Settore ovino: modalita' di applicazione del premio a favore dei produttori di carni ovicaprine.(GU n.235 del 6-10-1999)
Vigente al: 6-10-1999
Agli assessorati regionali all'agricoltura All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) Al Ministero della sanita' - Dipartimento servizi veterinari Alle organizzazioni professionali Con la presente circolare, che integra e sostituisce relativamente alla sezione II - settore ovino e caprino la circolare n. 1 del 23 gennaio 1999, si forniscono tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la prosecuzione della gestione nazionale del regime di premio a favore dei produttori di carni ovicaprine in applicazione del regolamento C.E. n. 2467/98. I premi di cui alla presente circolare rimangono assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale e' stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione del gregge. Si reputa opportuno anche disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3887/92 e n. 1678/98. Possono beneficiare dei contributi comunitari esclusivamente i responsabili di aziende, cosi' come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche, in possesso di partita IVA, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, e di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende zootecniche. 1.Presentazione delle domande di premio e di premiosupplementare previsto dal regolamento CEE 1323/90. Possono beneficiare del premio i produttori che siano in possesso di diritti al premio alla data di presentazione della domanda. Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra e del premio supplementare previsto dal regolamento CEE n. 1323/90 devono essere presentate dai produttori, cosi' come definiti all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90. Le domande devono essere compilate su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. L'A.I.M.A. puo' accettare solo le domande redatte su moduli conformi e relativi alla campagna corrente. Salvo casi eccezionali, per l'autentica della firma si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi n. 127/1997, n. 191/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito della sua autonomia funzionale, prevede diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori. Le associazioni dei produttori presentano domanda unica con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di produttore su modello prestampato dall'A.I.M.A. recante moduli suppletivi riportanti la composizione dell'associazione stessa. Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. Coloro che intendono richiedere il premio supplementare ai sensi del regolamento CEE n. 1323/90, le cui aziende ricadano parzialmente e comunque per almeno il 50% in zone svantaggiate cosi' come definite dalla direttiva CEE n. 75/268, articoli 3, 4 e 5, debbono presentare domanda di compensazione al reddito. La domanda di compensazione al reddito deve essere redatta secondo le disposizioni impartite entro i termini prescritti dalla specifica normativa e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna "casi particolari" ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa. Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il 5 gennaio e le ore 18 del 25 gennaio in originale, all'A.I.M.A. - casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio. Le domande di premio riguardanti meno di 10 pecore e/o capre debbono essere respinte. 2. Animali ammissibili al premio. a) Il premio puo' essere erogato per le pecore e/o capre che rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90, e cioe' "tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno 12 mesi di eta'". Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli animali in possesso di tali requisiti entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (100 giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile compreso per la presentazione della domanda prevista al paragrafo precedente) e che sono debitamente registrati sull'apposito registro previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996 e dalla circolare n. 11 del 14 agosto 1996 del Ministero della sanita'. 3. Calcolo del premio. L'importo del premio da erogare viene calcolato: 1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzino latte o prodotti lattierocaseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita; 2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%. 4. Transumanza. I produttori la cui azienda ricada nelle situazioni previste dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge per tradizione effettua la transumanza in zona svantaggiata per un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, e che intendano richiedere il premio supplementare di cui al regolamento CEE n. 1323/90, sono tenuti a corredare la domanda di premio con certificazione, rilasciata dalle autorita' locali e/o regionali, che attesti la presenza del gregge per il periodo di novanta giorni succitati in tali zone; le certificazioni in argomento dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione. In assenza della documentazione citata, il premio di cui al regolamento CEE n. 1323/90 non puo essere erogato. 5. Avvio all'ingrasso. Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento CE n. 2467/98, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo erogabile, devono presentare regolare domanda di premio. In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed agli organismi regionali di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso distinte per singola partita, che, redatte su modelli prestampati dall'A.I.M.A., possono essere trasmesse dal 15 novembre precedente l'anno per il quale e' richiesto il premio sino al 14 novembre dell'anno inerente la campagna in corso. Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e devono raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 kg. Nella fattispecie, in base a quanto previsto dalla normativa' comunitaria, le partite di agnelli avviate all'ingrasso, non possono essere spostate in altra azienda. Con la presente circolare, che integra e sostituisce relativamente alla sezione II - Settore ovino e caprino la circolare n. 1 del 23 gennaio 1999, si forniscono tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la prosecuzione della gestione nazionale del regime di premio a favore dei produttori di carni ovicaprine in applicazione del regolamento C.E. n. 2467/98. I premi di cui alla presente circolare rimangono assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale e' stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione del gregge. Si reputa opportuno anche disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3887/92 e n. 1678/98. Possono beneficiare dei contributi comunitari esclusivamente i responsabili di aziende, cosi' come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996 e successive modifiche, in possesso di partita I.V.A., ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, e di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende zootecniche. Qualora l'ingrasso avvenga al di fuori dell'azienda del beneficiario, il responsabile del centro di ingrasso deve ottenere, previa richiesta, il riconoscimento preliminare dell'assessorato all'agricoltura competente per territorio e deve impegnarsi: a trasmettere al beneficiario tutti i dati necessari per il conseguimento del premio, in particolare: luogo di ingrasso, data di uscita delle partite, peso medio per partita uscita, eventuale perdita di agnelli con indicazione della causa; a sottoporsi ai controlli; qualora l'ingrasso avvenga in diversi ovili, a tenere aggiornata, sulla base dei dati comunicati dagli ovili in questione, un quadro centralizzato degli spostamenti giornalieri in entrata ed in uscita delle partite di agnelli tenuti all'ingrasso nei diversi ovili, con l'indicazione del numero dei capi interessati. Qualora l'ingrassatore non adempia agli obblighi prescritti, il riconoscimento dell'azienda all'ingrasso verra' revocato per la campagna successiva a quella di constatazione dell'inadempienza. Le partite di agnelli messe all'ingrasso devono essere identificate a norma della direttiva n. 92/102 del Consiglio e ne deve essere redatto apposito registro. I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare, nonche' i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario cosi' come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996. Al termine dell'ingrasso di ogni partita l'organismo regionale di controllo e' tenuto a redigere apposito verbale, in triplice copia, di cui l'originale deve essere trasmesso all'A.I.M.A. entro dieci giorni dall'uscita della relativa partita, copia deve essere consegnata al produttore e copia trattenuta dall'organismo regionale di controllo stesso. 6. Limiti individuali di diritti al premio. Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo' superare quello che l'A.I.M.A. ha comunicato quale "limite individuale al premio", fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto. L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il massimale individuale notificando agli interessati le eventuali variazioni. 7. Riserva nazionale. La gestione della riserva nazionale e' curata dall'A.I.M.A. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 7, paragrafo 2 del regolamento CE n. 2467/98, secondo le linee guida fornite dall'ex Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al premio su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro e non oltre le ore 18 del 30 novembre, motivandone la richiesta. L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti entro i termini di cui al penultimo comma del successivo punto 8. 8. Trasferimenti dei diritti al premio. I diritti al premio, attribuiti ad ogni singolo produttore, in relazione agli aiuti concessi nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite rapporto diretto tra produttori. L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilita' per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi del regolamento CE numero 2467/98. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 6-bis, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 3567/92. A tal fine viene considerato utilizzo: a) il numero di capi ritenuti eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi; b) la cessione temporanea, da parte del cedente; c) il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento. Si precisa inoltre che, in caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata. I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi. Pertanto, nel 2000 possono essere trasferiti i diritti ottenuti dalla riserva nazionale aventi validita' per la campagna 1996; restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle campagne successive. Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo' trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento CEE n. 3567/92. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non puo' superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi. Se il produttore non utilizza almeno il 90% dei suoi diritti nel corso di ciascuno dei due anni suddetti, lo Stato membro, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la quota dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale. In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 10% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti al premio con le modalita' sopra descritte. In caso di trasferimento dei diritti tra aderenti alla stessa associazione, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, purche' vengano rispettate da parte dei soci le seguenti condizioni: continuare ad essere aderenti dell'associazione almeno per le tre campagne successive a quella per la quale e' stato notificato il trasferimento; avere lo status di produttore ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90 e soddisfare gli obblighi previsti all'art. 2 del regolamento CEE n. 2385/91. Tuttavia, qualora nel corso di detto periodo triennale il produttore cedente trasferisca ad altro produttore membro dell'associazione la propria azienda e l'insieme dei diritti restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano. Il mancato rispetto di una sola delle predette condizioni comporta il recupero da parte dell'A.I.M.A. del 10% dei diritti ceduti che verranno riversati nella riserva nazionale, fatte salve le cessioni effettuate fino alla campagna 1999 che comportano il ritiro del 15% dei diritti ceduti. Il numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea e' fissato a: 10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti; 5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio. Per i produttori che detengano meno di 20 diritti non e' previsto alcun numero minimo. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio. La notifica deve pervenire entro il 30 novembre che precede la presentazione della domanda di premio, redatta su apposito modello prestampato dall'A.I.M.A. e deve essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sara' riconosciuto valido. L'A.I.M.A. puo' accettare solo le domande redatte su moduli conformi e relativi alla campagna corrente. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle notifiche. Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali casi particolari stabiliti all'art. 12 del regolamento CEE n. 3567/92. 