Modificazioni al decreto ministeriale 9 gennaio 1996 contenente norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.(GU n.190 del 14-8-1999)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, emanata in ottemperanza della direttiva CEE n. 83/189, cosi' come modificata dall'art. 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la direttiva 98/34/CE che codifica la procedura 83/189/CEE; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 gennaio 1996, recante: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996; Considerato che il principio del mutuo riconoscimento, stabilito dall'accordo SEE, approvato dalla Comunita' europea e dalla CECA con decisione del Consiglio e della Commissione n. 94/1/CE,CECA, del 13 dicembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunta' europea, serie L n. 1/94) deve trovare applicazione anche con riferimento ai prodotti che circolano tra Stati ai quali si applica l'accordo stesso e che pertanto occorre procedere alla modifica dei punti 2.2.8.3 e 2.3.3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 gennaio 1996; Espletata la procedura di cui alla direttiva 83/189/CEE; Decreta: Al secondo capoverso del punto 2.2.8.3 "Prodotti provenienti dall'estero" relativo all'acciaio per cemento armato, dopo la locuzione "Per i prodotti provenienti da Paesi della Comunita' economica europea" viene aggiunta la frase "o dagli Stati ai quali si applica l'accordo SEE". Al secondo capoverso del punto 2.3.3.3 "Prodotti provenienti dall'estero" relativo all'acciaio per cemento armato precompresso, dopo la locuzione "Per i prodotti provenienti da Paesi della Comunita' economica europea" viene aggiunta la frase "o dagli Stati ai quali si applica l'accordo SEE". Roma, 5 agosto 1999 Il Ministro: Micheli