Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.234 del 5-10-1999)
Con decreto ministeriale n. 26978 del 30 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco Industrie Meccaniche con sede in Narni (Terni) e unita' in Narni e ufficio, per un massimo di 114 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 ottobre 1998 al 1 aprile 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, n. 25856. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 2 aprile 1999 al 9 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26981 del 30 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapel con sede in Lugagnano Val d'Arda (Piacenza) e unita' in Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), per un massimo di 11 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1999 al 1 gennaio 2000. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 2 gennaio 2000 al 1 luglio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26982 del 30 agosto 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, con sede in Roma e unita' di Campobasso, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di 450 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26988 del 31 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco Industrie Meccaniche con sede in Narni (Terni) e unita' in Narni e ufficio, per un massimo di 114 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 luglio 1999 al 1 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26990 del 3 settembre 1999, a seguito dell'accertamento della causale di crisi aziendale intervenuta con decreto ministeriale datato 2 settembre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sotto indicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Socama 2000 ora Onama c/o Fiat Auto, con sede in Milano e unita' di Chivasso (Torino), Verrone (Vicenza), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 23 marzo 1992. Con decreto ministeriale n. 26991 del 3 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 30 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quick Italia, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Cesano Maderno (Milano), per un massimo di ventisei dipendenti, per il periodo dal 21 settembre 1998 al 13 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1998, con decorrenza 21 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26992 del 3 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 30 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnocontrol, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per un massimo di trentotto dipendenti, per il periodo dal 26 ottobre 1998 al 25 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998, con decorrenza 26 ottobrre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26993 del 3 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 30 agosto 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Roma, per un massimo di centoventi dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998, con decorrenza 1 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27001 del 10 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla SNC Capurro & Doro di Doro Emilio & C. con sede in Genova e unita' in Genova, per un massimo di 26 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 luglio 1999 al 15 gennaio 2000. La corresponsione del trattamento diposta di cui sopra e' prorogata dal 16 gennaio 2000 al 15 luglio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27002 del 10 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. API - Azienda Prefabbricati Industriali, con sede in Mirandola (Modena) e unita' in Mirandola (Modena), per un massimo di 27 dipendenti, San Giorgio di Nogaro (Udine) per un massimo di undici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 maggio 1999 al 30 ottobre 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 1 novembre 1999 al 30 aprile 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.