MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.234 del 5-10-1999)

  Con decreto ministeriale n. 26978 del 30 agosto 1999, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Bosco  Industrie Meccaniche  con
sede in Narni (Terni) e unita' in  Narni e ufficio, per un massimo di
114  dipendenti, e'  autorizzata  la  corresponsione del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 2  ottobre  1998 al  1
aprile 1999.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
26 febbraio 1999, n. 25856.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 2
aprile 1999 al 9 luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26981 del 30 agosto 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Sapel  con sede in  Lugagnano Val
d'Arda (Piacenza) e unita' in Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), per un
massimo  di  11  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1999
al 1 gennaio 2000.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 2
gennaio 2000 al 1 luglio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale   n.  26982  del  30   agosto  1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 febbraio 1999 al  31 gennaio 2000,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Cesari Aimone
Ferroviaria, con sede in Roma e  unita' di Campobasso, per i quali e'
stato  stipulato un  contratto  di solidarieta'  che stabilisce,  per
dodici mesi,  la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da  38 ore
settimanali a  25 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di
450 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di cui  sopra,  in  favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale 8  febbraio 1996  in premessa indicato,  registrato alla
Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26988 del 31 agosto 1999, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Bosco  Industrie Meccaniche  con
sede in Narni (Terni) e unita' in  Narni e ufficio, per un massimo di
114  dipendenti, e'  autorizzata  la  corresponsione del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 10  luglio  1999 al  1
luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 26990 del 3 settembre  1999, a seguito
dell'accertamento della  causale di  crisi aziendale  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato 2  settembre  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti interessati  addetti
alla  unita' di  mensa aziendale  sotto indicata,  limitatamente alle
giornate in  cui vi  e' stato  l'intervento della  Cassa integrazione
guadagni  ordinaria o  straordinaria, presso  la societa'  appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a.  Socama 2000 ora Onama c/o Fiat
Auto,  con sede  in Milano  e  unita' di  Chivasso (Torino),  Verrone
(Vicenza), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 23 marzo 1992.
  Con decreto ministeriale  n. 26991 del 3 settembre  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato  30  agosto  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Quick
Italia,  con sede  in  Cesano  Maderno (Milano)  e  unita' di  Cesano
Maderno  (Milano), per  un  massimo di  ventisei  dipendenti, per  il
periodo dal 21 settembre 1998 al 13 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 26  ottobre 1998, con decorrenza 21
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 26992 del 3 settembre  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato  30  agosto  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.
Tecnocontrol, con sede in Grumo  Nevano (Napoli) e unita' di Pozzuoli
(Napoli), per un massimo di  trentotto dipendenti, per il periodo dal
26 ottobre 1998 al 25 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998, con decorrenza 26
ottobrre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 26993 del 3 settembre  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato  30  agosto  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.,
con sede  in Bologna e unita'  di Roma, per un  massimo di centoventi
dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  7 agosto  1998, con  decorrenza 1
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 27001  del 10 settembre 1999, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla SNC Capurro & Doro di  Doro Emilio &
C.  con sede  in Genova  e unita'  in Genova,  per un  massimo di  26
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  16 luglio  1999 al  15
gennaio 2000.
  La corresponsione del trattamento diposta di cui sopra e' prorogata
dal 16 gennaio 2000 al 15 luglio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 27002  del 10 settembre 1999, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. API -  Azienda Prefabbricati
Industriali, con  sede in  Mirandola (Modena)  e unita'  in Mirandola
(Modena),  per un  massimo di  27 dipendenti,  San Giorgio  di Nogaro
(Udine)  per  un massimo  di  undici  dipendenti, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 maggio 1999 al 30 ottobre 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 1 novembre 1999 al 30 aprile 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.