MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 4 agosto 1999, n. 9 

  Settore ovino:  modalita' di applicazione  del premio a  favore dei
produttori di carni ovicaprine.
(GU n.235 del 6-10-1999)
 
 Vigente al: 6-10-1999  
 

                                  Agli      assessorati     regionali
                                  all'agricoltura
                                  All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi   nel  mercato  agricolo
                                  (A.I.M.A.)
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Dipartimento servizi veterinari
                                  Alle organizzazioni professionali
  Con la presente circolare,  che integra e sostituisce relativamente
alla sezione II  - settore ovino e  caprino la circolare n.  1 del 23
gennaio  1999, si  forniscono tutte  le indicazioni  e i  chiarimenti
necessari per la prosecuzione della  gestione nazionale del regime di
premio a  favore dei produttori  di carni ovicaprine  in applicazione
del regolamento C.E. n. 2467/98.
  I premi di cui alla  presente circolare rimangono assoggettati alle
disposizioni del  regolamento CEE  n. 3508/92  del Consiglio,  del 27
novembre 1992, con  il quale e' stato istituito  un sistema integrato
di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla
direttiva  del Consiglio  92/102/CEE, del  27 novembre  1992, con  la
quale sono state  impartite disposizioni relative all'identificazione
e alla registrazione del gregge.
  Si  reputa  opportuno anche  disciplinare  tutte  le operazioni  di
registrazione  dei  richiedenti  il  premio  e  di  individuazione  e
controllo degli animali,  e quanto altro necessario  ad una immediata
osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei
regolamenti  di  applicazione  della  Commissione  n.  3887/92  e  n.
1678/98.
  Possono  beneficiare  dei  contributi comunitari  esclusivamente  i
responsabili  di  aziende,  cosi'   come  definiti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica del 30  aprile 1996, n. 317, e successive
modifiche,  in  possesso  di  partita IVA,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni in materia, e  di regolare iscrizione all'anagrafe delle
aziende zootecniche.
  1.Presentazione delle  domande di  premio e  di premiosupplementare
previsto dal regolamento CEE 1323/90.
  Possono beneficiare del  premio i produttori che  siano in possesso
di diritti al premio alla data di presentazione della domanda.
  Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra e del
premio supplementare  previsto dal regolamento CEE  n. 1323/90 devono
essere presentate dai produttori, cosi'  come definiti all'art. 1 del
regolamento CEE n. 3493/90.
  Le  domande   devono  essere   compilate  su  modello   stampato  e
distribuito  a cura  dell'Azienda  di Stato  per  gli interventi  nel
mercato agricolo - A.I.M.A. L'A.I.M.A. puo' accettare solo le domande
redatte su moduli conformi e relativi alla campagna corrente.
  Salvo  casi   eccezionali,  per  l'autentica  della   firma  si  fa
riferimento alle norme stabilite dalle leggi n. 127/1997, n. 191/1998
e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
  Comunque  l'A.I.M.A., nell'ambito  della sua  autonomia funzionale,
prevede diverse  forme di  identificazione e  di responsabilizzazione
dei sottoscrittori.
  Le associazioni  dei produttori presentano domanda  unica con firma
autenticata di tutti gli aderenti  che rispondano alla definizione di
produttore  su  modello   prestampato  dall'A.I.M.A.  recante  moduli
suppletivi riportanti la composizione dell'associazione stessa.
  Per   l'eventuale  acquisizione   della  certificazione   antimafia
l'A.I.M.A. provvedera'  a conformarsi  alle disposizioni  del decreto
del  Presidente della  Repubblica n.  252 del  3 giugno  1998 recante
norme per  la semplificazione  dei procedimenti relativi  al rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
  Coloro che  intendono richiedere  il premio supplementare  ai sensi
del regolamento CEE n. 1323/90,  le cui aziende ricadano parzialmente
e comunque per almeno il 50% in zone svantaggiate cosi' come definite
dalla direttiva CEE n. 75/268, articoli  3, 4 e 5, debbono presentare
domanda di compensazione  al reddito. La domanda  di compensazione al
reddito deve essere redatta secondo le disposizioni impartite entro i
termini prescritti dalla specifica  normativa e dallo stesso soggetto
(persona fisica/giuridica)  che presenta la domanda  di premio, salvo
casi  particolari   debitamente  motivati  e  documentati.   Anche  i
produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti
a presentare  la domanda  di compensazione  al reddito  riportando la
porzione di  superficie da  essi utilizzata, evidenziando  la colonna
"casi particolari" ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo
proprietario delle superfici in causa.
  Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il
5 gennaio  e le ore  18 del 25  gennaio in originale,  all'A.I.M.A. -
casella  postale n.  2280 Roma  AD,  a mezzo  raccomandata postale  o
mediante    consegna   effettuata    direttamente   agli    sportelli
dell'A.I.M.A.  -  Via  Palestro,  81   -  00185  Roma,  ed  in  copia
all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.
  Le  domande di  premio  riguardanti  meno di  10  pecore e/o  capre
debbono essere respinte.
 2. Animali ammissibili al premio.
  a)  Il premio  puo'  essere erogato  per le  pecore  e/o capre  che
rispondano alla definizione di cui  all'art. 1 del regolamento CEE n.
3493/90, e cioe' "tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che
abbiano partorito  almeno una volta o  che abbiano almeno 12  mesi di
eta'".  Sono  ammissibili  al beneficio  dell'aiuto  comunitario  gli
animali  in  possesso di  tali  requisiti  entro l'ultimo  giorno  di
permanenza   obbligatoria  in   azienda  (100   giorni  a   decorrere
dall'ultimo giorno utile compreso  per la presentazione della domanda
prevista al  paragrafo precedente) e che  sono debitamente registrati
sull'apposito  registro previsto  dal  decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 317 del  30 aprile 1996 e dalla circolare  n. 11 del 14
agosto 1996 del Ministero della sanita'.
 3. Calcolo del premio.
  L'importo del premio da erogare viene calcolato:
  1) per i produttori di  agnelli pesanti, individuati tra coloro che
non commercializzino latte o prodotti lattierocaseari a base di latte
di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;
  2) per i produttori di  agnelli leggeri, individuati tra coloro che
commercializzino latte di pecora o  prodotti derivati, sulla base del
premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.
 4. Transumanza.
  I  produttori  la  cui  azienda ricada  nelle  situazioni  previste
dall'art.  3,  paragrafo  1,  del regolamento  CEE  n.  2385/91,  che
delimita le  zone di pianura  ove risiedono le aziende  armentizie il
cui   gregge  per   tradizione  effettua   la  transumanza   in  zona
svantaggiata per un  periodo di almeno novanta  giorni consecutivi, e
che  intendano   richiedere  il   premio  supplementare  di   cui  al
regolamento CEE  n. 1323/90,  sono tenuti a  corredare la  domanda di
premio  con certificazione,  rilasciata  dalle  autorita' locali  e/o
regionali,  che attesti  la presenza  del  gregge per  il periodo  di
novanta giorni succitati in tali zone; le certificazioni in argomento
dovranno    riferirsi    alle     due    precedenti    campagne    di
commercializzazione.
  In  assenza  della  documentazione  citata, il  premio  di  cui  al
regolamento CEE n. 1323/90 non puo essere erogato.
 5. Avvio all'ingrasso.
  Qualora  i produttori  di agnelli  leggeri intendano  avvalersi del
disposto dell'art.  5, paragrafo  4, del  regolamento CE  n. 2467/98,
vale a  dire prevedano  di portare all'ingrasso  almeno il  40% degli
agnelli  nati nelle  proprie aziende,  al fine  di ottenere  carcasse
pesanti,  per  le  quali  i  premi devono  essere  adeguati  al  100%
dell'importo erogabile, devono presentare regolare domanda di premio.
  In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed
agli  organismi   regionali  di  controllo  dichiarazioni   di  avvio
all'ingrasso distinte  per singola  partita, che, redatte  su modelli
prestampati dall'A.I.M.A.,  possono essere trasmesse dal  15 novembre
precedente l'anno  per il  quale e'  richiesto il  premio sino  al 14
novembre dell'anno inerente la campagna in corso.
