Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano "Flutamide"(GU n.195 del 20-8-1999)
Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 346 del 24 maggio 1999 E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUTAMIDE 21 compresse da 250 mg e 84 compresse da 250 mg alle condizioni di seguito specificate. Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997: "Flutamide" 21 compresse da 250 mg; A.I.C. n. 034379014/MG (in base 10), 10T586 (in base 32); classe "A"; prezzo ex factory L. 34.914 + I.V.A.; prezzo al pubblico L. 57.600 compresa I.V.A.; "Flutamide" 84 compresse da 250 mg; A.I.C. n. 034379026/MG (in base 10), 10T58L (in base 32); classe "A"; prezzo ex factory L. 139.659 + I.V.A.; prezzo al pubblico L. 230.500 compresa I.V.A. Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.A - Via del Murillo km 2,800 - Sermoneta (Latina). Produttore: la produzione e il controllo della specialita' vengono effettuati presso lo stabilimento Orion Corporation - Orionintie 1 F - 02200 Espoo - Finlandia. Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: 250 mg di flutamide; eccipienti: mannitolo, sodio laurilsolfato, povidone K30, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, sodio amido glicolato, magnesio stearato. Indicazioni terapeutiche: trattamento dei pazienti con carcinoma della prostata in fase avanzata in cui e' indicata la soppressione del testosterone: come terapia iniziale in combinazione con LHRH agonisti o associata all'orchiectomia (blocco androgenico totale). La flutamide trova indicazione anche in pazienti gia' trattati in precedenza con LHRH agonisti o che abbiano subito intervento di castrazione chirurgica. E' approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto. Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica. La societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio puo' far seguire alla denominazione del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune la propria denominazione o il proprio marchio. La presente autorizzazione ha validita' di anni cinque dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. E' subordinata altresi' al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialita' previsti nel fascico lo. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero. Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.