Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.219 del 17-9-1999)
Con decreto ministeriale n. 26871 del 5 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Quick Italia, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Cesano Maderno (Milano), per un massimo di 24 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 giugno 1999 al 10 dicembre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 dicembre 1999 al 10 giugno 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26872 del 5 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Pat 2, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Aci S. Antonio contrada Lavinaio (Catania), per un massimo di 39 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1999 al 4 novembre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 novembre 1999 al 4 maggio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26873 del 5 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Officine Meccaniche Varinelli, con sede in Milano e unita' di Arcore (Milano), per un massimo di 95 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 aprile 1999 all'11 ottobre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 ottobre 1999 all'8 aprile 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26874 del 5 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Toy Service, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Asti, per un massimo di 6 dipendenti, Brescia, per un massimo di 14 dipendenti, Campi Bisenzio (Firenze), per un massimo di 14 dipendenti, Casamassima (Bari), per un massimo di 12 dipendenti, Cesena (Forli'), per un massimo di 6 dipendenti, Milano Corsico (Milano) e Cologno Monzese (Milano), per un massimo di 45 dipendenti, Latina, per un massimo di 17 dipendenti, Mestre (Venezia), per un massimo di 3 dipendenti, Napoli, per un massimo di 26 dipendenti, Palermo, per un massimo di 24 dipendenti, Pescara, per un massimo di 21 dipendenti, Roma, per un massimo di 66 dipendenti, Salerno, per un massimo di 20 dipendenti, San Marco Evangelista (Caserta), per un massimo di 22 dipendenti, Scurcola Marsicana (Aquila), per un massimo di 6 dipendenti, Sona (Verona), per un massimo di 16 dipendenti, Terni, per un massimo di 5 dipendenti, Tortona localita' S. Guglielmo, per un massimo di 5 dipendenti, Treviso, per un massimo di 5 dipendenti, Udine, per un massimo di 7 dipendenti, Torino, Venaria Reale (Torino), Nichelino (Torino), per un massimo di 88 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 aprile 1999 al 14 ottobre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 ottobre 1999 al 14 aprile 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26875 del 5 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della Remu S.p.a. (ora Becks S.p.a.), con sede in Milano e unita' di Calcinato (Brescia), per un massimo di 8 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 1998 all'8 giugno 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 giugno 1999 all'8 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26876 del 5 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Tomaificio dei Fiori, con sede in Terlizzi (Bari) e unita' di Terlizzi (Bari), per un massimo di 17 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 1999 al 9 settembre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 settembre 1999 al 9 marzo 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26878 del 5 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con decreto ministeriale del 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Della Schiava Editore, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 19 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 26879 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, con sede in Milano e unita' di Unita' Nazionali (secondo quanto riportato negli allegati prospetti che fanno parte integrante del presente provvedimento), per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza dal 1 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26880 del 5 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con decreto ministeriale del 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Della Schiava Editore, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 7 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 24 dicembre 1997 al 31 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 26881 del 5 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con decreto ministeriale del 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Soc. Coop. 19 Luglio, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 8 dipendenti in GIGS, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 26882 del 5 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con decreto ministeriale del 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. New Interlitho Italia, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Caleppio di Settala (Milano), per un massimo di 67 dipendenti in GIGS (80 prepensionabili), per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 giugno 1998, n, 24686, limitatamente all'art. 2. Con decreto ministeriale n. 26883 del 5 agosto 1999, e' autorizzata per il periodo dal 5 aprile 1999 al 4 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti del Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (La Spezia) e unita' di Brugnato (La Spezia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 105 unita', su un organico complessivo di 127 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti del Consorzio Liguria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26884 del 5 agosto 1999, e' autorizzata per il periodo dal 1 aprile 1999 al 31 marzo 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Asit, con sede in Napoli e unita' di Bari, Lecce e Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di 20 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Asit, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26885 del 5 agosto 1999, e' autorizzata per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Commerciale Veneta Abbigliamento, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unita' di Castelfranco Veneto (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 75 unita', su un organico complessivo di 94 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Commerciale Veneta Abbigliamento, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26886 del 5 agosto 1999, e' autorizzata per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carma, con sede in Bobbio (Piacenza) e unita' di Bobbio (Piacenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unita', su un organico complessivo di 44 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Carma, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26887 del 5 agosto 1999, e' autorizzata per il periodo dal 21 luglio 1998 al 20 luglio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Conad del Tirreno, con sede in Pistoia e unita' di Monastir (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di 82 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Conad del Tirreno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26926 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Abb Servomotors, con sede in Milano e unita' di Asti, frazione St. Portacomaro (Asti), per un massimo di 40 dipendenti, per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza dal 4 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26928 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Manifattura di Ferno (Varese), con sede in Ferno (Varese) e unita' di Ferno (Varese), per un massimo di 102 dipendenti, per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza dal 12 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26929 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unita' di Marcianise (Caserta), per un massimo di 98 dipendenti, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza dal 10 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26930 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Industria Farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unita' di Roma e Guidonia Montecelio (Roma) per un massimo di 177 dipendenti, Todi (Perugia) per un massimo di 9 dipendenti, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 14 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza dal 15 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26932 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Loro & Parisini, con sede in Assago (Milano) e unita' di Assago (Milano), per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 29 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1998 con decorrenza dal 31 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26933 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Edile Orgosolo, con sede in Orgosolo (Nuoro) e unita' di Nuoro, per un massimo di 23 dipendenti, sede amministrativa - Orgosolo (Nuoro), per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 17 febbraio 1999 al 16 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza dal 17 febbraio 1999. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26934 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Marzoli, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) e unita' di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per un massimo di 220 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1999 con decorrenza dal 4 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26935 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Manifattura Cotoniera Monterosa, con sede in Milano e unita' di Laveno Mombello (Varese), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1999 con decorrenza dal 4 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26936 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foderauto Bruzia Monti, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unita' di Belvedere Marittimo (Cosenza), per un massimo di 290 dipendenti, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1999 con decorrenza dal 29 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26937 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno e unita' di Salerno, per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 9 marzo 1999 all'8 settembre 1999. Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1999 con decorrenza dal 9 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26938 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Standa S.p.a. (dal 26 febbraio 1999 Euridea S.p.a.), con sede in Basiglio (Milano) e unita' di Moncalieri (Torino), per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 19 gennaio 1998 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza dal 19 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26939 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della r.l. Coop. - Costruzioni Montaggi - CCM, con sede in Catania e unita' di Catania, per un massimo di 47 dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza dal 3 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26941 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.S.C. - Societa' sviluppo commerciale, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unita' di Bari, per un massimo di 77 dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza dal 1 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26942 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova FMI, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unita' di S. Marco Evangelista (Caserta), per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza dal 1 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26943 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie di Sicilia, con sede in Catania e unita' di Catania, per un massimo di 171 dipendenti, per il periodo dal 13 dicembre 1998 al 12 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza dal 13 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26944 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Marianna, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unita' di Ottaviano (Napoli), per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 17 maggio 1999 al 16 novembre 1999. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza dal 10 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26945 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesame - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, con sede in Catania e unita' di Catania (Cesame 1 e Cesame 2), per un massimo di 120 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1999 con decorrenza dal 4 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26946 del 6 agosto 1999, e' autorizzata per il periodo dal 1 marzo 1999 al 29 febbraio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alexandra Coster, con sede in Modena e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unita' (di cui 2 parttime da 20 ore a 12 ore), su un organico complessivo di n. 14 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alexandra Coster, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26948 del 6 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. S.A.L.P.A., con sede in Torino e unita' di Torino per un massimo di 39 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1999 al 13 ottobre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26949 del 6 agosto 1999, e' autorizzata per il periodo dal 1 giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede in Bari e cantieri in tutta la Puglia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 102 unita', su un organico complessivo di 105 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26950 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Panini, con sede in Modena e unita' di Modena, per un massimo di 90 dipendenti, per il periodo dal 23 marzo 1999 al 22 settembre 1999. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1999 con decorrenza dal 23 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26953 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, con sede in Carvico (Bergamo) e unita' di Carvico (Bergamo), per un massimo di 55 dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza dal 18 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26954 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me.Sca., con sede in Scarperia (Firenze) e unita' di Scarperia (Firenze), per un massimo di 35 dipendenti, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999. Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1999 con decorrenza dal 29 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26956 del 6 agosto 1999, e' autorizzata per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (La Spezia) e unita' di Modugno (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 46 unita', su un organico complessivo di 105 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti della Consorzio Liguria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26966 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. El.Te. Siciliana (dal 1 gennaio 1999 Sielte S.p.a.), con sede in Palermo e unita' di Sulmona (L'Aquila), per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 27 ottobre 1998 al 26 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1998 con decorrenza dal 27 ottobre 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 26149, limitatamente all'art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26967 del 6 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Svar - Appalti e vernici, con sede in Sabaudia (Latina) e unita' di Sabaudia (Latina) per un massimo di 42 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1999 al 13 novembre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 novembre 1999 al 13 maggio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26968 del 6 agosto 1999, e' autorizzata per il periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nadia mode, con sede in Villa Latina (Frosinone) e unita' di Villa Latina (Frosinone), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 42 unita', su un organico complessivo di 45 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Nadia mode, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26969 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Val d'Adige, con sede in S. Anna di Vallarsa (Trento) e unita' di S. Anna - localita' Sega, 8 - Vallarsa (Trento), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1998 con decorrenza dal 23 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 ottobre 1998, n. 25163, limitatamente all'art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.