  Le partite di agnelli devono  essere tenute all'ingrasso per almeno
quarantacinque  giorni dopo  lo svezzamento  e devono  raggiungere il
peso medio minimo per agnello di 25 kg.
  Nella  fattispecie,  in base  a  quanto  previsto dalla  normativa'
comunitaria, le partite di  agnelli avviate all'ingrasso, non possono
essere spostate in altra azienda.
  Con la presente circolare,  che integra e sostituisce relativamente
alla sezione II  - Settore ovino e  caprino la circolare n.  1 del 23
gennaio  1999, si  forniscono tutte  le indicazioni  e i  chiarimenti
necessari per la prosecuzione della  gestione nazionale del regime di
premio a  favore dei produttori  di carni ovicaprine  in applicazione
del regolamento C.E. n. 2467/98.
  I premi di cui alla  presente circolare rimangono assoggettati alle
disposizioni del  regolamento CEE  n. 3508/92  del Consiglio,  del 27
novembre 1992, con  il quale e' stato istituito  un sistema integrato
di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla
direttiva del  Consiglio n. 92/102/CEE  del 27 novembre 1992,  con la
quale sono state  impartite disposizioni relative all'identificazione
e alla registrazione del gregge.
  Si  reputa  opportuno anche  disciplinare  tutte  le operazioni  di
registrazione  dei  richiedenti  il  premio  e  di  individuazione  e
controllo degli animali,  e quanto altro necessario  ad una immediata
osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei
regolamenti  di  applicazione  della  Commissione  n.  3887/92  e  n.
1678/98.
  Possono  beneficiare  dei  contributi comunitari  esclusivamente  i
responsabili  di  aziende,  cosi'   come  definiti  dal  decreto  del
Presidente della  Repubblica n. 317  del 30 aprile 1996  e successive
modifiche,  in possesso  di partita  I.V.A., ai  sensi delle  vigenti
disposizioni in materia, e  di regolare iscrizione all'anagrafe delle
aziende zootecniche.
  Qualora   l'ingrasso  avvenga   al   di   fuori  dell'azienda   del
beneficiario, il  responsabile del centro di  ingrasso deve ottenere,
previa  richiesta,  il  riconoscimento  preliminare  dell'assessorato
all'agricoltura competente per territorio e deve impegnarsi:
  a  trasmettere  al  beneficiario  tutti i  dati  necessari  per  il
conseguimento del premio, in particolare:  luogo di ingrasso, data di
uscita  delle  partite,  peso  medio per  partita  uscita,  eventuale
perdita di agnelli con indicazione della causa;
   a sottoporsi ai controlli;
  qualora l'ingrasso  avvenga in diversi ovili,  a tenere aggiornata,
sulla base  dei dati comunicati  dagli ovili in questione,  un quadro
centralizzato degli  spostamenti giornalieri in entrata  ed in uscita
delle partite di  agnelli tenuti all'ingrasso nei  diversi ovili, con
l'indicazione del numero dei capi interessati.
  Qualora  l'ingrassatore non  adempia agli  obblighi prescritti,  il
riconoscimento  dell'azienda  all'ingrasso  verra'  revocato  per  la
campagna successiva a quella di constatazione dell'inadempienza.
  Le partite di agnelli messe all'ingrasso devono essere identificate
a norma  della direttiva  n. 92/102  del Consiglio  e ne  deve essere
redatto apposito registro.
  I  dichiaranti l'avvio  all'ingrasso  sono tenuti  ad istituire  un
apposito  registro nel  quale devono  essere riportati  tutti i  dati
relativi agli  agnelli da ingrassare, nonche'  i numeri ed i  tipi di
identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti
commerciali  dei  capi  oggetto  dell'aiuto  comunitario  cosi'  come
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.
  Al termine  dell'ingrasso di ogni partita  l'organismo regionale di
controllo e' tenuto  a redigere apposito verbale,  in triplice copia,
di  cui l'originale  deve essere  trasmesso all'A.I.M.A.  entro dieci
giorni  dall'uscita   della  relativa  partita,  copia   deve  essere
consegnata al produttore e  copia trattenuta dall'organismo regionale
di controllo stesso.
