GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999 

  Autorizzazione  n. 1/1999  al  trattamento dei  dati sensibili  nei
rapporti di lavoro.
(GU n.232 del 2-10-1999)

                             IL GARANTE
  In data odierna,  con la partecipazione del  prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in  particolare, l'art. 22,  comma 1, della citata  legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a rivelare  l'origine razziale  ed etnica, le  convinzioni religiose,
filosofiche o  di altro genere,  le opinioni politiche,  l'adesione a
partiti,  sindacati,  associazioni   od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Visto  lart. 22,  comma  3  e comma  3-bis,  della medesima  legge,
rispettivamente  modificato  e  introdotto dall'art.  5  del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
  Considerato che  i soggetti privati  e gli enti  pubblici economici
possono  trattare  tali dati  solo  previa  autorizzazione di  questa
Autorita' e con il consenso scritto degli interessati;
  Considerato che il Garante puo' rilasciare le autorizzazioni, anche
d'ufficio,  nei confronti  di singoli  titolari o,  con provvedimenti
generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art.
41, comma 7, legge n. 675/1996, come sostituito dall'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Vista l'autorizzazione  del Garante  adottata il 30  settembre 1998
relativa al trattamento dei dati  "sensibili" nei rapporti di lavoro,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  il 1
ottobre 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1999;
  Visti  i  risultati  positivi   conseguiti  con  le  autorizzazioni
generali numeri  1/1997 e  1/1998, che  sono risultate  uno strumento
idoneo per prescrivere  ed uniformare le misure e  gli accorgimenti a
garanzia  degli  interessati,  tenendo  conto  dei  diritti  e  degli
interessi  meritevoli  di  tutela   degli  operatori  che  verrebbero
penalizzati  dalla  necessaria  richiesta  di  singoli  provvedimenti
autorizzatori;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno   rilasciare  nuove  autorizzazioni
generali  anche  al  fine  di  proseguire  la  semplificazione  degli
adempimenti che  la legge  n. 675/1996 pone  a carico  di determinate
categorie   di  titolari,   nonche'   di   assicurare  una   migliore
funzionalita'   dell'ufficio  del   Garante  e   di  armonizzare   le
prescrizioni   da  impartire   con  le   autorizzazioni,  alla   luce
dell'esperienza maturata;
  Vista la  legge 5 febbraio 1999,  n. 25, che stabilisce  il termine
del 27 febbraio  2000 per l'emanazione di  alcuni decreti legislativi
finalizzati  a completare  la  disciplina sulla  protezione dei  dati
personali in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE;
  Ritenuto   pertanto  opportuno   rilasciare  nuove   autorizzazioni
provvisorie a tempo determinato, in conformita' a quanto previsto dal
regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'ufficio di  questa autorita' emanato con  decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Ritenuta la  necessita' che anche le  nuove autorizzazioni prendano
in considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie di dati,
di  interessati   e  di  destinatari  della   comunicazione  e  della
diffusione, nonche' il  periodo di conservazione dei  dati stessi, in
quanto  la disciplina  di tali  aspetti  e' prevista  dalla legge  n.
675/1996   ai  fini   dell'applicazione   delle  norme   sull'esonero
dall'obbligo della  notificazione e sulla  notificazione semplificata
(art. 7, comma 5-quater);
  Considerata  la  necessita'  di  garantire il  rispetto  di  alcuni
principi volti  a ridurre al minimo  i rischi di danno  o di pericolo
che i trattamenti  potrebbero comportare per i diritti  e le liberta'
fondamentali,  nonche'  per la  dignita'  delle  persone, specie  per
quanto  riguarda la  riservatezza e  l'identita' personale,  principi
valutati anche  sulla base delle raccomandazioni  adottate in materia
dal Consiglio d'Europa;
  Considerato che un elevato numero  di trattamenti di dati sensibili
e'  effettuato  ai  fini   dell'adempimento  di  obblighi  contabili,
retributivi,  previdenziali,  assistenziali, fiscali  e  assicurativi
nell'ambito dei rapporti di lavoro,  e che e' pertanto necessario che
tali  trattamenti formino  oggetto di  un'autorizzazione generale  ai
sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
  Visto l'art. 35 della legge  n. 675/1996 che sanziona penalmente la
violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
previsto dall'art.  15, comma 2,  della legge n. 675/1996  e adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
  Visto  l'art. 14  del decreto  del Presidente  della Repubblica  31
marzo 1998, n. 501;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste  le   osservazioni  dell'ufficio  formulate   dal  segretario
generale ai sensi  dell'art. 7, comma 2, lettera a),  del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Relatore il prof. Stefano Rodota';
                              Autorizza
  il  trattamento dei  dati sensibili  di cui  all'art. 22,  comma 1,
della legge  n. 675/1996, finalizzato  alla gestione dei  rapporti di
lavoro, alle condizioni di seguito indicate.
