UNIVERSITA' DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.216 del 14-9-1999)

                             IL RETTORE
  Visto il testo unico  delle leggi sull'istruzione superiore emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'universita'  degli studi  di
Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;
  Visto il decreto  ministeriale 5 maggio 1997  contenente la tabella
XLV/2 relativa alla scuola di specializzazione in nefrologia;
  Vista la proposta di modifica  di statuto formulata dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Messina;
  Visto  il parere  del  Consiglio  universitario nazionale  espresso
nell'adunanza dell'11 marzo 1999;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Messina  e' integrato
come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  attuali  articoli  dell'ordinamento  didattico da  697  a  704
incluso  relativi alla  scuola di  specializzazione in  nefrologia 1,
sono  soppressi  e sostituiti  dai  seguenti  nuovi articoli  con  il
conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
             "Scuola di specializzazione in nefrologia I
                              Art. 697.
             Istituzione, finalita', titolo conseguibile
  E'  istituita la  scuola di  specializzazione in  nefrologia I.  Il
corpo  docente  della  scuola  deve prevedere  almeno  un  professore
universitario di nefrologia.  La direzione della scuola  spetta ad un
professore universitario di ruolo o fuori ruolo.
  La  scuola  ha   lo  scopo  di  formare   specialisti  nel  settore
professionale  della nefrologia,  comprensiva degli  aspetti connessi
alla terapia sostitutiva della funzione renale.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.
  Conseguito il  titolo di  specialista, e' possibile  frequentare la
scuola  per  un ulteriore  anno  di  perfezionamento, indirizzato  ai
settori subspecialistici.
                              Art. 698.
               Organizzazione, durata, norme d'accesso.
  Il corso di  specializzazione ha la durata di 5  anni. Ciascun anno
di  corso prevede  indicativamente  300 ore  di  didattica formale  e
seminariale ed inoltre attivita'  di tirocinio guidate, da effettuare
frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere fino
a raggiungere  l'orario annuo  complessivo previsto per  il personale
medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  Ai  sensi della  normativa  generale,  concorrono al  funzionamento
della scuola l'Istituto pluridisciplinare di clinica medica e terapia
medica  generale   e  speciale,  nonche'  le   strutture  ospedaliere
convenzionate.
  Le strutture ospedaliere convenzionabili devono rispondere nel loro
insieme a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e
dotazioni strumentali, per tipologie  dei servizi e delle prestazioni
eseguite, secondo  gli standards  stabiliti con  le procedure  di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
  Le  predette strutture  non  universitarie sono  individuate con  i
protocolli d'intesa di  cui allo stesso art. 6, comma  3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  La didattica  formale viene  svolta nelle  strutture universitarie.
L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita
dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed
in quelle ospedaliere convenzionate. Al  fine di garantire un congruo
addestramento  in   tutti  i  campi  della   nefrologia  clinica,  la
formazione  dello studente  potra'  compiersi anche  in  piu' di  una
struttura   secondo   i   piani   di  studio   e   di   addestramento
professionalizzante previsti ai successivi articoli 699 e 700.
  Tenendo presenti  i criteri generali per  la regolamentazione degli
accessi, di cui al comma 4 dell'art.  9 della legge n. 341/1990 ed in
base alle risorse  ed alle strutture ed  attrezzature disponibili, la
scuola  e'  in grado  di  accettare  un  numero massimo  di  iscritti
determinato in  12 per  ciascun anno  di corso, per  un totale  di 60
specializzandi.
  Il   numero  effettivo   degli   iscritti   e'  determinato   dalla
programmazione  nazionale, stabilita  di  concerto  tra il  Ministero
della  sanita'  ed  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, e dalla successiva, ripartizione dei posti
tra le  Universita'. Il numero  degli iscritti a ciascuna  scuola non
puo' superare quello totale previsto dallo statuto.
  Sono  ammessi al  concorso  per ottenere  l'iscrizione alla  scuola
coloro che  siano in possesso  della laurea in medicina  e chirurgia.
Sono altresi'  ammessi al  concorso coloro che  siano in  possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
  L'abilitazione  alla professione  di  medico  chirurgo deve  essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  Il concorso e'  effettuato mediante prove e  valutazione di titoli.
Il punteggio finale massimo di 100 punti e' cosi' suddiviso:
  a) 50  punti di  prova scritta  con quiz a  risposta multipla  + 10
punti da prova orale;
  b) 20  punti dalla media  di 5  esami propedeutici e/o  inerenti la
specialita', stabiliti con delibera dei consiglio di facolta';
  c)  10  punti  dalla  valutazione della  tesi  o  di  pubblicazioni
inerenti la specialita';
  d) 10 punti  per internato universitario coerente con  la scuola di
specializzazione su delibera del consiglio della scuola.
