno
quindici  giorni  prima  della  data  per  la  quale  e'  fissata  la
trattazione".
  I commi  3 e 4 dell'art.  49 del regolamento interno  del Consiglio
superiore della magistratura sono sostituiti dai seguenti:
  "3. Per  la richiesta di  rinvio, per la questione  preclusiva, per
quella sospensiva, per quella  regolamentare e per l'opposizione alla
trattazione in  via d'urgenza  ai sensi dell'art.  45, comma  3, sono
ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e
sono  escluse repliche  e  dichiarazioni di  voto.  Per la  questione
preclusiva, il Presidente, prima  della discussione, puo' aumentare i
tempi ed il numero degli interventi.
  4. La discussione di merito  su ciascun punto all'ordine del giorno
e' introdotta e conclusa dal relatore,  il quale ha a disposizione il
tempo massimo di venti minuti per  la relazione e quindici minuti per
la replica: ogni componente puo' prendere la parola, secondo l'ordine
di  iscrizione, per  un  tempo  massimo di  dieci  minuti. Lo  stesso
componente,  sull'argomento   in  discussione,  puo',   a  richiesta,
nuovamente intervenire una sola volta per non piu' di tre minuti dopo
l'intervento  degli   altri  componenti  in  precedenza   iscritti  a
parlare".
  All'art. 49  del regolamento interno del  Consiglio superiore della
magistratura e' aggiunto il seguente comma:
  "10.  A   richiesta  di  almeno  tre   componenti,  avanzata  prima
dell'inizio della  discussione, tutti i tempi  di cui ai commi  3 e 4
vengono aumentati di un terzo".
   Roma, 28 luglio 1999
                               CIAMPI
                                  Pratis,   Segretario  generale  del
                                  Consiglio      superiore      della
                                  magistratura