Direttiva sui sistemi di telefonia delle amministrazioni pubbliche.(GU n.184 del 7-8-1999)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998, con il quale e stata conferita la delega a svolgere, tra l'altro, i compiti inerenti alla disciplina dei sistemi informatici e telefonici presso le pubbliche amministrazioni; Vista la circolare 13 marzo 1996, n. 6/96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1996, riguardante i sistemi telefonici dello Stato e degli enti pubblici; Vista la direttiva 11 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 1997, riguardante i sistemi di telefonia delle pubbliche amministrazioni; Vista la successiva direttiva 25 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998, riguardante la medesima materia; Considerata la necessita' di aggiornare le suddette direttive, tenendo conto del mutato scenario del mercato della telefonia; E m a n a la seguente direttiva sui sistemi di telefonia nelle amministrazioni pubbliche: 1. Premessa. La rapidissima evoluzione del mercato della telefonia e l'esigenza di contenimento delle spese telefoniche nelle pubbliche amministrazioni suggeriscono di aggiornare le indicazioni fornite dalle precedenti direttive del Ministro per la funzione pubblica dell'11 aprile 1997 e del 25 settembre 1998, integrandole con opportune indicazioni. In primo luogo si confermano le linee di indirizzo generale con le quali si intende promuovere la trasformazione strutturale e organizzativa dell'intero settore, in particolare mediante l'uso di nuove tecnologie e nuove soluzioni organizzative. In secondo luogo si promuove il ricorso a procedure concorsuali per stimolare la concorrenza, realizzare economie e ottenere una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 2. Soggetti interessati. La presente direttiva e' indirizzata a tutte le amministrazioni centrali dello Stato comprese le sue articolazioni periferiche e agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale. Essa sara' inviata alle regioni e agli enti locali territoriali come possibile contributo alle loro determinazioni in materia, nel rispetto della propria autonomia amministrativa. Essa puo' rappresentare uno schema di riferimento anche per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993. 3. Campi di applicazione e principi generali. Sono confermati i punti 3 e 4 della direttiva del 25 settembre 1998. 4. Concorrenza e attivita' contrattuale. La concorrenza nei mercati dei servizi di telefonia offre interessanti opportunita' di ottenere risparmi nelle spese per la telefonia fissa e mobile e miglioramenti nelle prestazioni qualitative dei servizi offerti dai gestori. Per tali ragioni le amministrazioni in indirizzo avvieranno quanto prima le procedure per l'individuazione dei gestori che alla scadenza dei contratti in essere offrano le condizioni piu' convenienti in termini di servizi e di prezzo. Al riguardo si richiamano le indicazioni fornite al punto 5.3 della direttiva del 25 settembre 1998 concernenti: la rinegoziazione delle vecchie tariffe stabilite in presenza di un unico gestore; la necessita' di effettuare le valutazioni sotto il profilo della congruita' delle offerte dei nuovi competitori presenti sul mercato dei servizi di telefonia; l'esigenza di svolgere le opportune ricerche di mercato, inoltrando le disdette per i contratti in essere e stipulando nuovi contratti a condizioni economiche piu' vantaggiose; la previsione dei necessari adeguamenti e miglioramenti tecnologici e dei servizi da parte dell'attuale gestore, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione. Per le amministrazioni centrali dello Stato il Provveditorato generale dello Stato, con propria circolare, fornira' gli schemi di riferimento per la definizione delle procedure piu' idonee per la scelta dei gestori non oltre il 1 gennaio 2000. In ogni caso le amministrazioni in indirizzo, qualora i gestori offrano servizi di telefonia a condizioni economicamente piu' vantaggiose - ad esempio nel caso in cui non sia richiesto il pagamento di canoni di abbonamento - valuteranno con effetto immediato se sussistano le condizioni per avvalersi delle prestazioni offerte da altri gestori, oltre a quelli con i quali e' stato stipulato il contratto in essere, pervenendo, in tal modo, anche alla stipula di una pluralita' di contratti con i gestori differenziati. Il punto 5.6 della direttiva del 25 settembre 1998 e' soppresso. 5. L'integrazione dei servizi sulla Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA). Il presente punto sostituisce il punto 6, intitolato "Le nuove tecnologie di riferimento", della direttiva del 25 settembre 1998, fatte salve le indicazioni contenute nella lettera b) sulla telefonia mobile (con l'unica eccezione della tecnologia TACS ormai in fase di obsolescenza). L'evoluzione delle tecnologie nel campo delle telecomunicazioni ha reso ormai realizzabile quanto era previsto sia nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novambre 1995, che nello "Studio di fattibilita' della RUPA", relativamente alla possibilita' per la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di supportare, oltre al servizio di trasmissione dati, quelli di telefonia fissa e di trasmissione