MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 agosto 1999, n. 179 

  Imposta  comunale sugli  immobili  (ICI) relativa  all'anno 1993  -
Minori estimi in  circa 1.400 comuni - Loro  inefficacia sull'anno di
imposta  1993 -  Istanze di  rimborso presentate  dai contribuenti  -
Rigetto.
(GU n.211 del 8-9-1999)
 
 Vigente al: 8-9-1999  
 

                                  Ai comuni
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  All'Associazione   nazionale    dei
                                  comuni italiani - (ANCI)
  Si premette che, come e' noto, in circa 1.400 comuni, a seguito dei
ricorsi prodotti dai comuni stessi ai sensi del comma 1-bis dell'art.
2  del  decreto-legge  n.  16  del 23  gennaio  1993  convertito  con
modificazioni nella  legge n.  75 del 24  marzo 1993,  talune tariffe
d'estimo, per fabbricati  appartenenti ai gruppi catastali A,  B e C,
sono state  ridotte rispetto a quelle  precedentemente determinate in
esecuzione del  decreto del Ministro  delle finanze 20  gennaio 1990,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 31 del  7 febbraio  1990. Le
variazioni  in  diminuzione possono  aver  riguardato  tutte le  zone
censuarie del comune  e tutte le categorie e  classi catastali oppure
soltanto alcune zone o categorie o classi.
  Gli ammontari  dei nuovi,  ridotti estimi, nei  comuni interessati,
sono  stati  stabiliti con  il  decreto  legislativo  n. 568  del  28
dicembre  1993  e  sue  successive  modificazioni  (vedasi  anche  il
decreto-legge n. 515 del 27 agosto 1994, convertito con modificazioni
nella legge n. 596 del 28 ottobre 1994).
  Si  ricorda che  la rendita  catastale  (e, quindi,  il valore  del
fabbricato, quale base imponibile  agli effetti della quantificazione
dell'ICI dovuta, ottenuto attraverso  la capitalizzazione di siffatta
rendita)  e'   data  dall'estimo  moltiplicato  per   la  consistenza
dell'unita' immobiliare considerata.
  Quanto sopra premesso, si fa presente che nel regolamento, in corso
di perfezionamento, adottato  ai sensi del comma 3  dell'art. 3 della
legge  n. 146  dell'8  maggio  1998, e'  stata  assunta la  posizione
interpretativa  secondo la  quale  i minori  estimi  in commento  (e,
quindi,  i minori  valori  catastali) hanno  effetto,  ai fini  della
determinazione  dell'ICI dovuta,  soltanto a  decorrere dall'anno  di
imposta  1994; senza,  pertanto,  poter esplicare  la loro  efficacia
sull'anno di imposta 1993.
  Cio', essenzialmente, in  considerazione delle disposizioni dettate
dal terzo periodo del comma  1 dell'art. 2 del predetto decreto-legge
n. 16/1993 e dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge di
conversione n. 75/1993, nonche'  della inapplicabilita' all'ICI della
valenza retroattiva  dei minori  estimi in  discorso; retroattivita',
che le  successive disposizioni  recate dal comma  1 dell'art.  2 del
precitato decreto-legge limitano esclusivamente alle imposte erariali
sui redditi.
  La  delineata  posizione  interpretativa  e'  stata  condivisa  dal
Consiglio di  Stato (sezione consultiva  per gli atti  normativi) nel
rendere il prescritto parere sullo schema di regolamento di cui si e'
sopra detto.
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  Cio' stante, i comuni (ai quali  l'art. 3 della legge n. 146 dell'8
maggio 1998 ha  attribuito, tra l'altro, la competenza  in materia di
rimborsi dell'ICI  indebitamente versata per l'anno  di imposta 1993,
salvo  restando il  recupero nei  confronti dello  Stato della  quota
parte corrispondente  all'aliquota del  4 per mille)  rigetteranno le
istanze  con  le quali  i  contribuenti  chiedono il  rimborso  della
differenza  tra l'ammontare  dell'ICI  corrisposto  per l'anno  1993,
sulla  base  delle rendite  determinate  in  esecuzione del  predetto
decreto  del Ministro  delle finanze  del 20  gennaio 1990,  e quello
calcolato sulla base delle rendite risultanti dal decreto legislativo
n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni.
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  La pubblicazione della presente  circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
  Tuttavia,  le  direzioni   regionali  delle  entrate  contatteranno
urgentemente   i  comuni   compresi  nelle   proprie  circoscrizioni,
richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.
                                        Il direttore generale
                                   del Dipartimento delle entrate
                                             Romano