DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1999
Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro, nell'anno 1999, di cittadini stranieri non comunitari.(GU n.209 del 6-9-1999)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, il quale prevede che ogni anno siano emanati uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire le quote massime di lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea da ammettere sul territorio nazionale e che "in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente"; Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1998; Considerato che per il 1998 sono stati emanati due decreti di programmazione dei flussi di ingresso, uno il 27 dicembre 1997 per 20.000 unita' ed uno il 16 ottobre 1998 per 38.000 persone, per un totale di 58.000 unita'; Considerato che il regolamento di attuazione, approvato dal Consiglio dei Ministri in data odierna, non e' entrato ancora in vigore e che, conseguentemente, non possono ancora essere attuati tutti gli istituti previsti per la programmazione dei flussi migratori; Sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 agosto 1999; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. 1. Sono confermate per l'anno 1999 le quote massime relative a stranieri non comunitari da ammettere nel territorio dello Stato gia' definite, per l'anno 1998, dal decreto interministeriale del 24 dicembre 1997 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998. 2. Con riferimento agli ingressi relativi alle categorie di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, anche a carattere stagionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale impegnera' una quota complessiva non superiore a 54.500 ingressi. La residua quota di 3.500 permessi di soggiorno e' riservata agli stranieri non comunitari per l'esercizio di lavoro autonomo, ivi compreso lo svolgimento di attivita' professionali. Le amministrazioni competenti cureranno l'applicazione della presente direttiva che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 1999 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti il 3 settembre 1999 Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 380