MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 luglio 1999 

Scioglimento di alcune societa' cooperative.
(GU n.202 del 28-8-1999)

                            IL DIRIGENTE
               della direzione provinciale del lavoro
                    servizio politiche del lavoro
                             di Potenza
  Visto l'art. 2544,  primo comma, seconda parte,  del codice civile,
il quale prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione e
loro  consorzi che  non hanno  depositato in  Tribunale, nei  termini
prescritti, i bilanci  relativi agli ultimi due anni  sono sciolte di
diritto e perdono la personalita' giuridica;
  Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile,
primo comma, parte prima,  l'autorita' amministrativa di vigilanza ha
il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
  Atteso che l'autorita' amministrativa  di vigilanza per le societa'
cooperative ed  i loro  consorzi si identifica  con il  Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del
direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato
agli  uffici provinciali  del  lavoro ora  direzione provinciale  del
lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di
scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544
del codice civile;
  Vista la  circolare n. 42/97  del 21  marzo 1997 del  Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e
del personale - Divisione I;
  Riconosciuta la propria competenza;
  Viste la legge  del 17 luglio 1975,  n. 400, e la  circolare n. 161
del  28 ottobre  1975 del  Ministero  del lavoro  e della  previdenza
sociale;
  Visti  i verbali  d'ispezione  ordinaria  effettuata alle  societa'
cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte,
del codice civile;
                               Decreta
  lo  scioglimento, senza  nomina di  liquidatore ai  sensi dell'art.
2544 del codice civile, delle seguenti societa' cooperative:
  1) societa' cooperativa "La Genziana", con sede in Tito, costituita
per  rogito notaio  Bianca Fusco  in  data 4  ottobre 1993,  registro
societa' n. 5157 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2059;
  2)  societa'  cooperativa  "La   Rinascita",  con  sede  in  Melfi,
costituita  per rogito  notaio Angelo  D'Innella in  data 1  dicembre
1976, registro  societa' n. 612  del tribunale di Melfi,  B.U.S.C. n.
1038;
  3)  societa'  cooperativa  "La   Felicita'",  con  sede  in  Melfi,
costituita per  rogito notaio Catarinella  Mauro in data  25 dicembre
1972, registro  societa' n. 479  del tribunale di Melfi,  B.U.S.C. n.
801;
  4) societa' cooperativa "Nova Domus  Seconda", con sede in Potenza,
costituita  per rogito  notaio  Paolo  Madeo in  data  8 marzo  1964,
registro societa' n. 701 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 187;
  5)  societa'  cooperativa "La  Nostra  Casa",  con sede  in  Melfi,
costituita per rogito notaio Emiliano Laviano in data 24 agosto 1956,
registro societa' n. 296 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 120.
    Potenza, 22 luglio 1999
                                        Il dirigente reggente: Grippa