  La  commissione  del concorso  sara'  formata  dal direttore  della
scuola e da 4 docenti nominati dal preside di facolta'.
                              Art. 699.
                            Piani di studi
               e di addestramento professionalizzante
  Il consiglio  della scuola stabilisce l'articolazione  del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei
diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.
  Il consiglio stabilisce pertanto:
  a)  le opportune  attivita'  didattiche, comprese  le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
teorica e  seminariale, e  la sede di  quella di  tirocinio, compreso
quello   relativo  all'area   specialistica   comune  a   specialita'
propedeutiche o affini.
  Il  piano  di  studi  e  di  addestramento  professionalizzante  e'
determinato dal  consiglio della scuola, sulla  base degli obbiettivi
generali  e  di  quelli  da raggiungere  nelle  diverse  aree,  degli
obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari.
  Costituiscono aree obbligatorie  (propedeutiche, di approfondimento
scientifico culturale,  di professionalizzazione) quelle  relative ai
seguenti settori:
  E03A  biologia,  E05A  biochimica,   E06A  fisiologia  umana,  F04B
immunologia,  E07X  farmacologia,   F06A  anatomia  patologica,  F07A
medicina interna, F018X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A
urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria.
  Nei primi  due anni di  formazione lo specializzando  deve dedicare
almeno  il  50% del  tempo  della  sua  attivita' di  tirocinio  alla
formazione professionale nei settori  della medicina interna generale
e specialistica (F07)
  Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di
formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato
dal  consiglio della  scuola e  reso pubblico  nel manifesto  annuale
degli studi.
                              Art. 700.
                        Programmazione annuale
                delle attivita' e verifica tirocinio
  All'inizio  di ciascun  anno  di corso  il  consiglio della  scuola
programma  le   attivita'  comuni  per  gli   specializzandi,  quelle
specifiche relative  al tirocinio  e concorda con  gli specializzandi
stessi  la  scelta  di  eventuali aree  elettive  di  approfondimento
opzionale,  pari  a  non  oltre  il  25%  dell'orario  annuo,  e  che
costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.
  Il tirocinio e'  svolto nelle strutture universitarie  ed in quelle
ospedaliere idonee convenzionate.
  Lo svolgimento  dell'attivita' di tirocinio e  l'esito positivo del
medesimo  sono  attestati  dai  docenti  ai  quali  sia  affidata  la
responsabilita' didattica, in servizio  nelle strutture presso cui il
medesimo tirocinio sia stato svolto.
  Ai fini  dell'attestazione di  frequenza il consiglio  della scuola
potra'  riconoscere  utile,  sulla  base  di  idonea  documentazione,
l'attivita'   svolta  all'estero   in   strutture  universitarie   ed
extrauniversitarie.
                              Art. 701.
                           Esame di diploma
  L'esame finale  consta nella presentazione di  un elaborato scritto
su di  una tematica clinica  assegnata allo specializzando  almeno un
anno prima dell'esame stesso.
  La commissione  finale e'  nominata dal  rettore in  relazione alla
vigente normativa.
  Lo specializzando  per essere ammesso all'esame  finale, deve avere
superato  gli esami  annuali  ed  i tirocini  ed  aver condotto,  con
progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici
stabiliti  secondo uno  standard  nazionale  specifico della  scuola,
volto  ad  assicurare  il conseguimento  di  capacita'  professionali
adeguate agli standards europei.
                              Art. 702.
                             Norme finali
  Le  tabelle riguardanti  gli standards  nazionali (sugli  obiettivi
formativi e  relativi settori scientificodisciplinari  di pertinenza,
sull'attivita'  minima  dello   specializzando  per  adire  all'esame
finale, nonche' sulle strutture  minime necessarie per le istituzioni
convenzionabili) sono fissate con le  procedure di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
  Gli  aggiornamenti   periodici  sono   disposti  con   le  medesime
procedure,   sentiti  i   direttori   delle   specifiche  scuole   di
specializzazione.
  Scuola di specializzazione in nefrologia".
Tabella   A -  Aree di  addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
 A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali  di  anatomofisiologia  renale,  biochimica  e  genetica
pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche
per l'apprendimento  delle tecniche  di laboratorio, della  clinica e
della terapia.
  Settori:  E09A  anatomia,  E09B istologia,  E05A  biochimica,  E06A
fisiologia umana, F03X genetica medica, F07F nefrologia.
 B - Area di fisiopatologia nefrologica.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  etiopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  delle
malattie renali.
  Settori:  E03A  biologia,  F03X  genetica  medica,  F04C  patologia
generale,  F04A   immunologia,  F07B  fisiopatologia   clinica,  F07F
nefrologia.
 C - Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche e  tecniche in  tutti i  settori di  laboratorio
applicati  alla  nefrologia comprese  citomorfologia,  istopatologia,
immunopatologia e la diagnostica per immagini.
