Introduzione di nuove scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati dal C.O.N.I.(GU n.193 del 18-8-1999)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'art. 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro; Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal C.O.N.I. ed emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce altresi', per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I., da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995; Considerata l'opportunita' di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di nuove scommesse. a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione in agenzia, relative a competizioni sportive diverse dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I.; Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto l'art. 2, del regolamento emanato con decreto ministeriale del 2 agosto 1999 il quale prevede che l'elenco delle discipline sportive riguardanti le nuove scommesse di cui all'art. 1 del regolamento stesso e' emanato con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale ed internazionale; Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Decreta: Art. 1. Sono istituite, per gli anni 1999 e 2000, nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, sulle seguenti discipline sportive: a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale; b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed internazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 12 agosto 1999 p. Il direttore generale: Mancini