DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 1999 

  Disposizioni  concernenti  la  regionalizzazione  degli  interventi
pubblici.
(GU n.242 del 14-10-1999)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art, 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'art.  1, comma 6-bis,  della legge  5 agosto 1978,  n. 468,
come modificato dalla  legge 3 aprile 1997, n. 94,  secondo cui in un
apposito allegato  a ciascuno  stato di  previsione della  spesa sono
esposte, per unita'  previsionali di base, le  risorse destinate alle
singole  realta' regionali  distinte tra  spese correnti  e spese  in
conto capitale;
  Visto l'art. 14 della legge 11  febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, che  stabilisce l'obbligo di predisporre  un programma
triennale, aggiornato  annualmente, per  la realizzazione  dei lavori
pubblici;
  Vista la delibera CIPE n. 71/99 "Orientamenti per la programmazione
degli  investimenti  nel  periodo   2000-2006  per  lo  sviluppo  del
Mezzogiorno" e,  in particolare, il  punto 5.2, che indica  i criteri
per la ripartizione territoriale delle risorse;
  Visto  il  "Patto sociale  per  lo  sviluppo e  l'occupazione"  che
prevedendo al  punto 11  del capitolo  3 l'approvazione  delle intese
istituzionali  di programma,  presuppone  la  ripartizione a  livello
regionale delle risorse pubbliche;
  Viste le  risoluzioni parlamentari di recepimento  dei documenti di
programmazione economicofinanziaria  relativi ai periodi  1998-2000 e
1999-2001 che impegnano il Governo all'applicazione, nel quadro delle
intese istituzionali  di programma, delle misure  di riprogrammazione
dei  fondi comunitari  nonche' alla  esplicitazione, nel  bilancio di
previsione,  per ogni  unita' previsionale  di base,  delle spese  in
conto  capitale, della  quota di  spesa localizzata  nel Mezzogiorno,
dando dimostrazione, in apposito  allegato, del rispetto dell'obbligo
di addizionalita' agli stanziamenti  ordinari delle risorse nazionali
destinate al cofinanziamento dei programmi comunitari;
  Considerato che la circolare per la formazione delle "Previsioni di
bilancio per l'anno 2000 e per il triennio 2000-2002" ha disposto per
l'anno  2000   la  rilevazione  dell'articolazione   regionale  degli
stanziamenti concernenti le spese  in conto capitale, consolidando la
sperimentazione avviata nel 1999;
  Considerata  la  necessita' di  disporre  di  un quadro  preciso  e
costantemente  aggiornato dell'articolazione  regionale e  settoriale
delle risorse finanziarie pubbliche destinate agli investimenti;
  Considerato  che il  Ministero  del tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione economica ha predisposto  lo studio di fattibilita' ed
ha in  corso le attivita'  esecutive per la costituzione  della banca
dati degli investimenti pubblici presso il CIPE prevista dall'art. 1,
comma 5, della legge n. 144/1999;
  Considerato che  il CIPE ha ritenuto  opportuno affidare l'indagine
in questione alla commissione tecnica della spesa pubblica;
  Considerato che l'analisi  dell'allocazione regionale delle risorse
per  investimenti   va  inserita  in   un  piu'  ampio   progetto  di
monitoraggio degli impegni e dei  pagamenti a valere sui programmi di
spesa e sui singoli progetti;
  Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
                              E m a n a
la seguente direttiva:
  1. Alla  commissione tecnica  della spesa  pubblica e'  affidato il
compito  di effettuare  un'indagine  approfondita sulla  destinazione
regionale  degli   stanziamenti  di  bilancio  che,   partendo  dalla
normativa vigente in  materia, si ponga l'obiettivo  di costruire una
matrice settori/regioni relativa ai  programmi annuali e triennali di
spesa previsti  dalle amministrazioni statali  e dagli enti  di spesa
beneficiari dei trasferimenti di bilancio.
