UNIVERSITA' DELL' AQUILA

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.209 del 6-9-1999)

                             IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996, con il
quale  e'  stato  emanato  lo statuto  dell'Universita'  degli  studi
dell'Aquila;
  Vista  la  proposta  di   modifica  allo  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (senato accademico del 18
maggio 1999, consiglio di amministrazione del 24 maggio 1999);
                              Decreta:
  Gli  articoli   15,  20  e  26   e  la  tabella  I   dello  statuto
dell'Universita' degli studi dell'Aquila sono modificati come segue:
                               Art. 15
 Strutture di Ateneo di servizio e di supporto
  1. Costituiscono strutture di Ateneo di servizio e di supporto:
    a) le biblioteche di facolta';
    b) i centri di servizio di facolta';
    c) i centri di servizio di Ateneo;
    d) i centri interdipartimentali di servizio;
    e) l'orto botanico universitario;
  L'UAQ puo'  inoltre disporre l'attivazione di  musei universitari e
di altre strutture in settori  di specifico interesse dell'Ateneo; le
risorse  necessarie e  gli  oneri  di gestione  sono  a carico  delle
strutture  didattiche e  scientifiche interessate,  secondo modalita'
disciplinate dal regolamento di Ateneo.
  2.  Le  strutture indicate  nel  comma  precedente sono  dotate  di
autonomia di spesa.
  3.  L'istituzione delle  strutture  di servizio  o  di supporto  e'
deliberata   dal  senato   accademico,   sentito   il  consiglio   di
amministrazione.
  4. Le  biblioteche di  facolta' hanno il  compito di  sviluppare ed
organizzare  l'acquisizione, la  conservazione e  l'utilizzazione del
patrimonio librario,  documentale e multimediale di  interesse per la
facolta'  di  appartenenza, nonche'  di  promuovere  e realizzare  la
diffusione   dell'informazione  bibliografica.   Le  biblioteche   di
facolta' sono  strutture permanenti, dotate di  risorse di personale,
finanziarie,  gestionali  e  di  spazi  assegnati  dal  consiglio  di
amministrazione, sentito il senato accademico.
  Il consiglio di facolta'  delibera il regolamento della biblioteca;
stabilisce inoltre  le linee  di indirizzo ed  i criteri  generali di
funzionamento nonche' di valutazione  del servizio, avvalendosi della
propria commissione.
  La commissione biblioteca di facolta' e' costituita in accordo alle
disposizioni del regolamento di Ateneo delle biblioteche e comprende:
  a) rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche;
  b) rappresentanti degli studenti;
  c) il responsabile della biblioteca;
  d) rappresentanti del personale delle biblioteche.
  Il presidente  della commissione  biblioteca di facolta'  e' eletto
tra e dai componenti della commissione stessa.
  La commissione di Ateneo delle biblioteche e' costituita in accordo
al  regolamento di  Ateneo  delle biblioteche,  approvato dal  senato
accademico, e comprende:
  a) i presidenti delle commissioni biblioteca di facolta';
    b) i responsabili delle biblioteche;
    c) rappresentanti degli studenti.
  5. I  centri di  servizio di  facolta' sono  diretti dai  presidi e
svolgono  compiti di  supporto  all'attivita'  didattica e  culturale
della facolta' e ne curano la gestione amministrativa. Sono strutture
dotate  di   risorse  proprie  di  spazi,   personale,  finanziari  e
gestionali. Il  relativo regolamento  di funzionamento  e' deliberato
dal consiglio di facolta'.
  6.  I centri  di servizio  di  Ateneo sono  strutture che  svolgono
attivita'  destinate  a  tutta  l'UAQ,  nei  vari  ambiti  didattici,
scientifici ed  amministrativi. Sono strutture dotate  di personale e
spazi propri, il  cui regolamento di funzionamento  e' deliberato dal
senato  accademico  in  accordo  ai  principi  generali  fissati  nel
regolamento  di  Ateneo.  I  centri di  servizio  di  Ateneo  possono
articolarsi in sedi decentrate.
