MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti la proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale
(GU n.218 del 16-9-1999)

  Con  decreto ministeriale  n. 26830  del  3 agosto  1999, ai  sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 3,  comma 3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella  legge 23  maggio 1997,  n. 135,  e dell'art.  1, comma  1, del
decreto-legge  13 novembre  1997, n.  393,  e dell'art.  1, comma  1,
lettera a), del  decreto-legge 8 aprile 1998, n.  78, convertito, con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e  dell'art. 45,
comma 17, lettera e) della legge  17 maggio 1999, n. 144, e' concessa
in favore  di un  massimo di  180 lavoratori  interessati, dipendenti
dalla  S.p.a.  Societa'  Pneumatici Pirelli,  unita'  di  Villafranca
Tirrena  (Messina),  la  proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  per il  periodo  dal  6  maggio 1999  al  31
dicembre 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  La misura  del trattamento straordinario di  integrazione salariale
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di
trattamento di mobilita', ove spettante.
   Pagamento diretto: si.
   Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.
  Con  decreto ministeriale  n. 26831  del  3 agosto  1999, ai  sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 3,  comma 3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella  legge 23  maggio 1997,  n. 135,  e dell'art.  1, comma  1, del
decreto-legge  13 novembre  1997, n.  393,  e dell'art.  1, comma  1,
lettera a), del  decreto-legge 8 aprile 1998, n.  78, convertito, con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e  dell'art. 45,
comma 17, lettera e) della legge  17 maggio 1999, n. 144, e' concessa
in favore  di un  massimo di  264 lavoratori  interessati, dipendenti
dalla  S.p.a.  Industria  Cavi  Sud  - Azienda  Alfacavi  TLC  dal  1
settembre 1993 Pirelli Cavi, unita' produttiva di Airola (Benevento),
la proroga  del trattamento  straordinario di  integrazione salariale
per il periodo dall'11 giugno 1999 al 31 dicembre 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  La misura del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di
trattamento di mobilita', ove spettante.
   Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.
  Con  decreto ministeriale  n. 26832  del  3 agosto  1999, ai  sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 3,  comma 3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella  legge 23  maggio 1997,  n. 135,  e dell'art.  1, comma  1, del
decreto-legge  13 novembre  1997, n.  393,  e dell'art.  1, comma  1,
lettera a), del  decreto-legge 8 aprile 1998, n.  78, convertito, con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e  dell'art. 45,
comma 17, lettera e) della legge  17 maggio 1999, n. 144, e' concessa
in favore  di un  massimo di  120 lavoratori  interessati, dipendenti
dalla S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, unita' produttiva di Tivoli
(Roma),  la proroga  del  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale per il periodo dal 6 giugno 1999 al 31 dicembre 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  La misura del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di
trattamento di mobilita', ove spettante.
   Pagamento diretto: si.
   Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.
  Con  decreto ministeriale  n. 26833  del  5 agosto  1999, ai  sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23  maggio 1997, n. 135, e dell'art.  1, comma 1, lettera
a)  del  decreto-legge   8  aprile  1998,  n.   78,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  9 ottobre  1996,  con
effetto  dal 1  aprile 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla  S.p.a. F.M.I. (in liquidazione)  ora Nuova Mecfond,
con  sede  in  Napoli e  unita'  di  Napoli,  per  un massimo  di  11
dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 16 febbraio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro  competente, in  data 29  settembre 1998,  come da  protocollo
dello stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
   Con decreto ministeriale n. 26834 del 5 agosto 1999:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996, con effetto
dal 2 gennaio 1996, in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla S.p.a.  Nuova Mecfond - Gruppo  Iritecna, con sede in  Napoli e
unita' di Napoli, per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal
1 luglio 1997 al 13 ottobre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 20 maggio 1997, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento;
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996, con effetto
dal 2 gennaio 1996, in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla S.p.a.  Nuova Mecfond - Gruppo  Iritecna, con sede in  Napoli e
unita' di Napoli, per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal
14 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 28 novembre 1997, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento;
  3) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  9 ottobre  1996,  con
effetto  dal 1  aprile 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla  S.p.a. F.M.I. (in liquidazione)  ora Nuova Mecfond,
con  sede  in  Napoli e  unita'  di  Napoli,  per  un massimo  di  11
dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 1  dicembre 1997, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  Con  decreto ministeriale  n. 26835  del  5 agosto  1999, ai  sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23 dicembre  1996, n.  662,  e' prorogata  la concessione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 1 giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio
1996, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla S.p.a.
