UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

COMUNICATO

Vacanze  di  posti  di  ricercatore universitario di ruolo da coprire
mediante trasferimento
(GU n.194 del 19-8-1999)

  1) Ai sensi e per gli effetti  degli articoli 65, 66 e 93 del testo
unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, dell'art. 3  del decreto legislativo luogotenenziale 5
aprile  1945, n.  238,  e dell'art.  5, comma  nono,  della legge  24
dicembre 1993,n.  537, nonche'  degli articoli  1 e  3 della  legge 3
luglio 1998, n.  210, e del regolamento  dell'Universita' degli studi
di  Udine,  concernente  il  reclutamento  del  personale  docente  e
ricercatore, emanato con decreto rettorale n. 428 del 31 maggio 1999,
si comunica che presso l'Ateneo sono vacanti due posti di ricercatore
da coprire mediante trasferimento:
     a) facolta' di lingue e letterature straniere:
  un  posto  di  ricercatore  universitario per  il  settore  M11A  -
Psicologia  dello sviluppo  e  dell'educazione.  Il vincitore  dovra'
svolgere  la  propria  attivita'  negli  ambiti  della  psicologia  e
pedagogia con particolare riguardo alla didattica delle lingue.
  Nella valutazione  comparativa dei titoli presentati  dai candidati
saranno seguiti i seguenti criteri:
  attinenza  delle pubblicazioni  alla disciplina  psicopedagogia del
linguaggio  e  della  comunicazione,   contenuta  nel  settore,  alla
neurologia del linguaggio e alla neuropsicologia del bilinguismo.
     b) facolta' di medicina e chirurgia:
  un  posto  di  ricercatore  universitario per  il  settore  F08A  -
Chirurgia  generale. Il  vincitore deve  inserirsi in  un reparto  di
chirurgia generale, in particolare chirurgia addominale, e integrarsi
in ricerche cliniche e di  base sulla fisiopatologia digestiva. Deve,
inoltre, eseguire attivita' didattica come tutore e docente supplente
nel settore di appartenenza.
  Nella valutazione  comparativa dei titoli presentati  dai candidati
saranno seguiti i seguenti criteri:
  in  ambito  scientifico,  il  candidato deve  saper  promuovere  la
ricerca  di   base  e  clinica  chirurgica   specie  sotto  l'aspetto
fisiopatologico dell'apparato digerente e,  in ambito didattico, deve
avere la capacita' di seguire  lo studente e/o lo specializzando come
tutore, ed essere in grado di organizzare ed espletare l'insegnamento
come  supplente nel  corso di  laurea,  nei corsi  di diploma,  nelle
scuole di specializzazione; deve, infine, svolgere l'assistenza di un
dirigente  sanitario  di  primo   livello  con  comprovata  attivita'
operatoria.
  2)  Gli  aspiranti ai  trasferimenti  dovranno  inviare le  domande
direttamente al  preside della facolta' interessata  entro il termine
perentorio di  trenta giorni che  decorre dal giorno  successivo alla
pubblicazione  del presente  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica.
  3) Il candidato ha l'obbligo  di inviare al preside della facolta',
entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  bando,  i  seguenti
documenti:  1)  domanda;  2)   curriculum;  3)  eventuali  titoli  di
operosita' didattica,  scientifica e  organizzativa; 4)  elenco delle
pubblicazioni scientifiche.
  4)  Nella  domanda  di trasferimento  l'aspirante  deve  dichiarare
espressamente di aver  prestato servizio da almeno  un triennio nella
sede universitaria di provenienza, ovvero dovra' allegare il consenso
della stessa al trasferimento prima del decorso del suddetto termine.
  5) Il  vincitore dovra' assicurare la  propria collaborazione nelle
attivita' di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai sensi
di quanto previsto  dagli articoli 30 e 31  del regolamento didattico
d'Ateneo.
  6) I ricercatori  trasferiti da altre sedi sono  tenuti a risiedere
stabilmente  nella   regione  sede  dell'Universita'  e   a  svolgere
l'attivita'    didattica   che    la   facolta'    assegnera'   loro,
compatibilmente con  il regime di impegno  prescelto. L'obbligo della
residenza si intende assolto nell'ambito del territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia e delle province  contermini ai sensi di quanto
previsto  dagli articoli  7 e  8 del  regolamento generale  d'ateneo;
eventuali deroghe potranno essere concesse soltanto per il primo anno
di servizio.