  7. Per la gestione di complessi apparati scientifici e di strutture
di supporto  di uso comune a  piu' ambiti scientifici, allo  scopo di
razionalizzare  il   loro  impiego,   l'UAQ  puo'   istituire  centri
interdipartimentali  di   servizio,  su  proposta   dei  dipartimenti
interessati.  Il  regolamento  di  funzionamento di  tali  centri  e'
deliberato al loro  interno, in accordo ai  principi generali fissati
nel  regolamento di  Ateneo. Le  risorse, gli  spazi ed  il personale
necessari  ai centri  interdipartimentali  di  servizio sono  forniti
dalle  strutture   scientifiche  interessate,  nonche'   dagli  utili
ricavati da  eventuali servizi prestati  dai centri per  enti esterni
all'Ateneo; eventuali deroghe sono  deliberate dal senato accademico,
sentito il  consiglio di amministrazione.  A condizione che  i centri
vengano  gestiti da  uno dei  dipartimenti interessati,  essi possono
essere dotati di autonomia  finanziaria. I centri interdipartimentali
di servizio hanno una durata limitata e sono rinnovabili.
  8. L'orto botanico universitario, con annesso il giardino alpino di
Campo  Imperatore, cura  la manutenzione  del patrimonio  vegetale in
esso raccolto  e ne promuove  lo sviluppo  ai fini della  didattica e
della ricerca,  mettendo a  disposizione della  comunita' scientifica
all'interno ed al di fuori  della struttura universitaria i risultati
di conoscenza di base ed applicata derivanti dalle sperimentazioni in
esso svolte. L'orto  botanico universitario e' dotato  di personale e
spazi propri  ed e' diretto  da un  professore di ruolo  dell'UAQ. Il
regolamento di funzionamento e' deliberato al suo interno, in accordo
ai principi  generali fissati nel  regolamento di Ateneo.  Le risorse
necessarie al  funzionamento dell'orto  botanico sono  fornite, oltre
che  dall'UAQ, da  altri enti  pubblici e  privati, anche  attraverso
contratti e convenzioni.
                              Art. 20.
                         Il senato accademico
  1.  Il   senato  accademico  e'  l'organo   di  programmazione,  di
coordinamento,  di indirizzo  e di  controllo di  tutte le  attivita'
dell'Ateneo.
  In particolare il senato accademico:
  a) programma l'attivita'  di formazione e di ricerca e  le linee di
sviluppo dell'Ateneo;
  b) assegna i professori ed i ricercatori alle facolta' e formula le
proposte  per  la  definizione  delle   piante  organiche  e  per  la
ripartizione del personale tecnico,  amministrativo ed ausiliario tra
le strutture dell'Ateneo;
  c)  esprime parere  obbligatorio sulla  assegnazione delle  risorse
finanziarie alle strutture dell'Ateneo;
  d)   sentito  il   nucleo  di   valutazione  di   Ateneo,  verifica
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al
consiglio di  amministrazione, esamina le risultanze  delle attivita'
gestionaliamministrative;
  e) delibera l'istituzione e la  disattivazione di dipartimenti e di
centri interdipartimentali di servizio e le modifiche alla situazione
dipartimentale, sentito il consiglio di amministrazione;
  f)   delibera  le   afferenze  di   professori  e   ricercatori  ai
dipartimenti;
  g)  delibera   l'istituzione  e  la  disattivazione   di  strutture
didattiche, sentito il consiglio di amministrazione;
  h)  delibera l'istituzione  di  nuove strutture  di  servizio e  di
supporto dell'Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;
  i) determina gli  indirizzi di cui il  consiglio di amministrazione
dovra' tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in
relazione all'attivita' di  formazione e di ricerca ed  alle linee di
sviluppo dell'Ateneo, ed esprime  parere obbligatorio sul bilancio di
previsione;
  l)  fornisce al  consiglio di  amministrazione parere  obbligatorio
sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;
  m) delibera il regolamento di Ateneo ed il regolamento didattico di
Ateneo;
  n) delibera il regolamento di  funzionamento dei centri di servizio
di Ateneo;
  o)  delibera  le modifiche  di  statuto,  sentito il  consiglio  di
