Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Gestioni e servizi di assistenza sanitaria dell'istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.).(GU n.209 del 6-9-1999 - Suppl. Ordinario n. 170)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTA la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio Liquidazioni e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I. G. E. D.); VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTO il D.P.R. 29 aprile 1977 con il quale le Gestioni e i Servizi di Assistenza Sanitaria dell'istituto Nazionale della previdenza Sociale (I.N.P.S.) sono state individuate tra quelle da sopprimere in attuazione di quanto previsto dall'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386; VISTA la legge 29 giugno 1977, n. 349, con la quale il Commissario straordinario, nominato dal sopracitato D.P.R. 29 aprile 1977 per la gestione dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS, ha assunto la figura di liquidatore della gestione medesima; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale le residue operazioni di liquidazione della gestione di cui trattasi sono state demandate all'Ufficio liquidazioni, attualmente Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione delle Gestioni e dei Servizi di Assistenza Sanitaria dell'INPS sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; VISTA la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi che evidenzia una situazione patrimoniale nella quale l'ammontare delle attivita' pareggia con l'ammontare delle passivita'; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio delle Gestioni e dei Servizi di Assistenza Sanitaria dell'INPS e' chiusa a tutti gli effetti. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 1998 p. Il Ministro: CUSUMANO