MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.219 del 17-9-1999)

  Con decreto ministeriale n. 26871 del  5 agosto 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti della  S.r.l. Quick Italia, con  sede in Cesano
Maderno (Milano) e unita' di  Cesano Maderno (Milano), per un massimo
di 24  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dall'11  giugno 1999  al 10
dicembre 1999.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11
dicembre 1999 al 10 giugno 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26872 del  5 agosto 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti  della S.r.l. Pat  2, con sede  in Misterbianco
(Catania) e unita' di Aci S. Antonio contrada Lavinaio (Catania), per
un massimo  di 39  dipendenti, e'  autorizzata la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1999
al 4 novembre 1999.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 5
novembre 1999 al 4 maggio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26873 del  5 agosto 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti della S.p.a. Officine Meccaniche Varinelli, con
sede in  Milano e  unita' di  Arcore (Milano), per  un massimo  di 95
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  12 aprile  1999 all'11
ottobre 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 12
ottobre 1999 all'8 aprile 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26874 del  5 agosto 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti  della S.r.l.  Toy Service,  con sede  in Sesto
Fiorentino  (Firenze)  e  unita'  di   Asti,  per  un  massimo  di  6
dipendenti, Brescia, per un massimo  di 14 dipendenti, Campi Bisenzio
(Firenze), per un  massimo di 14 dipendenti,  Casamassima (Bari), per
un massimo  di 12 dipendenti,  Cesena (Forli'),  per un massimo  di 6
dipendenti, Milano  Corsico (Milano) e Cologno  Monzese (Milano), per
un massimo di 45 dipendenti, Latina, per un massimo di 17 dipendenti,
Mestre  (Venezia), per  un massimo  di 3  dipendenti, Napoli,  per un
massimo di 26  dipendenti, Palermo, per un massimo  di 24 dipendenti,
Pescara, per un massimo di 21  dipendenti, Roma, per un massimo di 66
dipendenti,  Salerno, per  un  massimo di  20  dipendenti, San  Marco
Evangelista  (Caserta), per  un  massimo di  22 dipendenti,  Scurcola
Marsicana (Aquila),  per un massimo  di 6 dipendenti,  Sona (Verona),
per  un  massimo  di  16  dipendenti, Terni,  per  un  massimo  di  5
dipendenti,  Tortona localita'  S.  Guglielmo, per  un  massimo di  5
dipendenti, Treviso,  per un massimo  di 5 dipendenti, Udine,  per un
massimo di  7 dipendenti,  Torino, Venaria Reale  (Torino), Nichelino
(Torino),  per  un  massimo  di  88  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 15 aprile 1999 al 14 ottobre 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
ottobre 1999 al 14 aprile 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26875 del  5 agosto 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti della Remu S.p.a.  (ora Becks S.p.a.), con sede
in  Milano e  unita'  di Calcinato  (Brescia), per  un  massimo di  8
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  9 dicembre  1998 all'8
giugno 1999.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 9
giugno 1999 all'8 dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26876 del  5 agosto 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti della S.r.l. Tomaificio  dei Fiori, con sede in
Terlizzi (Bari)  e unita' di  Terlizzi (Bari),  per un massimo  di 17
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  10  marzo 1999  al  9
settembre 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 10
settembre 1999 al 9 marzo 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26878  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n. 416/1981, intervenuto con decreto ministeriale del 30 luglio
1999, e' autorizzata la  corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione salariale,  in  favore  dei lavoratori  poligrafici,
dipendenti dalla S.p.a.  Della Schiava Editore, con sede  in Milano e
unita' di  Milano, per un  massimo di 19  dipendenti in CIGS,  per il
periodo dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto ministeriale  n. 26879  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  10 luglio  1999, e'
autorizzata  la   corresponsione  del  trattamento   di  integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Egidio
Galbani, con  sede in  Milano e unita'  di Unita'  Nazionali (secondo
quanto riportato negli allegati  prospetti che fanno parte integrante
del presente provvedimento), per un  massimo di 60 dipendenti, per il
periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza dal
1 ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26880  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n. 416/1981, intervenuto con decreto ministeriale del 30 luglio
1999, e' autorizzata la  corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, in  favore dei giornalisti professionisti,
dipendenti dalla S.p.a.  Della Schiava Editore, con sede  in Milano e
unita' di  Milano, per  un massimo  di 7 dipendenti  in CIGS,  per il
periodo dal 24 dicembre 1997 al 31 dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza dei giornalisti  italiani e'
autorizzato  a  provvedere  al   pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto ministeriale  n. 26881  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con   decreto  ministeriale  del  30   luglio  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale  in   favore  dei   lavoratori  poligrafici,
dipendenti dalla S.r.l.  Soc. Coop. 19 Luglio, con sede  in Taranto e
unita' di  Taranto, per un  massimo di 8  dipendenti in GIGS,  per il
periodo dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto ministeriale  n. 26882  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con   decreto  ministeriale  del  30   luglio  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale,  nonche' la  possibilita' di  beneficiare del
trattamento  di pensionamento  anticipato, in  favore dei  lavoratori
poligrafici, dipendenti dalla S.p.a.  New Interlitho Italia, con sede
in Ariccia  (Roma) e unita' di  Caleppio di Settala (Milano),  per un
massimo di 67 dipendenti in GIGS (80 prepensionabili), per il periodo
dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1999.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
17 giugno 1998, n, 24686, limitatamente all'art. 2.