Nuova  Mecfond -  Gruppo Iritecna,  con sede  in Napoli  e unita'  di
Napoli, per un massimo di 17  dipendenti, per il periodo dal 2 aprile
1997 al 30 giugno 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 20 maggio 1997, come  da protocollo dello
stesso.
  Con  decreto ministeriale  n. 25837  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  30 luglio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Faba Sud,  con sede in Nocera Superiore (Salerno)  e unita' di
Battipaglia  (Salerno)  per un  massimo  di  18 dipendenti  e  Nocera
Superiore (Salerno) per  un massimo di 28 dipendenti,  per il periodo
dal 2 gennaio 1997 al 28 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 20 febbraio 1997  con decorrenza 2
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26850  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  10 giugno  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Laboratorio  B.P., con  sede in Siderno,  localita' Pantanizzi
(Reggio  Calabria)  e unita'  di  Siderno  (Reggio Calabria)  per  un
massimo di  28 dipendenti, per  il periodo dal  6 novembre 1996  al 5
maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 19 dicembre 1996  con decorrenza 6
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26853  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 8  luglio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.
a r.l. Comprensoriale Agricola Capua, con sede in Caserta e unita' di
Vitulazio (Caserta) per  un massimo di 33 dipendenti,  per il periodo
dal 1 novembre 1998 al 30 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1998  con decorrenza 1
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26854  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  30 luglio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Ricagni  Condizionatori,  con   sede  in  Peschiera  Borromeo
(Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano) per un massimo di 55
dipendenti, per il periodo dal 3 dicembre 1998 al 2 giugno 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 22 dicembre 1999  con decorrenza 3
dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26855  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  10 giugno  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Graniti Sardegna e Marmi, con sede in Olbia (Sassari) e unita'
di Olbia (Sassari) per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal
10 giugno 1998 al 9 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1998 con  decorrenza 10
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26859  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  8 luglio  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmoterm
Italiana, con sede in Milano e unita'  di Milano per un massimo di 14
dipendenti, per il periodo dal 1 aprile 1999 al 30 settembre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  18 maggio  1999 con  decorrenza 1
aprile 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26860  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  8 luglio  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.
Manifattura  Tessuti Milano,  con  sede  in Milano  e  unita' di  Rho
(Milano)  per un  massimo di  110 dipendenti,  per il  periodo dal  1
maggio 1999 al 31 ottobre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  21 maggio  1999 con  decorrenza 1
maggio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26867  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. T.M.M.  - Trasformazioni Materiali  Metallici, con sede  in La
Loggia  (Torino) e  unita'  di  Bientina e  Pontedera  (Pisa) per  un
massimo di  150 dipendenti, per il  periodo dal 18 luglio  1998 al 16
gennaio 1999.
  Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra
e' ulteriormente prorogata  per il periodo dal 17 gennaio  1999 al 18
gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  6 agosto  1998 con  decorrenza 18
luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26868  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 8  luglio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Metalli Preziosi,  con  sede in  Paderno  Dugnano (Milano)  e
unita' di Paderno  Dugnano (Milano) per un massimo  di 80 dipendenti,
per il periodo dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999.
   Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.
