Autorizzazione di strutture sanitarie a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla.(GU n.221 del 20-9-1999)
IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visti il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 ed il decreto direttoriale 22 dicembre 1998, concernenti l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla; Considerato l'aumento del numero di richieste di vaccinazioni antiamarilliche, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e' verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione antiamarillica per l'ingresso sul loro territorio; Riconosciuta l'opportunita' di estendere tale autorizzazione anche alla Azienda unita' sanitaria locale n. 1 della regione Abruzzo, alla Azienda unita' sanitaria locale di Forli', alla Azienda unita' sanitaria locale di Rimini - regione Emilia-Romagna, al Centro per le malattie tropicali dell'Ospedale Sacro Cuore, Negrar - regione del Veneto, alla Azienda unita' sanitaria locale n. 4 della regione Toscana, alla Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" della regione Friuli-Venezia Giulia, alla Azienda unita' sanitaria locale n. 3 della regione Siciliana, al Centro diagnostico italiano (CDI) S.p.a. di Milano; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 e con il decreto direttoriale 22 dicembre 1998 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti presidi sanitari: 1) Azienda unita' sanitaria locale. n. 1 della regione Abruzzo, presidio di Avezzano, presidio di Sulmona; 2) Azienda unita' sanitaria locale di Forli' - regione Emilia-Romagna, sede di Forli'; 3) Azienda unita' sanitaria locale di Rimini - regione Emilia-Romagna, sede di Rimini; 4) Centro per le malattie tropicali, Ospedale Sacro Cuore, Negrar (Verona); 5) Azienda unita' sanitaria locale n. 4 della regione Toscana, sede di Prato; 6) Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", sede di Udine; 7) Azienda unita' sanitaria locale n. 3 della regione Siciliana, sede di Catania; 8) Centro diagnostico italiano (CDI) S.p.a., sede di via Saint Bon, 20 - Milano. Roma, 31 agosto 1999 Il dirigente generale: Oleari