video, dividendo quindi una rete "multiservizi". Utilizzando l'architettura a domini multipli della RUPA, pensata per la trasmissione dati, e i collegamenti forniti per il trasporto, di tipo "a commutazione di pacchetto" nelle tecnologie IP, Frame relay e ATM, con l'aggiunta di apparati di conversazione (gateway), sara' possibile avere una struttura di trasporto multiservizi, la quale consentira' di raggiungere benefici sia di tipo tecnico che economico. Anzitutto, dal punto di vista economico, consentira' alle amministrazioni di avere un supporto per la telefonia fissa, con costo nullo al consumo per le chiamate sia all'interno del proprio dominio che, attraverso il dominio centrale, verso utenze appartenenti ad altre amministrazioni. Inoltre consentira' di raggiungere o essere raggiunti da utenze esterne alla pubblica amministrazione (imprese e cittadini), con chiamate a corta distanza su rete pubblica (e quindi a costi ridotti), ovunque risiedano gli interlocutori. Dal punto di vista tecnico, oltre a mantenere, per la telefonia fissa, la qualita' del servizio fornito su rete telefonica tradizionale, consentira' di ottenere le principali funzionalita' delle RPV di cui al punto 7 della direttiva 25 settembre 1998, ad esempio la possibilita' di adottare un piano privato di numerazione all'interno della RUPA multiservizi e di definire speciali profili di utenza per finalita' di sicurezza. Inoltre, la fornitura di una molteplicita' di servizi direttamente sulla rete consentira' di limitare l'utilizzo di stazioni di lavoro multimediali in tutte quelle applicazioni, come il telelavoro, per le quali tale caratteristica puo' essere indispensabile. Cio' sara' reso possibile dalla conversione in rete delle varie tipologie di servizi, consentendo, presso l'utente, l'utilizzo di strumenti monomediali non integrati (personal computer, telefono, telecamera). 5.1. Modalita' di realizzazione della RUPA multiservizi. E' previsto che nei primi mesi del 2000 entrino in esercizio le prime strutture di trasporto RUPA all'interno dei domini di alcune amministrazioni. Allo scopo di arrivare alla costituzione in tempi brevi di una struttura multiservizi, l'AIPA fornira', entro il 31 dicembre 1999, le specifiche tecniche necessarie allo scopo, riguardanti il singolo dominio. Si attivera' inoltre con il centro tecnico per dotare il dominio centrale di interconnessione tra le varie amministrazioni delle stesse caratteristiche di multimedialita', sempre utilizzando i supporti trasmissivi messi a disposizione dal fornitore del trasporto RUPA. Successivamente alla pubblicazione delle specifiche tecniche per la costituzione di domini di trasporto multiservizi di cui si e' fatto cenno sopra, ciascun responsabile tecnico dei servizi, di cui al punto 8 della direttiva del 25 settembre 1998, potra' contattare il centro tecnico per avere indicazioni di dettaglio sulle modalita' di creazione di un dominio multiservizi all'interno della propria amministrazione. Sulla base di tali indicazioni, e sempre con il supporto del centro tecnico, dovra' predisporre un'analisi tecnicoeconomica che evidenzi le caratteristiche della nuova soluzione rispetto alle tradizionali, in modo da poter giustificare eventuali scelte non in linea con quanto descritto in questo punto. 6. La rete privata virtuale. Una modalita' tecnica valida fino a tempi recentissimi per il raggiungimento di migliori prestazioni collegate ad una diminuzione dei costi era quella di utilizzare per il trasporto non piu' reti fisiche ad uso esclusivo, ma servizi di rete privata virtuale (RPV) che, pur mantenendo logicamente distinta la struttura, consentono di utilizzare supporti fisici condivisi da piu' utenti. L'essere passati dall'acquisizione di beni fisici a servizi logici ha sicuramente portato benefici economici, non risolvendo comunque il problema della duplicazione delle strutture, ancora rigidamente legate ai singoli servizi e mantenendo sempre costi legati al consumo di risorsa messa a disposizione dal fornitore. E' solo con l'introduzione del concetto di rete di trasporto multiservizi che si realizzano gli obiettivi tecnicoeconomici tanto attesi nel mondo delle telecomunicazioni. Infatti, oltre ad una completa razionalizzazione della struttura fisica trasmissiva, l'adozione di tale filosofia consente di pervenire anche ad una razionalizzazione delle strutture gestionali, con considerevoli benefici sotto il profilo economico. Alla luce della possibilita' di realizzare, con la RUPA multiservizi, gli obiettivi sopra esposti di contenimento dei costi e di miglioramento prestazionale, l'indirizzo che le pubbliche amministrazioni dovranno seguire e' quello di puntare a realizzare domini trasmissivi multiservizi, acquisendo servizi monomediali sicuramente per la telefonia mobile, mentre per la telefonia fissa i contratti dovranno essere tali da poter essere risolti all'atto della realizzazione della RUPA multiservizi. 7. Responsabile tecnico dei servizi. Si conferma il punto 8 della direttiva 25 settembre 1998. Roma, 20 luglio 1999 Il Sottosegretario di Stato: Bassanini Registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 1999 Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 292