9. Controlli. L'A.I.M.A. provvede ad effettuare un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare: per quelle presentate dalle associazioni dei produttori e/o cooperative, il criterio di ripartizione del capitale ovicaprino tra i soci; la corrispondenza del numero di capi per i quali e' stato richiesto il premio con il limite individuale in possesso del richiedente; la registrazione aziendale presso le A.S.L. Entro cento giorni a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto al punto 1 ivi compreso l'ultimo giorno, gli organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonche' la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale. L'A.I.M.A. puo', nelle zone a rischio, autorizzare i controllori a contrassegnare la regione frontale degli animali controllati, mediante l'utilizzo di vernici atossiche corrispondenti ai requisiti di legge. Comunque i controllori, in caso di ragionevoli dubbi circa la proprieta' degli animali possono autonomamente fare ricorso a tale procedura. Gli accertamenti in loco si effettuano senza preavviso nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10%. Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell'azienda, il controllore si avvarra' del disposto dell'art. 6, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 3887/92, e cioe' dara' preavviso non superiore a 48 ore al titolare dell'azienda tramite telegramma. I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto delle innovazioni apportate al regolamento CEE n. 3887/92 con il regolamento CE n. 1678/98, ed in particolare: a) dell'ammontare dei premi; b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti; c) delle dimensioni delle aziende; d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti; e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda. Sono ammessi controlli al di fuori del periodo di detenzione obbligatoria del bestiame solo nel caso in cui siano disponibili i registri di cui all'art. 4 della direttiva CEE n. 92/102 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996. La percentuale dei controlli da svolgere, soltanto in casi eccezionali e debitamente motivati attraverso comunicazione ufficiale da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame, non puo' superare comunque il 50% di quella prescritta. Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A. Nel verbale dovra' essere chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonche' data e ora del controllo stesso. L'effettuazione del controllo non esime i produttori dai rispetto dell'obbligo della osservanza del periodo di detenzione prescritto. Il produttore o chi ne fa le veci puo' avvalersi dellafacolta', prescritta all'art. 12 del regolamento n. 3887/92, di indicare nel verbale le proprie osservazioni nell'apposito spazio del verbale, si rammenta che detto spazio e' riservato esclusivamente alle annotazioni del produttore. Il verbale deve essere redatto in quadruplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamente all'azienda visitata; una copia la trattiene l'organismo di controllo; una copia deve essere trasmessa alla A.S.L. territorialmente competente; l'originale deve essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati. Qualora nel corso del periodo di detenzione, gli animali vengono spostati dal luogo indicato in domanda, i produttori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione: all'A.I.M.A. - Divisione XIV carni, via Palestro n. 81 - 00185 Roma; all'organismo regionale di controllo; alla A.S.L. competente per territorio. Dette comunicazioni debbono comunque essere effettuate entro i dieci giorni lavorativi precedenti allo spostamento, tramite telegramma e devono indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati. Comunicazioni effettuate in maniera difforme da quanto prescritto sia come tempi, luoghi e forme non saranno ritenute valide. 10. Diminuzione numero animali. Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita del gregge, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del regolamento CEE n. 3887/92, il richiedente e' tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo e alla A.S.L. competente per territorio. Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella propria domanda non imputabile a dolo o colpa grave possono comunicare dette inesattezze, entro dieci giorni lavorativi successivi al loro riscontro, all'A.I.M.A. ed all'organismo di controllo a condizione che non abbia ricevuto preventivamente comunicazione di controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarita' di cui trattasi. Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi. 11. Provvedimenti sanzionatori. L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92. Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorita' competenti, si provvede di ufficio: A) nel caso di domande riguardanti al massimo venti animali l'importo unitario dell'aiuto e' diminuito: della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' inferiore o uguale a due animali; della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' superiore a due e inferiore o uguale a quattro animali. Se l'eccedenza e' superiore a quattro animali non e' concesso alcun aiuto. B) negli altri casi: della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' inferiore o uguale al 5%; della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' superiore al 5% e inferiore o uguale al 20%. Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun aiuto. Le percentuali di cui alla lettera A) sono calcolate in base al numero di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera B) sulla base del numero di capi determinati. In caso di dichiarazioni non aderenti alla realta' formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore e' escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo. Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore. In caso di ritardo superiore ai venticinque giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte. Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali e' stato richiesto il premio. 12. Comunicazioni. L'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3567/92 ed all'art. 2 del regolamento CEE n. 2700/93 entro i termini stabiliti, informandone anche questo Ministero.13. Liquidazione dei premi. L'A.I.M.A. sulla base delle domande ricevute e dei verbali di accertamento pervenuti da parte degli "Organismi regionali di controllo" provvede ad effettuare, previa comunicazione da parte di questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre. Il Ministro: De Castro Registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1999 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 260