amministrazione;
  p)  delibera  le   modifiche  ai  regolamenti  di   Ateneo  di  sua
competenza;
  q) programma lo  sviluppo edilizio e la destinazione  degli spazi e
delle  risorse edilizie  alle  strutture  didattiche, scientifiche  e
gestionaliamministrative dell'Ateneo;
  r)  esprime  parere  obbligatorio  sul regolamento  di  Ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
  s) esprime  parere obbligatorio  sulle relazioni  che il  rettore a
termine  di  legge  inoltra  al Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  t)  propone la  partecipazione a  strutture esterne  all'Ateneo per
attivita' di ricerca e di servizio;
  u)  valuta  i  pareri  obbligatori  e  le  proposte  del  consiglio
studentesco per  gli argomenti  previsti nel  successivo art.  22. Il
presidente  del consiglio  studentesco  ha diritto  a partecipare  ai
lavori del senato accademico  con funzione consultiva sugli argomenti
di cui ai punti b), d) ed  e), e con funzioni deliberanti per i punti
a ), c ) ed i) del predetto art. 22;
  v) definisce la composizione del Comitato permanente per i rapporti
con il territorio, di cui al secondo comma dell'art. 7;
  z)  esercita tutte  le altre  attribuzioni che  gli sono  demandate
dall'ordinamento universitario,  dallo statuto  e dai  regolamenti di
Ateneo.
  2. Le  procedure di  convocazione e le  norme di  funzionamento del
senato accademico sono fissate dal regolamento di Ateneo.
  3. Il senato accademico e' costituito da:
    a) il rettore, che lo presiede;
    b) il pro rettore, senza diritto di voto;
  c)  il  direttore  amministrativo,  con funzioni  consultive  e  di
segreteria;
    d) i presidi di facolta';
  e) direttori di dipartimento, in numero pari ai presidi, eletti dai
professori  di  ruolo  e  dai  ricercatori  confermati  afferenti  ai
dipartimenti,  in  base  ad   accorpamenti  culturalmente  affini  di
dipartimenti  o  loro  sezioni,  definiti dal  senato  accademico  su
proposta del collegio dei direttori di dipartimento;
  f) quattro professori di ruolo eletti dai professori di ruolo e dai
ricercatori confermati dell'UAQ.
  Il  mandato  di cui  al  punto  f)  ha durata  triennale,  comunque
coincide con quello  del rettore e non puo' essere  ricoperto piu' di
due volte consecutive. La carica  non e' compatibile con la posizione
di professore a  tempo definito e con quella di  membro del consiglio
di amministrazione.
  Le norme per  l'elezione dei membri di  cui ai punti e)  ed f) sono
fissate nel regolamento di Ateneo.
                              Art. 26.
                     Il direttore amministrativo
  1. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi
centrali  di Ateneo  ed esplica,  anche in  relazione agli  esiti del
controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, direzione
e  controllo  nei   confronti  del  personale  tecnicoamministrativo,
nonche' di verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti.
  2.  Spetta  inoltre al  direttore  amministrativo,  ai sensi  degli
articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
  a)  stipulare  i  contratti  dell'Universita'  e  sottoscrivere  le
convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore;
  b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici in
conformita'    alle   direttive    impartite    dal   consiglio    di
amministrazione,  nonche'   gli  atti   di  gestione   del  personale
tecnicoamministrativo dell'Ateneo  ed assumere  gli atti  di gestione
finanziaria, ivi compresi  gli impegni di spesa  come specificato dal
regolamento  di  Ateneo  per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.
  3. Il direttore amministrativo e'  nominato dal rettore, sentito il
senato accademico ed il consiglio di amministrazione, nella figura di
un  dirigente dell'UAQ  o  di  altra sede  universitaria  o di  altra
amministrazione pubblica,  previo nulla osta  dell'amministrazione di
appartenenza.
  L'incarico ha durata biennale ed e' rinnovabile.
