Vacanza di un posto di professore di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento(GU n.225 del 24-9-1999)
1) Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma nono, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento dell'Universita' degli studi di Udine, concernente il reclutamento del personale docente e ricercatore, emanato con decreto rettorale n. 428 del 31 maggio 1999, si comunica che presso l'Universita' degli studi di Udine e' vacante un posto di professore di prima fascia da coprire mediante trasferimento, come segue: Facolta' di scienze della formazione: un posto di professore di ruolo di prima fascia del settore scientificodisciplinare: M10A Psicologia generale. In ambito scientifico e' interesse della facolta' che siano sviluppate ricerche nel settore della psicologia generale ed in particolare nel settore della psicologia della percezione; nell'ambito didattico al docente saranno affidate le discipline del settore M10A e gli sara' richiesto di coordinare l'attivita' di docenza della facolta' nell'area psicologica. La valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati avverra' sulla base dei seguenti elementi: a) curriculum; b) titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa; c) pubblicazioni scientifiche. 2) Gli aspiranti al trasferimento dovranno inviare le domande direttamente al preside della facolta' di scienze della formazione entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3) Il candidato ha l'obbligo di inviare al preside della facolta', entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando, i seguenti documenti: a) domanda; b) curriculum; c) eventuali titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa; d) elenco delle pubblicazioni scientifiche. 4) Nella domanda di trasferimento l'aspirante deve dichiarare espressamente di aver prestato servizio da almeno un triennio nella sede universitaria di provenienza. 5) Il vincitore dovra' assicurare la propria collaborazione nelle attivita' di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del regolamento didattico d'Ateneo. 6) I professori trasferiti da altre sedi sono tenuti a risiedere stabilmente nella regione sede dell'Universita' e a svolgere l'attivita' didattica che la facolta' assegnera' loro, compatibilmente con il regime di impegno prescelto. L'obbligo della residenza si intende assolto nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province contermini ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento generale d'Ateneo; eventuali deroghe potranno essere concesse soltanto per il primo anno di servizio.