 1) Ambito di applicazione.
  La presente autorizzazione e' rilasciata senza richiesta di parte:
  a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle
associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro
o che  utilizzano prestazioni  lavorative anche atipiche,  parziali o
temporanee  ai sensi  della  legge  24 giugno  1997,  n.  196, o  che
comunque conferiscono un incarico  professionale alle figure indicate
al successivo punto 2, lettere b) e c);
  b)  ad organismi  paritetici e  ad altri  organismi che  gestiscono
osservatori  in  materia  di  lavoro,  previsti  dalle  leggi,  dalla
normativa  comunitaria, dai  regolamenti o  dai contratti  collettivi
anche aziendali.
  L'autorizzazione  riguarda  anche  l'attivita'  svolta  dal  medico
competente  in  materia di  igiene  e  di  sicurezza del  lavoro,  in
qualita' di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui
alla lettera a) o di strutture convenzionate.
 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:
  a)  a   lavoratori  dipendenti,  anche  se   prestatori  di  lavoro
temporaneo o in  rapporto di tirocinio, apprendistato  e formazione e
lavoro,  ovvero  ad  associati   anche  in  compartecipazione  e,  se
necessario  in  base ai  punti  3)  e  4),  ai relativi  familiari  e
conviventi;
  b)   a   consulenti  e   a   liberi   professionisti,  ad   agenti,
rappresentanti e mandatari;
  c) a soggetti che  effettuano prestazioni coordinate e continuative
o ad  altri lavoratori autonomi  in rapporto di collaborazione  con i
soggetti di cui al punto 1);
  d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle
lettere precedenti;
  e) a  persone fisiche che  ricoprono cariche sociali  nelle persone
giuridiche, negli enti,  nelle associazioni e negli  organismi di cui
al punto 1);
  f) a  terzi danneggiati nell'esercizio dell'attivita'  lavorativa o
professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.
 3) Finalita' del trattamento.
  Il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:
  a) per adempiere o per  esigere l'adempimento di specifici obblighi
o per eseguire  specifici compiti previsti da  leggi, dalla normativa
comunitaria da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali,
in particolare  ai fini  del rispetto della  normativa in  materia di
previdenza ed assistenza anche integrativa,  o in materia di igiene e
sicurezza del lavoro o della popolazione, nonche' in materia fiscale,
di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
  b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformita' alla
legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della
contabilita'  o della  corresponsione  di  stipendi, assegni,  premi,
altri emolumenti, liberalita' o benefici accessori;
  c) per il perseguimento delle  finalita' di salvaguardia della vita
o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo;
  d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo
in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o nelle procedure
di arbitrato e di conciliazione  nei casi previsti dalle leggi, dalla
normativa comunitaria,  dai regolamenti  o dai  contratti collettivi,
sempreche', qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere sia di rango
pari a quello dell'interessato;
  e)   per  l'esercizio   del   diritto  di   accesso  ai   documenti
amministrativi, nel  rispetto di quanto  stabilito dalle leggi  e dai
regolamenti in materia;
  f)   per  adempiere   ad   obblighi  derivanti   da  contratti   di
assicurazione  finalizzati alla  copertura dei  rischi connessi  alla
responsabilita'  del datore  di  lavoro  in materia  di  igiene e  di
sicurezza  del lavoro  e  di  malattie professionali  o  per i  danni
cagionati   a  terzi   nell'esercizio  dell'attivita'   lavorativa  o
professionale;
    g) per garantire le pari opportunita'.
 4) Categorie di dati.
  Il  trattamento   puo'  avere  per  oggetto   i  dati  strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto
3), e in particolare:
  a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose,
filosofiche o di  altro genere, ovvero l'adesione  ad associazioni od
organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti
la  fruizione di  permessi e  festivita'  religiose o  di servizi  di
mensa,  nonche' la  manifestazione,  nei casi  previsti dalla  legge,
dell'obiezione di coscienza;
  b) nell'ambito  dei dati idonei  a rivelare le  opinioni politiche,
l'adesione  a partiti,  sindacati, associazioni  od organizzazioni  a
carattere  politico o  sindacale, i  dati concernenti  l'esercizio di
funzioni pubbliche e di incarichi politici (sempreche' il trattamento
sia effettuato  ai fini della fruizione  di permessi o di  periodi di
aspettativa riconosciuti dalla legge  o, eventualmente, dai contratti
collettivi  anche aziendali),  ovvero  l'organizzazione di  pubbliche
iniziative, nonche' i  dati inerenti alle attivita'  o agli incarichi
sindacali, ovvero  alle trattenute per  il versamento delle  quote di
servizio sindacale  o delle  quote di  iscrizione ad  associazioni od
organizzazioni politiche o sindacali;
  c) nell'ambito  dei dati idonei  a rivelare  lo stato di  salute, i
dati  raccolti   in  riferimento  a  malattie   anche  professionali,
invalidita',  infermita', gravidanza,  puerperio  o allattamento,  ad
infortuni,  ad  esposizioni  a   fattori  di  rischio,  all'idoneita'
psicofisica  a svolgere  determinate  mansioni  o all'appartenenza  a
categorie protette.