  4. La  revoca dell'incarico di direttore  amministrativo, per gravi
irregolarita'  o  per  inefficienza  nell'azione  amministrativa,  e'
disposta con atto motivato dal  rettore, sentito il senato accademico
ed   il   consiglio    di   amministrazione,   previa   contestazione
all'interessato.
  5. Il  rettore designa,  su proposta del  direttore amministrativo,
sentito il senato accademico ed  il consiglio di amministrazione, tra
i dirigenti  dell'Ateneo un  sostituto del  direttore amministrativo,
che ne fa le  veci ad ogni effetto in caso  di assenza od impedimento
per giustificati motivi.
  6.   Al   direttore   amministrativo   puo'   essere   riconosciuta
un'indennita'  di   funzione  a  carico  del   bilancio  dell'Ateneo,
determinata dal consiglio di amministrazione.
Tabella   I    -  Facolta'  e   corsi  di  studio   istituiti  presso
l'Universita' dell'Aquila, all'atto  della promulgazione del presente
statuto.
  Facolta' di economia:
   corso di laurea in economia e commercio;
  corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici.
  Facolta' di ingegneria:
   corso di laurea in ingegneria chimica;
   corso di laurea in ingegneria civile;
   corso di laurea in ingegneria edile;
   corso di laurea in ingegneria elettrica;
   corso di laurea in ingegneria elettronica;
   corso di laurea in ingegneria meccanica;
  corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
  corso di diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
   corso di diploma in ingegneria chimica;
   corso di diploma in ingegneria delle infrastrutture;
   corso di diploma in ingegneria elettrica;
   corso di diploma in ingegneria elettronica;
   corso di diploma in ingegneria meccanica.
  Facolta' di lettere e filosofia:
  corso  di  laurea  in   lettere  (indirizzo  classico  e  indirizzo
moderno);
   corso di laurea in filosofia;
   corso di laurea in lingue e letterature straniere.
  Facolta' di medicina e chirurgia:
   corso di laurea in medicina e chirurgia;
   corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
   corso di diploma per dietista;
   corso di diploma per fisioterapista;
   corso di diploma per igienista dentale;
   corso di diploma per infermiere;
   corso di diploma per logopedista;
  corso di diploma per ortottista assistente di oftalmologia;
   corso di diploma per ostetrica/o;
  corso di diploma in riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
   corso di diploma in servizio sociale;
   corso di diploma per tecnico audiometrista;
  corso di diploma per tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
  Scuole dirette a fini speciali per:
   dirigenti e docenti di scienze infermieristiche;
   strumentisti di sala operatoria;
   tecnici di anestesia e rianimazione;
   tecnici in biotecnologie;
   tecnici cosmetici;
   tecnici di igiene ambientale e del lavoro.
  Scuole di specializzazione:
allergologia ed immunologia clinica;
   anestesia e rianimazione;
   audiologia;
   cardiologia;
  chirurgia   dell'apparato   digerente   ed   endoscopia   digestiva
chirurgica;
   chirurgia generale;
   chirurgia maxillofacciale;
   chirurgia vascolare;
   dermatologia e venereologia;
   endocrinologia e malattie del ricambio;
   farmacologia;
   gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
   geriatria;
   ginecologia ed ostetricia;
   igiene e medicina preventiva;
   medicina del lavoro;
   medicina dello sport;
   medicina interna;
   neurologia;
   oftalmologia;
   oncologia;
   otorinolaringoiatria;
   patologia clinica;
   pediatria;
   psichiatria;
   radiologia;
   statistica sanitaria;
   urologia.
  Facolta' di scienze della formazione:
   corso di laurea in scienze dell'educazione.
  Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
   corso di laurea in fisica;
   corso di laurea in informatica;
   corso di laurea in matematica;
   corso di laurea in scienze ambientali;
   corso di laurea in scienze biologiche;
   corso di diploma in biotecnologie agroindustriali;
   corso di diploma in chimica;
   corso di diploma in informatica;
   corso di diploma in matematica;
   corso di diploma in scienza dei materiali.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   L'Aquila, 28 luglio 1999
                                                 Il rettore: Bignardi