  Istanza aziendale presentata  il 25 gennaio 1999  con decorrenza 22
dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26869  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  21 gennaio  1999,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Telecom
Italia,  con sede  in Roma  e unita'  di Bari  per un  massimo di  40
dipendenti,  Caltanissetta  per un  massimo  di  34 dipendenti,  Enna
Cantiere per un  massimo di 21 dipendenti, Messina  uffici e cantiere
per un massimo  di 93 dipendenti, Palermo cantiere per  un massimo di
61  dipendenti, Patti  (Messina)  per un  massimo  di 19  dipendenti,
Siracusa per un  massimo di 28 dipendenti, Trapani per  un massimo di
22 dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1999 al 31 agosto 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  16 aprile  1999 con  decorrenza 1
marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26870  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  19 aprile  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. M.C.M.  - Manifatture cotoniere  del Mezzogiorno, con  sede in
Salerno  e  unita'  di  Fratte   (Salerno)  per  un  massimo  di  250
dipendenti, per il periodo dal 3 dicembre 1998 al 2 giugno 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 18  gennaio 1999 con  decorrenza 3
dicembre 1998.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8
luglio 1999, n. 26596.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  Il periodo  e' concesso anche  in deroga  al limite massimo  di cui
all'art.  1, comma  9,  della legge  n.  223/1991 relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite, con  particolare riferimento  alla fruizione  della
C.I.G.O.
  Con  decreto ministeriale  n. 26877  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con il  decreto ministeriale  del 24 febbraio  1999, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, nonche' la possibilita'  di beneficiare del trattamento di
pensionamento  anticipato,  in   favore  dei  lavoratori  poligrafici
dipendenti dalla S.p.a.  PPM - Industria Poligrafica  (dal 29 gennaio
1999 Satim S.p.a.), con sede in  Paderno Dugnano (Milano) e unita' di
Paderno Dugnano (Milano) per un massimo  di 12 dipendenti in GIGS (12
prepensionabili), per  il periodo  dal 1 febbraio  1999 al  31 luglio
1999.
  Con  decreto ministeriale  n. 26947  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Patt S.r.l. (gia' Fantoni Pareti), con sede in Attimis (Udine)
e unita' di  Attimis (Udine) per un massimo di  20 dipendenti, per il
periodo dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  20 maggio  1998 con  decorrenza 7
aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26951  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il  decreto ministeriale  datato 2 agosto  1999, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Valsella
Meccanotecnica,  con  sede  in  Castenedolo  (Brescia)  e  unita'  di
Castenedolo, localita' "Fascia d'Oro" (Brescia)  per un massimo di 16
dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 16 febbraio 1999  con decorrenza 1
gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26952  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 2  agosto 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Del  Monte Foods Sud  Europa - Del  Monte Italia, con  sede in
Liscate (Milano)  e unita' di Liscate  (Milano) per un massimo  di 79
dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 19  marzo 1997  con decorrenza  1
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26957  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 2  agosto 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Del  Monte Foods Sud  Europa - Del  Monte Italia, con  sede in
Liscate (Milano)  e unita' di Faenza  (Ravenna) per un massimo  di 22
dipendenti,  S.  Felice sul  Panaro  (Modena)  per  un massimo  di  2
dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 19  marzo 1997  con decorrenza  1
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26958  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 24  marzo 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  Prometal Italia,  con sede  in Napoli  e unita'  di Luogosano
(Avellino) per  un massimo  di 49  dipendenti, per  il periodo  dal 3
febbraio 1999 al 2 agosto 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1999  con decorrenza  3
febbraio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26959  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Unigraf,
con sede in  Vitulazio (Caserta) e unita' di  Vitulazio (Caserta) per
un massimo di 21  dipendenti, per il periodo dal 1  agosto 1999 al 31
gennaio 2000.
  Istanza aziendale  presentata il  20 luglio  1999 con  decorrenza 1
agosto 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26960  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  EL.TE
Siciliana (dal 1  gennaio 1999 Sielte S.p.a.), con sede  in Palermo e
unita' di Agrigento  per un massimo di 16 dipendenti,  Catania per un
massimo di  38 dipendenti, Palermo  per un massimo di  49 dipendenti,
Trapani  per un  massimo  di  13 dipendenti,  per  il  periodo dal  4
novembre 1998 al 3 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 24 dicembre 1998  con decorrenza 4
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26970  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  14 ottobre  1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Conceria
Val d'Adige, con sede in S. Anna  di Vallarsa (Trento) e unita' di S.
Anna,  localita' Sega,  8, Vallarsa  (Trento)  per un  massimo di  40
dipendenti, per il periodo dal 23 gennaio 1999 al 22 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 15  febbraio 1999 con decorrenza 23
gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente decreto annulla  e' sostituisce il decreto ministeriale
6 aprile 1999, n. 26029.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.