  Con decreto ministeriale n. 26883 del 5 agosto 1999, e' autorizzata
per il periodo dal 5 aprile  1999 al 4 aprile 2000, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti del Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (La
Spezia)  e unita'  di  Brugnato (La  Spezia), per  i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da 40 ore  settimanali a
25,80 ore  medie settimanali  nei confronti di  un numero  massimo di
lavoratori  pari a  105 unita',  su  un organico  complessivo di  127
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei lavoratori  dipendenti del Consorzio Liguria,  a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26884 del 5 agosto 1999, e' autorizzata
per il periodo dal 1 aprile  1999 al 31 marzo 2000, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti della S.r.l. Asit,  con sede in Napoli e unita'
di Bari, Lecce e Napoli, per  i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 12  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
18 unita', su un organico complessivo di 20 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei  lavoratori  dipendenti della  S.r.l.  Asit,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26885 del 5 agosto 1999, e' autorizzata
per  il  periodo  dal  1  gennaio   1999  al  31  dicembre  1999,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti della  S.p.a. Commerciale
Veneta  Abbigliamento, con  sede in  Castelfranco Veneto  (Treviso) e
unita'  di  Castelfranco  Veneto  (Treviso), per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 75 unita', su un organico complessivo di 94 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei   lavoratori   dipendenti   della   S.p.a.   Commerciale   Veneta
Abbigliamento, a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996 in  premessa indicato, registrato alla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26886 del 5 agosto 1999, e' autorizzata
per il periodo dal 3 maggio  1999 al 2 maggio 2000, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Carma,  con  sede  in  Bobbio
(Piacenza)  e unita'  di  Bobbio  (Piacenza), per  i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 20 unita', su un organico complessivo di 44 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei  lavoratori dipendenti  della  S.r.l. Carma,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26887 del 5 agosto 1999, e' autorizzata
per  il   periodo  dal  21  luglio   1998  al  20  luglio   1999,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.c. a r.l. Conad del
Tirreno, con sede  in Pistoia e unita' di Monastir  (Cagliari), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  22 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di
82 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei  lavoratori dipendenti  della S.c.  a r.l.  Conad del  Tirreno, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto ministeriale  n. 26926  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 5  agosto 1999,  e'
autorizzata  la   corresponsione  del  trattamento   di  integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  della  S.r.l.  Abb
Servomotors,  con sede  in  Milano  e unita'  di  Asti, frazione  St.
Portacomaro (Asti), per  un massimo di 40 dipendenti,  per un massimo
di 40 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza dal
4 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26928  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  5 agosto  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione del  trattamento di  integrazione salariale  in favore
dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Manifattura di Ferno (Varese),
con sede in Ferno (Varese) e unita' di Ferno (Varese), per un massimo
di 102 dipendenti,  per il periodo dal 12 gennaio  1998 all'11 luglio
1998.
  Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza dal
12 gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26929  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  5 agosto  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione del  trattamento di  integrazione salariale  in favore
dei lavoratori dipendenti  della S.p.a. Fintel, con sede  in Napoli e
unita' di Marcianise (Caserta), per  un massimo di 98 dipendenti, per
il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 21 maggio 1999  con decorrenza dal
10 maggio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26930  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  5 agosto  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione del  trattamento di  integrazione salariale  in favore
dei lavoratori dipendenti della  S.p.a. Industria Farmaceutica Serono
-  Gruppo Serono,  con  sede in  Roma  e unita'  di  Roma e  Guidonia
Montecelio (Roma)  per un massimo  di 177 dipendenti,  Todi (Perugia)
per un massimo  di 9 dipendenti, per il periodo  dal 15 febbraio 1999
al 14 agosto 1999.
  Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza dal 15
febbraio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26932  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 5  agosto 1999,  e'
autorizzata  la   corresponsione  del  trattamento   di  integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti  della S.p.a.  Loro &
Parisini, con  sede in Assago  (Milano) e unita' di  Assago (Milano),
per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 31 agosto 1998 al
29 febbraio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  23 settembre 1998  con decorrenza
dal 31 agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26933  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  5 agosto  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione del  trattamento di  integrazione salariale  in favore
dei lavoratori dipendenti della S.c.  a r.l. Edile Orgosolo, con sede
in  Orgosolo  (Nuoro)  e  unita'  di Nuoro,  per  un  massimo  di  23
dipendenti, sede amministrativa - Orgosolo (Nuoro), per un massimo di
2 dipendenti, per il periodo dal 17 febbraio 1999 al 16 agosto 1999.
  Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza dal
17 febbraio 1999.
  L'istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26934  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 5  agosto 1999,  e'
autorizzata  la   corresponsione  del  trattamento   di  integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  della S.p.a. Marzoli,
con  sede in  Palazzolo sull'Oglio  (Brescia) e  unita' di  Palazzolo
sull'Oglio  (Brescia),  per un  massimo  di  220 dipendenti,  per  il
periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1999 con decorrenza dal
4 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26935  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 5  agosto 1999,  e'
autorizzata  la   corresponsione  del  trattamento   di  integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  della   S.p.a.
Manifattura  Cotoniera Monterosa,  con  sede in  Milano  e unita'  di
Laveno Mombello  (Varese), per  un massimo di  50 dipendenti,  per il
periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 14  gennaio 1999 con decorrenza dal
4 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26936  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  5 agosto  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foderauto
Bruzia Monti, con  sede in Belvedere Marittimo (Cosenza)  e unita' di
Belvedere Marittimo (Cosenza), per un  massimo di 290 dipendenti, per
il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 23 aprile 1999  con decorrenza dal
29 marzo 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26937  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 5  agosto 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Etheco  - European Thermostat  Company, con sede in  Salerno e
unita' di  Salerno, per un massimo  di 42 dipendenti, per  il periodo
dal 9 marzo 1999 all'8 settembre 1999.
  Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1999 con decorrenza dal 9
marzo 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26938  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 5  agosto 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
Standa  S.p.a. (dal  26 febbraio  1999 Euridea  S.p.a.), con  sede in
Basiglio (Milano) e unita' di  Moncalieri (Torino), per un massimo di
60 dipendenti, per il periodo dal 19 gennaio 1998 al 31 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza dal
19 gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26939  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  5 agosto  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione del  trattamento di  integrazione salariale  in favore
dei lavoratori dipendenti  della r.l. Coop. -  Costruzioni Montaggi -
CCM, con sede  in Catania e unita'  di Catania, per un  massimo di 47
dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  24 settembre 1999  con decorrenza
dal 3 agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26941  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 5  agosto 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  S.S.C.  -  Societa'  sviluppo commerciale,  con  sede  in  S.
Giuliano Milanese  (Milano) e unita'  di Bari,  per un massimo  di 77
dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22  gennaio 1999 con decorrenza dal
1 dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26942  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  5 agosto  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova FMI,
con  sede in  S. Marco  Evangelista (Caserta)  e unita'  di S.  Marco
Evangelista  (Caserta),  per un  massimo  di  70 dipendenti,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 25  marzo 1999 con decorrenza dal 1
febbraio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26943  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 5  agosto 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Acciaierie  di Sicilia,  con  sede  in  Catania e  unita'  di
Catania, per  un massimo  di 171  dipendenti, per  il periodo  dal 13
dicembre 1998 al 12 giugno 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22  gennaio 1999 con decorrenza dal
13 dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26944  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  5 agosto  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.