 5) Modalita' di trattamento.
  Fermi  restando gli  obblighi previsti  dagli articoli  9, 15  e 17
della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza
e i  limiti posti  ai trattamenti automatizzati  volti a  definire il
profilo o la personalita' degli  interessati, il trattamento dei dati
sensibili deve  essere effettuato  unicamente con logiche  e mediante
forme  di   organizzazione  dei  dati  strettamente   correlate  agli
obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto 3).
  Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto
dell'interessato   e   di   informare  l'interessato   medesimo,   in
conformita' a quanto  previsto dagli articoli 10 e 22  della legge n.
675/1996.
 6) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e) della  legge n. 675/1996, i dati  sensibili possono essere
conservati  per un  periodo  non superiore  a  quello necessario  per
adempiere agli obblighi  o ai compiti di cui al  punto 3), ovvero per
perseguire le  finalita' ivi menzionate.  A tal fine,  anche mediante
verifiche periodiche, deve essere verificata costantemente la stretta
pertinenza e  la non  eccedenza dei dati  rispetto al  rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati.
 7) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  sensibili  possono  essere comunicati  e,  ove  necessario
diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti
o alle finalita'  di cui al punto 3), a  soggetti pubblici o privati,
ivi  compresi organismi  sanitari,  casse e  fondi  di previdenza  ed
assistenza   sanitaria  integrativa   anche  aziendale,   agenzie  di
intermediazione,   associazioni   di   datori   di   lavoro,   liberi
professionisti, societa' esterne titolari  di un autonomo trattamento
di dati e familiari dell'interessato.
  Ai sensi  dell'art. 23, comma  4, della  legge n. 675/1996,  i dati
idonei a rivelare lo stato di  salute possono essere diffusi, solo se
necessario per  finalita' di prevenzione, accertamento  o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
  I  dati idonei  a  rivelare  la vita  sessuale  non possono  essere
diffusi.
 8) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari  dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito   di
applicazione  della   presente  autorizzazione  non  sono   tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  autorita',
qualora il  trattamento che si  intende effettuare sia  conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le richieste  di autorizzazione  pervenute o che  perverranno anche
successivamente  alla data  di adozione  del presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante  non   prendera'   in   considerazione  richieste   di
autorizzazione  per trattamenti  da effettuarsi  in difformita'  alle
prescrizioni   del  presente   provvedimento,  salvo   che  il   loro
accoglimento sia giustificato da  circostanze del tutto particolari o
da   situazioni   eccezionali    non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
 9) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da norme  di  legge  o  di
regolamento,  ovvero dalla  normativa  comunitaria, che  stabiliscono
divieti o  limiti in materia di  trattamento di dati personali  e, in
particolare, dalle disposizioni contenute:
  a) nell'art.  8 della legge  20 maggio 1970,  n. 300, che  vieta al
datore  di lavoro  ai fini  dell'assunzione e  nello svolgimento  del
rapporto di lavoro,  di effettuare indagini, anche a  mezzo di terzi,
sulle  opinioni  politiche,  religiose o  sindacali  del  lavoratore,
nonche'   su  fatti   non   rilevanti  ai   fini  della   valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore;
  b) nell'art.  6 della  legge 5  giugno 1990, n.  135, che  vieta ai
datori di lavoro  lo svolgimento di indagini volte  ad accertare, nei
dipendenti o  in persone prese in  considerazione per l'instaurazione
di   un   rapporto  di   lavoro,   l'esistenza   di  uno   stato   di
sieropositivita';
  c) nelle norme in materia di  pari opportunita' o volte a prevenire
discriminazioni.
 10) Efficacia temporale.
  La presente autorizzazione  ha efficacia a decorrere  dal 1 ottobre
1999, fino al 30 settembre 2000.
  La   presente  autorizzazione   sara'  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 settembre 1999
                                               Il Presidente: Rodota'