MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Autorizzazione  all'immissione   in   commercio   della   specialita'
medicinale per uso umano "Flutamide"
(GU n.195 del 20-8-1999)

       Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 346 del 24 maggio 1999
  E' autorizzata  l'immissione in commercio del  medicinale FLUTAMIDE
21 compresse da  250 mg e 84  compresse da 250 mg  alle condizioni di
seguito specificate.
  Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8 della legge n. 537/1993  e della delibera CIPE 30 gennaio
1997:
    "Flutamide" 21 compresse da 250 mg;
  A.I.C. n. 034379014/MG (in base 10), 10T586 (in base 32);
    classe "A";
    prezzo ex factory L. 34.914 + I.V.A.;
    prezzo al pubblico L. 57.600 compresa I.V.A.;
    "Flutamide" 84 compresse da 250 mg;
  A.I.C. n. 034379026/MG (in base 10), 10T58L (in base 32);
    classe "A";
    prezzo ex factory L. 139.659 + I.V.A.;
    prezzo al pubblico L. 230.500 compresa I.V.A.
  Titolare A.I.C.:  Bristol Myers Squibb  S.p.A - Via del  Murillo km
2,800 - Sermoneta (Latina).
  Produttore: la produzione e  il controllo della specialita' vengono
effettuati presso lo stabilimento Orion  Corporation - Orionintie 1 F
- 02200 Espoo - Finlandia.
   Composizione:
    ogni compressa contiene:
     principio attivo: 250 mg di flutamide;
  eccipienti: mannitolo, sodio laurilsolfato, povidone K30, cellulosa
microcristallina,  silice colloidale  anidra, sodio  amido glicolato,
magnesio stearato.
  Indicazioni  terapeutiche: trattamento  dei pazienti  con carcinoma
della prostata  in fase avanzata  in cui e' indicata  la soppressione
del  testosterone: come  terapia  iniziale in  combinazione con  LHRH
agonisti o associata all'orchiectomia (blocco androgenico totale). La
flutamide  trova  indicazione  anche  in pazienti  gia'  trattati  in
precedenza  con LHRH  agonisti  o che  abbiano  subito intervento  di
castrazione chirurgica.
  E'  approvato,  il  riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato al presente decreto.
  Classificazione  ai fini  della fornitura  (decreto legislativo  n.
539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.
  La   societa'   titolare  dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio  puo'   far  seguire  alla  denominazione   del  medicinale
industriale  per   uso  umano  a  denominazione   comune  la  propria
denominazione o il proprio marchio.
  La presente  autorizzazione ha validita'  di anni cinque  dalla sua
pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,
rinnovabile  alle condizioni  previste dall'art.  10 della  direttiva
65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.
  E' subordinata altresi'  al rispetto dei metodi  di fabbricazione e
delle tecniche  di controllo  della specialita' previsti  nel fascico
lo.
  Tali metodi  e controlli dovranno  essere modificati alla  luce dei
progressi  scientifici e  tecnici.  I progetti  di modifica  dovranno
essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
  Decorrenza  di   efficacia  del  decreto:  dal   giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.