 6. Limiti individuali di diritti al premio.
  Il numero  dei premi  da corrispondere  per singolo  produttore non
puo'  superare  quello che  l'A.I.M.A.  ha  comunicato quale  "limite
individuale  al  premio",  fatta   salva  ogni  eventuale  successiva
assegnazione di  diritti provenienti dalla riserva  nazionale, oppure
acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per
affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.
  L'A.I.M.A., per ogni richiedente  l'aiuto comunitario, determina il
massimale  individuale  notificando  agli  interessati  le  eventuali
variazioni.
 7. Riserva nazionale.
  La gestione della riserva nazionale e' curata dall'A.I.M.A.
  I  diritti  al  premio   acquisiti  senza  compenso  nella  riserva
nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano
nei casi  specificati all'art. 7,  paragrafo 2 del regolamento  CE n.
2467/98,  secondo  le linee  guida  fornite  dall'ex Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
  I produttori che  intendano avvalersi della disposizione  di cui al
paragrafo  precedente  devono   presentare  all'A.I.M.A.  domanda  di
ottenimento   di   diritti   al   premio   su   modello   prestampato
dall'A.I.M.A.,  entro  e  non  oltre  le  ore  18  del  30  novembre,
motivandone la richiesta.
  L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare  agli interessati l'esito delle
richieste e l'eventuale numero di  diritti attribuiti entro i termini
di cui al penultimo comma del successivo punto 8.
 8. Trasferimenti dei diritti al premio.
  I  diritti al  premio, attribuiti  ad ogni  singolo produttore,  in
relazione  agli  aiuti  concessi nell'anno  di  riferimento,  possono
divenire  oggetto  di  trasferimento  tramite  rapporto  diretto  tra
produttori.
  L'A.I.M.A.,  nella gestione  della  riserva nazionale,  ha cura  di
tenere  una  contabilita'  per  i  diritti  acquisiti  nella  riserva
nazionale ai sensi del regolamento CE numero 2467/98.
  Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il
90%  dei  diritti, la  quota  non  utilizzata viene  riversata  nella
riserva nazionale, salvo i  casi prescritti all'art. 6-bis, paragrafo
2 del regolamento CEE n. 3567/92.
  A tal fine viene considerato utilizzo:
  a) il  numero di capi ritenuti  eleggibili al premio a  seguito dei
controlli amministrativi;
    b) la cessione temporanea, da parte del cedente;
  c)  il  numero   di  capi  riscontrato  a  controllo   in  caso  di
accertamento.
  Si precisa  inoltre che,  in caso  di cessione  temporanea, qualora
colui che riceve  i diritti non utilizzi almeno il  90% della quota a
propria disposizione, verranno ritirati  in via prioritaria i diritti
di   sua  proprieta'   e,   in  subordine,   anche  quelli   ricevuti
temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.
  I produttori che  hanno ottenuto dalla riserva  nazionale, a titolo
gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro
possesso,   salvo  casi   eccezionali  debitamente   giustificati  ed
autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni
civili successivi.
  Pertanto,  nel 2000  possono essere  trasferiti i  diritti ottenuti
dalla  riserva  nazionale  aventi  validita' per  la  campagna  1996;
restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle
campagne successive.
  Il produttore puo' cedere a  qualsiasi titolo la propria azienda, e
trasferire al successore  tutti i diritti al premio,  cosi' come puo'
trasferire  totalmente  o  parzialmente  i propri  diritti  senza  il
trasferimento dell'azienda,  o cedere  temporaneamente in tutto  o in
parte i propri diritti.
  La cessione temporanea puo'  riguardare soltanto anni civili interi
e almeno il  numero di animali precisato all'art. 7,  paragrafo 1 del
regolamento CEE n. 3567/92. Al termine di ciascun periodo di cessione
temporanea, che non puo' superare tre anni consecutivi, il produttore
recupera, salvo  in caso  di trasferimento  definitivo, tutti  i suoi
diritti per utilizzarli egli stesso  per almeno due anni consecutivi.
