DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 1999
Disposizioni concernenti la regionalizzazione degli interventi pubblici.(GU n.242 del 14-10-1999)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art, 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, secondo cui in un apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unita' previsionali di base, le risorse destinate alle singole realta' regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale; Visto l'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che stabilisce l'obbligo di predisporre un programma triennale, aggiornato annualmente, per la realizzazione dei lavori pubblici; Vista la delibera CIPE n. 71/99 "Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno" e, in particolare, il punto 5.2, che indica i criteri per la ripartizione territoriale delle risorse; Visto il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" che prevedendo al punto 11 del capitolo 3 l'approvazione delle intese istituzionali di programma, presuppone la ripartizione a livello regionale delle risorse pubbliche; Viste le risoluzioni parlamentari di recepimento dei documenti di programmazione economicofinanziaria relativi ai periodi 1998-2000 e 1999-2001 che impegnano il Governo all'applicazione, nel quadro delle intese istituzionali di programma, delle misure di riprogrammazione dei fondi comunitari nonche' alla esplicitazione, nel bilancio di previsione, per ogni unita' previsionale di base, delle spese in conto capitale, della quota di spesa localizzata nel Mezzogiorno, dando dimostrazione, in apposito allegato, del rispetto dell'obbligo di addizionalita' agli stanziamenti ordinari delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei programmi comunitari; Considerato che la circolare per la formazione delle "Previsioni di bilancio per l'anno 2000 e per il triennio 2000-2002" ha disposto per l'anno 2000 la rilevazione dell'articolazione regionale degli stanziamenti concernenti le spese in conto capitale, consolidando la sperimentazione avviata nel 1999; Considerata la necessita' di disporre di un quadro preciso e costantemente aggiornato dell'articolazione regionale e settoriale delle risorse finanziarie pubbliche destinate agli investimenti; Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha predisposto lo studio di fattibilita' ed ha in corso le attivita' esecutive per la costituzione della banca dati degli investimenti pubblici presso il CIPE prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 144/1999; Considerato che il CIPE ha ritenuto opportuno affidare l'indagine in questione alla commissione tecnica della spesa pubblica; Considerato che l'analisi dell'allocazione regionale delle risorse per investimenti va inserita in un piu' ampio progetto di monitoraggio degli impegni e dei pagamenti a valere sui programmi di spesa e sui singoli progetti; Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a la seguente direttiva: 1. Alla commissione tecnica della spesa pubblica e' affidato il compito di effettuare un'indagine approfondita sulla destinazione regionale degli stanziamenti di bilancio che, partendo dalla normativa vigente in materia, si ponga l'obiettivo di costruire una matrice settori/regioni relativa ai programmi annuali e triennali di spesa previsti dalle amministrazioni statali e dagli enti di spesa beneficiari dei trasferimenti di bilancio. L'indagine riguarda la programmazione della spesa in conto capitale alimentata con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2000-2002. Piu' precisamente lo scopo e' quello di separare, nel complesso della spesa per investimenti programmata, quella riferibile alle risorse di competenza relative al triennio 2000-2002. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la commissione tecnica della spesa pubblica, fornira' un quadro trimestrale degli impegni dei singoli capitoli delle spese in conto capitale. Le amministrazioni statali che ricevono fondi alimentati dal bilancio dello Stato e/o da quello comunitario, e gli enti di spesa destinatari di trasferimenti dal bilancio statale sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili disponibili, sia in relazione alla ripartizione regionale e settoriale della spesa contenuta nei programmi in atto e prevista per gli esercizi futuri, sia in merito all'effettiva distribuzione territoriale della spesa negli ultimi tre esercizi, con la specificazione delle modalita' adottate. La commissione tecnica per la spesa pubblica, al fine di estendere l'indagine sulla ripartizione regionale e settoriale della spesa statale per investimenti, promuove la concertazione di specifiche intese con le societa' destinatarie dei trasferimenti dal bilancio statale e comunitario per stabilire, di comune accordo, forme e modi per la comunicazione delle informazioni necessarie. L'indagine presuppone un continuo aggiornamento dei flussi informativi, in quanto alcuni dati potranno, in una fase iniziale essere solo stimati e dovranno essere poi rivisti e corretti in corrispondenza con la predisposizione di nuovi piani o con l'evoluzione di quelli esistenti. I centri di spesa interessati dall'indagine devono quindi stabilire un contatto continuativo e non episodico con la commissione tecnica della spesa pubblica, anche al fine di coordinare la presente iniziativa con quelle afferenti la costituzione della banca dati del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici. La commissione tecnica della spesa pubblica, a tal fine, potra' elaborare proposte in merito alla definizione delle ulteriori attivita' da porre in essere per realizzare una contabilita' dei progetti di intervento collegata alla contabilita' della pubblica amministrazione. 2. Al fine di assicurare carattere omogeneo alla rilevazione si precisa quanto segue: a) la legge quadro in materia di lavori pubblici prevede che l'attivita' di programmazione si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali. In attesa del completamento del processo di attuazione di tale normativa, le amministrazioni e gli enti di spesa sono comunque tenuti a fornire stime e previsioni preliminari nonche' la ripartizione regionale dei programmi esistenti riferiti al periodo oggetto dell'indagine; b) in particolare, in caso di programmi non predisposti o non aggiornati, si raccomanda di fornire dati provvisori basati su uno o piu' dei seguenti criteri: stima della ripartizione in base a criteri utilizzati negli esercizi passati; previsioni effettuate dai centri di spesa in base a documentazione in loro possesso al momento della rilevazione; assegnazioni presunte delle risorse ai centri di spesa da parte del CIPE in base ai criteri adottati in passato; elementi informativi deducibili dai piani ancora in vigore riferiti o meno al periodo oggetto delle indagini; altre modalita' di rilevazione o stima da precisare caso per caso; c) le risorse per le quali si richiede di indicare la presunta destinazione regionale devono coincidere con le somme iscritte in bilancio, nonche' delle sue variazioni, incrementate della stima dei residui di stanziamento e delle giacenze di tesoreria; d) le amministrazioni e gli enti di spesa possono comunicare modifiche e variazioni nella distribuzione regionale della spesa programmata e da programmare fino al momento della definitiva approvazione dell'ammontare delle risorse loro attribuite; e) gli enti e le societa' beneficiari di trasferimenti di bilancio dovranno prevedere una regionalizzazione della spesa relativa all'intero ammontare di detti trasferimenti. Roma, 27 agosto 1999 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 1999 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 63