Ricamificio Marianna,  con sede in  S. Giuseppe Vesuviano  (Napoli) e
unita' di Ottaviano (Napoli), per un massimo di 12 dipendenti, per il
periodo dal 17 maggio 1999 al 16 novembre 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 21 maggio 1999  con decorrenza dal
10 maggio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26945  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 5  agosto 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Cesame -  Ceramica sanitaria  del Mediterraneo,  con sede  in
Catania e unita' di Catania (Cesame 1  e Cesame 2), per un massimo di
120 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1999 con decorrenza dal
4 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26946 del 6 agosto 1999, e' autorizzata
per  il   periodo  dal  1  marzo   1999  al  29  febbraio   2000,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Alexandra
Coster, con sede in Modena e unita'  di Bologna, per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 14  unita' (di cui 2 parttime da 20  ore a 12 ore),
su un organico complessivo di n. 14 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Alexandra Coster, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996  in  premessa  indicato,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26948 del  6 agosto 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti della  S.r.l. S.A.L.P.A., con sede  in Torino e
unita' di Torino  per un massimo di 39 dipendenti,  e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 14 aprile 1999 al 13 ottobre 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 14
ottobre 1999 al 13 aprile 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26949 del 6 agosto 1999, e' autorizzata
per il periodo dal 1 giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes,  con sede in Bari e cantieri
in tutta  la Puglia, per i  quali e' stato stipulato  un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  38  ore  settimanali  a 26,50  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
102 unita', su un organico complessivo di 105 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Saes,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti  in data 6 marzo 1996, registro  n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto ministeriale  n. 26950  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 2  agosto 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Panini, con sede in Modena  e unita' di Modena, per un massimo
di 90  dipendenti, per il periodo  dal 23 marzo 1999  al 22 settembre
1999.
  Istanza aziendale presentata  il 22 aprile 1999  con decorrenza dal
23 marzo 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26953  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 2  agosto 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Imec, con  sede  in  Carvico (Bergamo)  e  unita' di  Carvico
(Bergamo), per  un massimo di  55 dipendenti,  per il periodo  dal 18
gennaio 1999 al 17 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza dal
18 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26954  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  2 agosto  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.
Co.Me.Sca., con  sede in  Scarperia (Firenze)  e unita'  di Scarperia
(Firenze), per  un massimo di  35 dipendenti,  per il periodo  dal 29
marzo 1999 al 28 settembre 1999.
  Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1999 con decorrenza dal 29
marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26956 del 6 agosto 1999, e' autorizzata
per il periodo dal 3 maggio  1999 al 2 maggio 2000, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla Consorzio Liguria, con  sede in Brugnato
(La  Spezia)  e unita'  di  Modugno  (Bari),  per  i quali  e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  46  unita',  su un  organico  complessivo di  105
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti della  Consorzio Liguria,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti  in data 6 marzo 1996, registro  n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto ministeriale  n. 26966  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 19  aprile 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. El.Te.
Siciliana (dal 1  gennaio 1999 Sielte S.p.a.), con sede  in Palermo e
unita' di Sulmona (L'Aquila), per un massimo di 16 dipendenti, per il
periodo dal 27 ottobre 1998 al 26 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1998 con decorrenza dal
27 ottobre 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
22 aprile 1999, n. 26149, limitatamente all'art. 2.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26967 del  6 agosto 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti della S.p.a. Svar - Appalti e vernici, con sede
in Sabaudia (Latina) e unita' di  Sabaudia (Latina) per un massimo di
42  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  14 maggio  1999 al  13
novembre 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 14
novembre 1999 al 13 maggio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26968 del 6 agosto 1999, e' autorizzata
per  il  periodo  dal  1  febbraio   1999  al  31  gennaio  2000,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nadia mode, con
sede  in   Villa  Latina  (Frosinone)   e  unita'  di   Villa  Latina
(Frosinone),  per  i  quali  e'   stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
42 unita', su un organico complessivo di 45 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti della  S.r.l. Nadia  mode, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti  in data 6 marzo 1996, registro  n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto ministeriale  n. 26969  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  14 ottobre  1998, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Conceria
Val d'Adige, con sede in S. Anna  di Vallarsa (Trento) e unita' di S.
Anna -  localita' Sega, 8 -  Vallarsa (Trento), per un  massimo di 40
dipendenti, per il periodo dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 28 luglio 1998  con decorrenza dal
23 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
14 ottobre 1998, n. 25163, limitatamente all'art. 2.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.