Se il  produttore non  utilizza almeno  il 90%  dei suoi  diritti nel
corso di ciascuno  dei due anni suddetti, lo Stato  membro, tranne in
casi eccezionali debitamente motivati, ritira  anno per anno la quota
dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale.
  In   caso  di   trasferimento   di   diritti  senza   trasferimento
dell'azienda, il 10% dei diritti trasferiti deve essere versato senza
alcun  compenso alla  riserva nazionale,  per essere  poi distribuito
gratuitamente ai produttori che  presentino domanda di ottenimento di
diritti al premio con le modalita' sopra descritte.
  In  caso di  trasferimento  dei diritti  tra  aderenti alla  stessa
associazione,  le disposizioni  di  cui al  comma  precedente non  si
applicano, purche' vengano  rispettate da parte dei  soci le seguenti
condizioni:
  continuare ad  essere aderenti dell'associazione almeno  per le tre
campagne  successive a  quella per  la quale  e' stato  notificato il
trasferimento;
  avere lo status di produttore  ai sensi dell'art. 1 del regolamento
CEE  n. 3493/90  e soddisfare  gli obblighi  previsti all'art.  2 del
regolamento CEE n. 2385/91.
  Tuttavia,  qualora   nel  corso  di  detto   periodo  triennale  il
produttore   cedente   trasferisca   ad   altro   produttore   membro
dell'associazione  la   propria  azienda  e  l'insieme   dei  diritti
restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano.
  Il mancato rispetto di una  sola delle predette condizioni comporta
il recupero  da parte  dell'A.I.M.A. del 10%  dei diritti  ceduti che
verranno riversati  nella riserva nazionale, fatte  salve le cessioni
effettuate fino alla  campagna 1999 che comportano il  ritiro del 15%
dei diritti ceduti.
  Il numero minimo dei diritti al  premio che puo' formare oggetto di
un  trasferimento  parziale  senza trasferimento  dell'azienda  o  di
cessione temporanea e' fissato a:
   10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti;
  5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio.
  Per i produttori  che detengano meno di 20 diritti  non e' previsto
alcun numero minimo.
  I  trasferimenti  dei diritti  al  premio,  come pure  le  cessioni
temporanee,  non possono  diventare  effettivi  prima della  notifica
congiunta all'A.I.M.A. da  parte del produttore che  trasferisce e di
colui che riceve i diritti al premio.
  La  notifica deve  pervenire entro  il 30  novembre che  precede la
presentazione della  domanda di  premio, redatta su  apposito modello
prestampato dall'A.I.M.A.  e deve essere compilata  correttamente, in
caso  contrario  il  trasferimento  non  sara'  riconosciuto  valido.
L'A.I.M.A. puo' accettare solo le  domande redatte su moduli conformi
e relativi alla campagna corrente.
  I produttori  che utilizzino per  le loro attivita'  di allevamento
esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti
i loro  diritti ad altri, sono  assimilati al produttore che  vende o
trasferisce la propria azienda.
  L'A.I.M.A., nelle situazioni prese  in considerazione, determina il
nuovo  limite  massimo individuale  e  comunica  agli interessati  il
numero dei loro diritti al  premio entro i sessanta giorni successivi
al termine ultimo di presentazione delle notifiche.
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi  particolari  stabiliti  all'art.  12  del  regolamento  CEE  n.
3567/92.
 9. Controlli.
  L'A.I.M.A.   provvede  ad   effettuare  un   preliminare  controllo
amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:
  per  quelle  presentate  dalle   associazioni  dei  produttori  e/o
cooperative, il criterio di  ripartizione del capitale ovicaprino tra
i soci;
  la corrispondenza del numero di capi per i quali e' stato richiesto
il premio con il limite individuale in possesso del richiedente;
   la registrazione aziendale presso le A.S.L.
  Entro cento giorni a decorrere  dal termine ultimo di presentazione
delle domande previsto  al punto 1 ivi compreso  l'ultimo giorno, gli
organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi
in azienda, al  fine di accertare la situazione  reale dell'azienda e
dell'allevamento, nonche' la presenza  e la corretta compilazione del
registro aziendale.
