Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla societa' Abruzzo Tenda S.n.c., in San Giovanni Teatino.(GU n.192 del 17-8-1999)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario; Vista l'istanza prodotta in data 28 ottobre 1997 con la quale la Abruzzo Tenda S.n.c. di D'Antonio Franco, con sede in San Giovanni Teatino, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, 4 comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di I.V.A. dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1992 e 1993, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di novembre 1996 e febbraio 1999 per l'importo residuo di L. 82.554.000 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste; Tenuto conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati e considerato che dall'esperita istruttoria e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzionedelle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attivita' produttive; Decreta: E' accolta l'istanza prodotta dalla Abruzzo Tenda s.n.c. di D'Antonio Franco tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il residuo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 82.554.000, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Chieti calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di avvenuto pagamento dell'imposta; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. L'ammontare degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresi' calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita, ancorche' sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli. L'agevolazione sara' revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per l'Abruzzo, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quotaparte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verra' imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fidejussoria verra' incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 1999 Il direttore generale: Romano