COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 13 luglio 1999 

Piani di vigilanza.
(GU n.187 del 11-8-1999)

                     LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
                         SUI FONDI PENSIONE
  Visto il  decreto legislativo 21  aprile 1993, n. 124  e successive
modificazioni e integrazioni (di  seguito "decreto legislativo n. 124
del 1993");
  Visto l'art. 16, comma 2, del  decreto legislativo n. 124 del 1993,
come sostituito dall'art.  13 della legge 8 agosto 1995,  n. 335, che
ha  istituito la  Commissione  di vigilanza  sui  fondi pensione  (di
seguito  Commissione), dotata  di personalita'  giuridica di  diritto
pubblico,  con  lo scopo  di  perseguire  la corretta  e  trasparente
amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema
della previdenza complementare;
  Visto l'art.  18, comma 6-bis,  del decreto legislativo n.  124 del
1993, come modificato dall'art. 59, comma 40, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  che  stabilisce  che  l'attivita'  di  vigilanza  di
stabilita' sulle forme  pensionistiche di cui al comma  1 (di seguito
"fondi pensione  preesistenti") e' avviata dalla  Commissione secondo
piani di attivita' differenziati  temporalmente anche con riferimento
alle modalita' di  controllo e alle diverse  categorie delle predette
forme  pensionistiche e  definiti  tenendo  conto delle  informazioni
ricevute in attuazione del comma 6 del medesimo art. 18;
  Visto l'art.  13, comma 1,  del decreto  del Ministro del  lavoro e
della previdenza sociale 14 gennaio  1997, n. 211, che stabilisce che
l'iscrizione  costituisce il  presupposto  per l'assoggettamento  dei
fondi pensione preesistenti ai controlli della Commissione;
  Considerato   che,  tra   le  informazioni   raccolte  tramite   le
comunicazioni  di   cui  all'articolo   18,  comma  6,   del  decreto
legislativo  n.  124  del  1993, e'  ricompresa  l'indicazione  delle
dimensioni di ciascun fondo pensione in termini di numero di iscritti
e  che tale  informazione puo'  essere utilizzata  per individuare  i
fondi  pensione  preesistenti   da  assoggettare  prioritariamente  a
vigilanza,  al  fine  di  massimizzare, tenuto  conto  delle  risorse
disponibili,  l'area   complessiva  della   previdenza  complementare
nell'ambito della  quale svolgere i controlli  previsti dalla vigente
normativa;
  Visto l'elenco dei fondi pensione preesistenti che hanno effettuato
la  menzionata comunicazione,  ordinato per  il rispettivo  numero di
iscritti, per  tale intendendo la  somma degli iscritti attivi  e dei
pensionati,  cosi' come  risultante  dalle  citate comunicazioni  con
riferimento al 1996;
  Considerate  le risorse  attualmente attribuibili  all'attivita' di
vigilanza sui  fondi pensione preesistenti, tenuto  anche conto degli
altri compiti istituzionali della Commissione;
  Valutato che  per l'individuazione dei fondi  pensione preesistenti
da  sottoporre prioritariamente,  una volta  iscritti all'albo,  alla
vigilanza   di  stabilita',   appare  congruo   fissare  una   soglia
dimensionale pari a  5.000 iscritti, soglia che  individua un insieme
di fondi pensione preesistenti che in termini di iscritti corrisponde
a  circa  due  terzi  del  comparto  della  previdenza  complementare
preesistente alla nuova disciplina di settore;
  Ritenuto  opportuno prevedere  che,  successivamente  alla fase  di
avvio dei  piani di vigilanza,  i fondi preesistenti  da assoggettare
progressivamente a vigilanza siano individuati integrando il criterio
dimensionale e  le altre  informazioni disponibili con  l'utilizzo di
metodologie  di estrazione  casuale, al  fine di  favorire la  sana e
prudente gestione di tutti i  fondi pensione preesistenti anche prima
dell'effettivo avvio  della vigilanza di stabilita'  nei confronti di
ciascuno di essi;
  Ritenuto altresi'  opportuno prevedere  la possibilita'  di avviare
l'attivita'  di  vigilanza  di  stabilita'  anche  su  singoli  fondi
pensione preesistenti,  diversi da quelli individuati  sulla base dei
criteri  sopra delineati,  tenendo  conto delle  segnalazioni di  cui
all'art. 11, comma 4, del decreto  legislativo n. 124 del 1993, delle
istanze di  modifiche statutarie ricevute e  delle altre informazioni
acquisite circa l'andamento della gestione dei singoli fondi, nonche'
dell'ampiezza e rilevanza degli interessi coinvolti;
  Ritenuto   necessario  rendere   noto  a   tutti  gli   interessati
l'assoggettamento  alla vigilanza  di  stabilita'  dei singoli  fondi
pensione preesistenti;
                              Delibera:
  1. I  fondi pensione preesistenti  aventi dimensioni almeno  pari a
una soglia  fissata nella misura  di 5.000 iscritti  complessivi sono
assoggettati alla vigilanza di stabilita'  a partire dalla data della
loro iscrizione all'albo.
  2.    Successivamente   alla    fase   di    iscrizione   all'albo,
l'individuazione   degli  altri   fondi   pensione  preesistenti   da
assoggettare  alla  vigilanza  di   stabilita'  avviene,  per  gruppi
successivi,   integrando  il   criterio  dimensionale   e  le   altre
informazioni disponibili con l'utilizzo  di metodologie di estrazione
casuale;
  3. L'attivita' di vigilanza di stabilita' puo' essere avviata dalla
Commissione su singoli fondi pensione preesistenti, diversi da quelli
individuati  applicando i  criteri sopra  definiti, sulla  base delle
segnalazioni di cui all'art. 11,  comma 4, del decreto legislativo n.
124 del 1993, delle istanze  di modifiche statutarie ricevute e delle
altre  informazioni acquisite  circa l'andamento  della gestione  dei
singoli fondi;
  4. L'assoggettamento alla vigilanza di stabilita' dei singoli fondi
pensione preesistenti  e' reso noto  a tutti gli  interessati tramite
apposita annotazione nell'albo dei fondi pensione.
  La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della Commissione
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 13 luglio 1999
                                               Il presidente: Bessone