Presa d'atto dell'ordinanza TAR-Lazio n. 1023/99 di sospensione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 (in supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998). Sospensione protocollo di intesa. (Ordinanza n. 34).(GU n.219 del 17-9-1999)
Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina: 1) e' sospesa, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e nelle more definizione del contenzioso amministrativo, l'efficacia del protocollo di intesa stipulato in data 27 novembre 1998 con la societa' Puglia recuperi di Clemente Giuseppe Carlo titolare dell'impianto di recupero sito in Altamura; 2) e' fatto obbligo alla societa' di provvedere alla data di notifica del presente provvedimento alla sospensione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per il recupero nell'impianto di Altamura dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione. Il presente provvedimento e' notificato per l'esecuzione alla societa' Puglia recuperi di Clemente Giuseppe Carlo di Altamura. E' altresi' notificata per i provvedimenti di competenza e per ogni opportuna diffusione al Presidente della provincia di Bari, per l'attivita' di vigilanza e controllo al sindaco di Altamura ed al presidente della provincia di Bari, alla regione Puglia assessorato ambiente, al prefetto della provincia di Bari. E' inviata inoltre al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle provincie pugliesi. Il presente provvedimento e' pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.