DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1999 

  Adeguamento  dei sistemi  informatici al  cambio di  data dell'anno
2000.
(GU n.226 del 25-9-1999)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato che  il "problema informatico dell'anno  2000" consiste
nell'incapacita'  di   molti  programmi   e  sistemi   informatici  e
computerizzati  di   utilizzare  e  gestire  correttamente   le  date
successive al 31 dicembre 1999;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 14
dicembre  1998 e  successive  modificazioni ed  integrazioni, con  il
quale,  presso la  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri, e'  stato
istituito il  comitato di studio  ed indirizzo per  l'adeguamento dei
sistemi  informatici e  computerizzati all'anno  2000 "Comitato  Anno
2000";
  Visto l'art. 19 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Sentito il  Comitato di Ministri  di cui al decreto  del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri  22  luglio  1999, nella  seduta  dell'8
settembre 1999;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
 1. Premessa.
  Il  problema del  cambio di  data dell'anno  2000 e'  conosciuto da
tempo nel  campo dell'informatica  (c.d. Millennium Bug)  e consiste,
come  e'   noto,  nell'inidoneita'  di  molti   programmi  e  sistemi
informatici e computerizzati ad utilizzare e gestire correttamente le
date successive  al 31 dicembre  1999. Cio'  in quanto gia  nei primi
anni  di utilizzazione  delle  tecnologie  dell'informazione il  dato
relativo   all'anno  veniva   codificato  in   campi  a   due  cifre,
considerando soltanto le  due cifre finali dell'anno  stesso (per cui
il campo "00" veniva inteso come 1900, "01" come 1901 ecc.).
  Fin  dall'inizio dell'"era  informatica"  gli  esperti del  settore
erano  consapevoli degli  inevitabili inconvenienti  cui la  codifica
dell'anno su campi  a due cifre avrebbe dato luogo  a fine secolo, ma
si   confidava  nel   fatto  che   il  progredire   delle  tecnologie
informatiche,  ed in  particolare la  disponibilita' di  memorie piu'
capienti   e   meno   costose,  avrebbe   consentito   di   risolvere
adeguatamente il problema.
  Peraltro,   solo  negli   anni   '90  e'   stata  acquisita   piena
consapevolezza  delle  possibili  conseguenze derivanti  dal  mancato
adeguamento dei sistemi al cambio di data.
  In  questo  contesto,  presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, in  data 14 dicembre  1998, e' stato istituito  un apposito
organismo, denominato "Comitato  Anno 2000", con compiti  di studio e
di indirizzo in materia.
  Successivamente, l'art. 19  della legge 17 maggio 1999,  n. 144, ha
previsto che  tale Comitato possa  richiedere dati e  informazioni ai
soggetti  pubblici e  privati inerenti  lo stato  di adeguamento  dei
sistemi  informatici e  computerizzati  all'anno 2000  e svolgere  le
necessarie attivita'  di rilevazione e sensibilizzazione.  A tal fine
la disposizione prevede anche che  i comitati provinciali per l'euro,
opportunamente  integrati -  che hanno  assunto la  denominazione CEP
2000 - collaborino, nell'ambito del  sistema delle prefetture, con il
Comitato Anno 2000.
  Infine, in data  22 luglio 1999, e' stato istituito  un Comitato di
Ministri con  il compito di  coordinare gli interventi  necessari per
far  fronte ai  disagi che  potranno verificarsi  in conseguenza  del
cambio di data dell'anno 2000.
2. Continuita' ed emergenza.
  In tutti  i Paesi tecnologicamente avanzati,  nel corso dell'ultimo
trimestre  dell'anno 1999,  si  intensificheranno le  azioni volte  a
verificare  il  definitivo  adeguamento  dei  sistemi  informatici  e
computerizzati.
  In ogni  caso e' necessario  predisporre i piani di  continuita' ed
emergenza per  la gestione delle conseguenze  derivanti dai possibili
malfunzionamenti,  tenendo anche  presenti le  lineeguida predisposte
dal   Comitato   Anno   2000,  disponibili   all'indirizzo   Internet
www.comitatoanno2000.it.
  Oltre a garantire la sicurezza delle persone, e' necessario che non
subiscano interruzioni ne' disfunzioni  i servizi fondamentali per la
collettivita'.
  Pertanto le amministrazioni,  nell'ambito delle proprie competenze,
assumeranno   tutte   le   iniziative  necessarie   affinche'   siano
assicurate:
  l'erogazione dei  servizi fondamentali quali, ad  esempio, energia,
telecomunicazioni,    poste,    distribuzione    dei    combustibili,
distribuzione dell'acqua potabile e  per uso industriale, smaltimento
dei rifiuti e delle acque, trasporti, sanita', sistema dei pagamenti,
finanza e credito, distribuzione alimentare, servizi di emergenza;
  la  sicurezza degli  stabilimenti in  generale, degli  stabilimenti
industriali e,  in particolar  modo, degli stabilimenti  che trattano
sostanze pericolose;
   la sicurezza dei luoghi pubblici.
  Le   amministrazioni,   pertanto,   predisporranno  un   piano   di
continuita' ed emergenza teso a  garantire la continuita' dei servizi
fondamentali e  la gestione degli  imprevisti, nonche' a  limitare le
eventuali conseguenze dannose.
  I  prefetti coordineranno  le  attivita' in  sede locale,  comprese
quelle connesse alla gestione unitaria di eventuali emergenze. A tali
fini  si avvarranno  anche dei  comitati provinciali  euro 2000  (CEP
2000).
  Le   amministrazioni  assumeranno   le  opportune   iniziative  nei
confronti degli enti e soggetti  vigilati affinche' sia assicurato il
rispetto degli  indirizzi della presente direttiva,  che e' destinata
anche alle  regioni e  agli enti  locali territoriali  come possibile
contributo alle  loro determinazioni  in materia, nel  rispetto della
propria autonomia.
   Roma, 10 settembre 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 21 settembre 1999
Registro n. 3, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 37