  L'A.I.M.A. puo', nelle zone a  rischio, autorizzare i controllori a
contrassegnare  la   regione  frontale  degli   animali  controllati,
mediante l'utilizzo di vernici  atossiche corrispondenti ai requisiti
di legge. Comunque i controllori,  in caso di ragionevoli dubbi circa
la proprieta' degli animali possono autonomamente fare ricorso a tale
procedura.
  Gli  accertamenti  in  loco   si  effettuano  senza  preavviso  nei
confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il
10%.
  Qualora, ad  una prima  fase di  controllo risulti  difficoltoso il
reperimento  dell'azienda, il  controllore si  avvarra' del  disposto
dell'art. 6,  paragrafo 5,  del regolamento CEE  n. 3887/92,  e cioe'
dara'  preavviso non  superiore  a 48  ore  al titolare  dell'azienda
tramite telegramma.
  I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei
rischi tenuto conto delle innovazioni apportate al regolamento CEE n.
3887/92 con il regolamento CE n. 1678/98, ed in particolare:
    a) dell'ammontare dei premi;
  b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;
    c) delle dimensioni delle aziende;
  d) dell'esperienza  acquisita nel corso dei  controlli svolti negli
anni precedenti;
  e) di  ogni altro elemento che  possa dare luogo a  discordanze con
quanto dichiarato in domanda.
  Sono  ammessi  controlli al  di  fuori  del periodo  di  detenzione
obbligatoria del  bestiame solo nel  caso in cui siano  disponibili i
registri  di cui  all'art.  4 della  direttiva CEE  n.  92/102 e  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.
  La  percentuale  dei  controlli   da  svolgere,  soltanto  in  casi
eccezionali e debitamente motivati attraverso comunicazione ufficiale
da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame,
non puo' superare comunque il 50% di quella prescritta.
  Di ogni sopralluogo deve essere  redatto un dettagliato verbale sul
modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A.
  Nel verbale  dovra' essere chiaramente  indicato il nome  e cognome
del controllore, nonche' data e ora del controllo stesso.
  L'effettuazione del  controllo non esime i  produttori dai rispetto
dell'obbligo della osservanza del periodo di detenzione prescritto.
  Il produttore  o chi  ne fa le  veci puo'  avvalersi dellafacolta',
prescritta all'art.  12 del regolamento  n. 3887/92, di  indicare nel
verbale le proprie osservazioni  nell'apposito spazio del verbale, si
rammenta   che  detto   spazio  e'   riservato  esclusivamente   alle
annotazioni del produttore.
  Il verbale deve essere redatto in quadruplice copia: una copia deve
essere rilasciata  obbligatoriamente all'azienda visitata;  una copia
la  trattiene  l'organismo  di   controllo;  una  copia  deve  essere
trasmessa alla  A.S.L. territorialmente competente;  l'originale deve
essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.
  Qualora nel  corso del periodo  di detenzione, gli  animali vengono
spostati dal  luogo indicato in  domanda, i produttori sono  tenuti a
darne tempestiva  comunicazione: all'A.I.M.A. - Divisione  XIV carni,
via  Palestro  n.  81  -   00185  Roma;  all'organismo  regionale  di
controllo; alla A.S.L. competente per territorio.
  Dette  comunicazioni debbono  comunque  essere  effettuate entro  i
dieci   giorni  lavorativi   precedenti  allo   spostamento,  tramite
telegramma  e devono  indicare in  modo  completo il  luogo dove  gli
animali  verranno  spostati.   Comunicazioni  effettuate  in  maniera
difforme  da quanto  prescritto sia  come tempi,  luoghi e  forme non
saranno ritenute valide.
 10. Diminuzione numero animali.
  Qualora,  nel corso  del periodo  minimo di  detenzione, il  numero
degli animali per i quali e'  stato richiesto il premio sia diminuito
per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita del
gregge, secondo le indicazioni  contenute all'art. 11 del regolamento
CEE n.  3887/92, il richiedente  e' tenuto a informarne  per iscritto
l'A.I.M.A.  entro dieci  giorni  dalla  data in  cui  l'evento si  e'
verificato, motivando  la causa che  gli impedisce di  rispettare gli
impegni.  La  stessa informazione  va  inviata  anche agli  organismi
regionali di controllo e alla A.S.L. competente per territorio.