  Settori:  F04B patologia  clinica, F06A  anatomia patologica,  F07D
semeiotica   funzionale,  F07F   nefrologia,  F18X   diagnostica  per
immagini.
 D - Area di nefrologia clinica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche  e  tecniche   necessarie  per  una  valutazione
epidemiologica  e  per  la  prevenzione,  diagnosi  e  terapia  delle
malattie  del rene,  dei  disordini del  metabolismo elettrolitico  e
dell'equilibrio acidobase, e dell'ipertensione arteriosa.
  Deve infine  saper partecipare a studi  clinici controllati secondo
le norme di buona pratica clinica.
  Settori: F07F nefrologia, F07  medicina interna, E07X farmacologia,
F05X  microbiologia, F18X  diagnostica per  immagini e  radioterapia,
F18X statistica medica, F10A  urologia, F19C pediatria, F07C medicina
d'urgenza, F04A patologia generale.
 E - Area di terapia sostitutiva della funzione renale.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e  la   pratica  clinica  correlate  con   l'emodialisi,  la  dialisi
peritoneale e il trapianto di rene.
  Settori: F07F nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti.
 F - Area dell'emergenza nefrologica.
  Obiettivo: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e la pratica  clinica necessarie a prevenire,  riconoscere e trattare
le  principali patologie  che costituiscono  condizioni di  emergenza
nefrologica.
  Settori:   F07F   nefrologia,   F07C   medicina   d'urgenza,   F12X
anestesiologia e rianimazione.
Tabella   B  -  Standards  necessari  alle  strutture  sanitarie  non
universitarie per contribuire  alla formazione specialistica mediante
convenzionamento con l'universita' per  la scuola di specializzazione
in nefrologia I.
  Il  presidio  ospedaliero non  universitario  deve  avere, oltre  a
strutture  didattiche e  di aggiornamento  generali, una  qualificata
specifica attivita' media annuale, dimostrata per almeno un triennio,
tale  da   garantire  allo  specializzando  il   conseguimento  degli
obiettivi  formativi assegnatigli  riguardo al  periodo di  frequenza
della struttura medesima.
  Tali attivita' sono:
  a)  attivita'  ambulatoriale  e  di day  hospital  per  almeno  300
pazienti annui, anche con specifica attivita' per pazienti in dialisi
peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;
  b) attivita' di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia
nefrologica;
  c)  attivita' diagnostica  di istopatologia  renale compredente  il
prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;
  d) attivita' di terapia sostitutiva  acuta e cronica della funzione
renale, con almeno 8 posti dialisi.
Tabella C - Standard complessivo di addestramento
  professionalizzante.
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve:
  1) aver  eseguito personalmente  almeno 10  biopsie renali  ed aver
partecipato  alla  fase  di  definizione diagnostica  di  almeno  100
pazienti;
  2)  aver  eseguito  personalmente almeno  15  procedure  dialitiche
d'urgenza;
  3)  saper  gestire   le  metodiche  di  emodialisi   e  di  dialisi
peritoneale,  partecipando attivamente  ad  almeno  10 interventi  di
allestimento  di fistola  arterovenosa e  ad almeno  5 interventi  di
impianto di catetere peritoneale;
  4) saper  impostare una corretta  diagnosi di nefropatia e  la piu'
adeguata  terapia  per  pazienti con  malattie  renali,  ipertensione
arteriosa,   alterazioni   del    metabolismo   idroelettrolitico   e
dell'equilibrio  acidobase, insufficienza  renale,  con trapianto  di
rene.
  Con riferimento  al punto 4 dell'art.  697, costituiscono attivita'
di  perfezionamento  opzionali  (obbligatorie almeno  due  sulle  tre
previste):
  a) immunopatologia  e morfologia  delle nefropatie:  aver acquisito
conoscenze  teoriche ed  esperienza  pratica  relative alla  diagnosi
immunologica   diretta   e   morfologica   (microscopia   ottica   ed
elettronica) delle  principali nefropatie; aver  acquisito esperienza
pratica dei vari tipi di farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi.
  b)  terapia  sostitutiva  della funzione  renale:  avere  acquisito
conoscenze teoriche  ed esperienza pratica  dei vari tipi  di dialisi
extracorporea  e  di dialisi  peritoneale;  saper  impostare il  piu'
corretto trattamento dialitico per  pazienti con insufficienza renale
acuta e cronica;
  c)  clinica e  terapia dei  trapianto  di rene:  aver acquisito  le
conoscenze  teoriche dell'immunologia  dei trapianti;  aver acquisito
esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene
e sulle  principali terapie antirigetto; saper  gestire correttamente
l'attivita' ambulatoriale per pazienti trapiantati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 7 luglio 1999
                                              p. Il rettore: Ferlazzo