DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1999
Adeguamento dei sistemi informatici al cambio di data dell'anno 2000.(GU n.226 del 25-9-1999)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che il "problema informatico dell'anno 2000" consiste nell'incapacita' di molti programmi e sistemi informatici e computerizzati di utilizzare e gestire correttamente le date successive al 31 dicembre 1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' stato istituito il comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 "Comitato Anno 2000"; Visto l'art. 19 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Sentito il Comitato di Ministri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, nella seduta dell'8 settembre 1999; E m a n a la seguente direttiva: 1. Premessa. Il problema del cambio di data dell'anno 2000 e' conosciuto da tempo nel campo dell'informatica (c.d. Millennium Bug) e consiste, come e' noto, nell'inidoneita' di molti programmi e sistemi informatici e computerizzati ad utilizzare e gestire correttamente le date successive al 31 dicembre 1999. Cio' in quanto gia nei primi anni di utilizzazione delle tecnologie dell'informazione il dato relativo all'anno veniva codificato in campi a due cifre, considerando soltanto le due cifre finali dell'anno stesso (per cui il campo "00" veniva inteso come 1900, "01" come 1901 ecc.). Fin dall'inizio dell'"era informatica" gli esperti del settore erano consapevoli degli inevitabili inconvenienti cui la codifica dell'anno su campi a due cifre avrebbe dato luogo a fine secolo, ma si confidava nel fatto che il progredire delle tecnologie informatiche, ed in particolare la disponibilita' di memorie piu' capienti e meno costose, avrebbe consentito di risolvere adeguatamente il problema. Peraltro, solo negli anni '90 e' stata acquisita piena consapevolezza delle possibili conseguenze derivanti dal mancato adeguamento dei sistemi al cambio di data. In questo contesto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 14 dicembre 1998, e' stato istituito un apposito organismo, denominato "Comitato Anno 2000", con compiti di studio e di indirizzo in materia. Successivamente, l'art. 19 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha previsto che tale Comitato possa richiedere dati e informazioni ai soggetti pubblici e privati inerenti lo stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 e svolgere le necessarie attivita' di rilevazione e sensibilizzazione. A tal fine la disposizione prevede anche che i comitati provinciali per l'euro, opportunamente integrati - che hanno assunto la denominazione CEP 2000 - collaborino, nell'ambito del sistema delle prefetture, con il Comitato Anno 2000. Infine, in data 22 luglio 1999, e' stato istituito un Comitato di Ministri con il compito di coordinare gli interventi necessari per far fronte ai disagi che potranno verificarsi in conseguenza del cambio di data dell'anno 2000. 2. Continuita' ed emergenza. In tutti i Paesi tecnologicamente avanzati, nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 1999, si intensificheranno le azioni volte a verificare il definitivo adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati. In ogni caso e' necessario predisporre i piani di continuita' ed emergenza per la gestione delle conseguenze derivanti dai possibili malfunzionamenti, tenendo anche presenti le lineeguida predisposte dal Comitato Anno 2000, disponibili all'indirizzo Internet www.comitatoanno2000.it. Oltre a garantire la sicurezza delle persone, e' necessario che non subiscano interruzioni ne' disfunzioni i servizi fondamentali per la collettivita'. Pertanto le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assumeranno tutte le iniziative necessarie affinche' siano assicurate: l'erogazione dei servizi fondamentali quali, ad esempio, energia, telecomunicazioni, poste, distribuzione dei combustibili, distribuzione dell'acqua potabile e per uso industriale, smaltimento dei rifiuti e delle acque, trasporti, sanita', sistema dei pagamenti, finanza e credito, distribuzione alimentare, servizi di emergenza; la sicurezza degli stabilimenti in generale, degli stabilimenti industriali e, in particolar modo, degli stabilimenti che trattano sostanze pericolose; la sicurezza dei luoghi pubblici. Le amministrazioni, pertanto, predisporranno un piano di continuita' ed emergenza teso a garantire la continuita' dei servizi fondamentali e la gestione degli imprevisti, nonche' a limitare le eventuali conseguenze dannose. I prefetti coordineranno le attivita' in sede locale, comprese quelle connesse alla gestione unitaria di eventuali emergenze. A tali fini si avvarranno anche dei comitati provinciali euro 2000 (CEP 2000). Le amministrazioni assumeranno le opportune iniziative nei confronti degli enti e soggetti vigilati affinche' sia assicurato il rispetto degli indirizzi della presente direttiva, che e' destinata anche alle regioni e agli enti locali territoriali come possibile contributo alle loro determinazioni in materia, nel rispetto della propria autonomia. Roma, 10 settembre 1999 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti il 21 settembre 1999 Registro n. 3, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 37