MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Determinazione  delle  classi  iniziali   di  contribuzione  e  delle
  corrispondenti  retribuzioni imponibili  per i  lavoratori soci  di
  societa' cooperative e di organismi di fatto.
(GU n.236 del 7-10-1999)

  Con decreto  direttoriale 15  settembre 1999 avente  decorrenza dal
primo  periodo di  paga successivo  a quello  in corso  alla data  di
pubblicazione  del presente  avviso,  ai  fini dell'applicazione  dei
contributi  dovuti  per   l'assicurazione  invalidita',  vecchiaia  e
superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto
operanti  nella provincia  appresso indicata,  la classe  iniziale di
contribuzione e  la corrispondente  retribuzione imponibile  e' cosi'
determinata:
 Provincia di Chieti.
  1. Facchinaggio  svolto anche  con l'ausilio  di mezzi  meccanici o
diversi  (portabagli;  facchini  e  pesatori  mercati  agroalimentari
all'ingrosso cui si applicano o  meno disposizioni speciali di legge;
facchini   degli  scali   ferroviari;  facchini   doganali,  facchini
generici;  accompagnatori di  bestiame)  ed  attivita' preliminari  e
complementari:   insacco,   pesatura,  legatura,   accatastamento   e
disaccatastamento,  pressatura,  imballaggio,   pulizia  magazzini  e
piazzali, depositi  colli e  bagagli, presa  e consegna,  recapiti in
loco, selezione e  cernita con o senza  incestamento, insaccamento od
imballaggio  di prodotti  ortofrutticoli,  carta da  macero, piume  e
materiali  vari,  mattazione  e scuoiatura,  abbattimento  di  piante
destinate  alla trasformazione  in  cellulosa o  carta  e simili  con
esclusione  degli  appartenenti  alle  compagnie  e  gruppi  portuali
riconosciuti come  tali dall'autorita' marittima ai  sensi del codice
della navigazione  che non  abbiano ancora attuato  la trasformazione
prevista dall'art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 1996, n. 647:
  48 classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione
imponibile di lire 1.337.000 mensili.
  2. Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci
sui mezzi  dei quali i  soci stessi  o la loro  cooperativa risultino
proprietari od affittuari:
     a) di persone:
     1) vetturini, barcaioli e simili;
  2) tassisti, autonoleggiatori e simili; motoscafisti e simili;
     b) di merci per conto terzi:
  1)   autotrasportatori,   autosollevatori,  carrellisti,   gruisti,
trattoristi  (non  gricoli),  escavatoristi e  simili,  ed  attivita'
preliminari   e  complementari   (scavo,  riparazione   materiale  da
trasportare  compreso  il montaggio  e  lo  smontaggio quando  questo
richiede l'ausilio di  gru, rimozione forzata di  autoveicoli a mezzo
carri attrezzi, guardianaggio e simili);
  2)  trasportatori mediante  animali e  veicoli a  trazione animale,
trasportatori  fluviali,  lacuali,  lagunari e  simili  ed  attivita'
preliminari  e  complementari  (scavo  e  preparazione  materiale  da
trasportare, guardianaggio e simili):
  48 classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione
imponibile di L. 1.337.000 mensili.
  3. Attivita' accessorie delle  precedenti: addetti al posteggio dei
veicoli, pesatori, misuratori e simili:
  48 classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione
imponibile di lire 1.337.000 mensili.
 Attivita' varie.
  Servizi  di guardia  a  terra  o a  mare  o  campestre, polizia  ed
investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche
e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi
anche con  l'ausilio di mezzi  meccanici, pulitori di  autoveicoli ed
autocarri,  netturbini, spazzacamini  e simili,  servizi di  recapito
fiduciario e  simili (servitori di piazza),  ormeggiatori imbarcati a
bordo di qualsiasi mezzo navale:
  48 classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione
imponibile di L. 1.337.000 mensili.