MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 agosto 1999 

  Autorizzazione  all'aumento   del  titolo   alcolometrico  volumico
naturale  dei   prodotti  della   vendemmia  1999  per   la  campagna
vitivinicola 1999/2000 per la regione Puglia.
(GU n.206 del 2-9-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto l'art. 8,  paragrafo 2, del regolamento CEE  del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una  delle zone viticole di cui all'art.
7  del regolamento  medesimo,  gli Stati  membri interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva, dei mosti
d'uva parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE  del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede  che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le  condizioni climatiche nel  suo territorio lo  abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle  partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti   definiti  al  punto  15   dell'allegato  1  del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei  prodotti della vendemmia, ed, in
particolare, l'art. 2  che stabilisce che le  richieste delle regioni
devono pervenire a  questa amministrazione non prima del  10 agosto e
che,  tuttavia,  nel caso  di  coltivazioni  di  varieta' di  viti  a
maturazione  precoce,   gli  organismi  regionali   possono  chiedere
l'autorizzazione ad  effettuare le operazioni di  arricchimento anche
prima di tale data;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto l'attestato dell'assessorato  regionale all'agricoltura della
regione Puglia con il quale la  regione ha certificato che nei propri
territori  si  sono verificate,  per  la  vendemmia 1999,  condizioni
climatiche sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione  del provvedimento
che autorizza le operazioni di  arricchimento per le varieta' di viti
a  maturazione  precoce destinate  a  dare  vini a  denominazione  di
origine controllata e vini base spumante;
  Considerato  che le  suddette operazioni  di arricchimento  debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle modalita'  di controllo previste dai regolamenti
CEE 2640/88,  2240/89 e 2238/93 nonche'  delle disposizioni impartite
dall'ispettorato  centrale  repressione   frodi  e  dall'A.I.M.A.  in
materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti  da uve raccolte nell'area  viticola della regione
Puglia, relativamente ai vitigni seguenti:
   Aleatico;
   Cabernet Franc;
   Cabernet Sauvignon;
   Chardonnay;
   Fiano;
   Greco di Tufo;
   Incrocio Manzoni;
   Merlot;
   Moscatello Selvatico;
   Moscato B;
   Pinot Bianco;
   Pinot Nero;
   Primitivo;
   Riesling Italico;
   Riesling Renano;
   Sauvignon;
   Semillon;
   Sylvaner Verde;
   Traminer Aromatico.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 24 agosto 1999
                               Il direttore generale reggente: Serino