  Gli  allevatori  che  rilevano  delle  inesattezze  inserite  nella
propria  domanda  non  imputabile  a   dolo  o  colpa  grave  possono
comunicare   dette  inesattezze,   entro   dieci  giorni   lavorativi
successivi  al  loro  riscontro,  all'A.I.M.A.  ed  all'organismo  di
controllo  a  condizione  che   non  abbia  ricevuto  preventivamente
comunicazione  di controlli  sul posto  oppure segnalazioni  circa le
irregolarita' di cui trattasi.
  Queste ultime  comunicazioni non possono modificare  la sostanza di
quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione
delle  sanzioni  previste  dalla normativa  comunitaria  e  nazionale
vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi.
 11. Provvedimenti sanzionatori.
  L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti  necessari per i provvedimenti
da  adottare  a norma  delle  disposizioni  di  cui all'art.  10  del
regolamento CEE n. 3887/92.
  Qualora, nel corso  dei sopralluoghi in azienda, si  accerti che il
numero  degli animali  presenti risulti  inferiore rispetto  a quanto
dichiarato in  domanda senza che  si sia provveduto ad  effettuare le
dovute  comunicazioni  alle  autorita'  competenti,  si  provvede  di
ufficio:
  A)  nel  caso  di  domande riguardanti  al  massimo  venti  animali
l'importo unitario dell'aiuto e' diminuito:
  della percentuale corrispondente  all'eccedenza constatata, se essa
e' inferiore o uguale a due animali;
  della percentuale  doppia corrispondente  all'eccedenza constatata,
se essa e' superiore a due e inferiore o uguale a quattro animali.
  Se l'eccedenza e' superiore a quattro animali non e' concesso alcun
aiuto.
    B) negli altri casi:
  della percentuale  corrispondente all'eccedenza constatata  se essa
e' inferiore o uguale al 5%;
  della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata se
essa e' superiore al 5% e inferiore o uguale al 20%.
  Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun
aiuto.
  Le percentuali  di cui alla  lettera A)  sono calcolate in  base al
numero di capi richiesti, mentre quelle  di cui alla lettera B) sulla
base del numero di capi determinati.
  In caso  di dichiarazioni non  aderenti alla realta'  formulate per
negligenza  grave o  deliberatamente,  il produttore  e' escluso  dal
beneficio dei  premi rispettivamente per l'anno  civile considerato e
nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.
  Inoltre,  qualora   un  controllo  in  azienda   non  possa  essere
effettuato per  motivazioni imputabili  al titolare della  domanda di
premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6,
paragrafo 5, del regolamento CEE  n. 3887/92, la domanda stessa viene
respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande
di premio rispetto ai  termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede
ad applicare  una riduzione  cumulativa degli  importi di  aiuto pari
all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i
casi, le eventuali cause di forza maggiore.
  In caso di  ritardo superiore ai venticinque  giorni di calendario,
le domande di premio non possono essere accolte.
  Gli organismi regionali di  controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a
questo Ministero entro  il 31 dicembre una  relazione sulle eventuali
cause di forza  maggiore o circostanze naturali  che hanno comportato
una riduzione  del numero di  capi rispetto a  quello per i  quali e'
stato richiesto il premio.
  12. Comunicazioni.
  L'A.I.M.A.  provvedera' ad  effettuare le  comunicazioni prescritte
all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3567/92 ed all'art. 2
del   regolamento  CEE   n.  2700/93   entro  i   termini  stabiliti,
informandone anche questo Ministero.13. Liquidazione dei premi.
  L'A.I.M.A.  sulla base  delle  domande ricevute  e  dei verbali  di
accertamento  pervenuti  da  parte   degli  "Organismi  regionali  di
controllo" provvede  ad effettuare, previa comunicazione  da parte di
questo Ministero degli importi unitari  dei premi, i versamenti degli
aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre.
                                               Il Ministro: De Castro
Registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 260