  L'indagine riguarda la programmazione della spesa in conto capitale
alimentata con le  risorse iscritte nel bilancio dello  Stato per gli
anni 2000-2002. Piu' precisamente lo scopo e' quello di separare, nel
complesso della spesa per investimenti programmata, quella riferibile
alle risorse di competenza relative al triennio 2000-2002.
  A tal fine  il Dipartimento della Ragioneria  generale dello Stato,
d'intesa con la commissione tecnica della spesa pubblica, fornira' un
quadro trimestrale degli impegni dei  singoli capitoli delle spese in
conto capitale.
  Le  amministrazioni  statali  che  ricevono  fondi  alimentati  dal
bilancio dello Stato  e/o da quello comunitario, e gli  enti di spesa
destinatari  di  trasferimenti dal  bilancio  statale  sono tenuti  a
fornire  tutte le  informazioni utili  disponibili, sia  in relazione
alla ripartizione  regionale e  settoriale della spesa  contenuta nei
programmi in atto  e prevista per gli esercizi futuri,  sia in merito
all'effettiva distribuzione territoriale della spesa negli ultimi tre
esercizi, con la specificazione delle modalita' adottate.
  La commissione tecnica per la  spesa pubblica, al fine di estendere
l'indagine  sulla ripartizione  regionale  e  settoriale della  spesa
statale  per investimenti,  promuove la  concertazione di  specifiche
intese con  le societa'  destinatarie dei trasferimenti  dal bilancio
statale e comunitario per stabilire,  di comune accordo, forme e modi
per la comunicazione delle informazioni necessarie.
  L'indagine   presuppone  un   continuo  aggiornamento   dei  flussi
informativi, in  quanto alcuni  dati potranno,  in una  fase iniziale
essere  solo stimati  e dovranno  essere  poi rivisti  e corretti  in
corrispondenza  con   la  predisposizione   di  nuovi  piani   o  con
l'evoluzione  di  quelli esistenti.  I  centri  di spesa  interessati
dall'indagine devono quindi stabilire  un contatto continuativo e non
episodico con la  commissione tecnica della spesa  pubblica, anche al
fine di  coordinare la  presente iniziativa  con quelle  afferenti la
costituzione  della  banca dati  del  sistema  di monitoraggio  degli
investimenti pubblici. La commissione tecnica della spesa pubblica, a
tal fine, potra' elaborare proposte  in merito alla definizione delle
ulteriori   attivita'  da   porre  in   essere  per   realizzare  una
contabilita' dei  progetti di intervento collegata  alla contabilita'
della pubblica amministrazione.
  2. Al  fine di  assicurare carattere  omogeneo alla  rilevazione si
precisa quanto segue:
  a)  la legge  quadro  in  materia di  lavori  pubblici prevede  che
l'attivita' di  programmazione si svolga  sulla base di  un programma
triennale   e  di   suoi   aggiornamenti  annuali.   In  attesa   del
completamento  del  processo  di  attuazione di  tale  normativa,  le
amministrazioni e  gli enti di  spesa sono comunque tenuti  a fornire
stime e previsioni preliminari  nonche' la ripartizione regionale dei
programmi esistenti riferiti al periodo oggetto dell'indagine;
  b)  in particolare,  in caso  di  programmi non  predisposti o  non
aggiornati, si raccomanda di fornire  dati provvisori basati su uno o
piu' dei seguenti criteri:
  stima  della  ripartizione  in  base  a  criteri  utilizzati  negli
esercizi passati;
  previsioni effettuate dai centri di  spesa in base a documentazione
in loro possesso al momento della rilevazione;
  assegnazioni presunte delle risorse ai centri di spesa da parte del
CIPE in base ai criteri adottati in passato;
  elementi informativi deducibili dai piani ancora in vigore riferiti
o meno al periodo oggetto delle indagini;
  altre modalita' di rilevazione o stima da precisare caso per caso;
  c) le  risorse per  le quali  si richiede  di indicare  la presunta
destinazione  regionale devono  coincidere con  le somme  iscritte in
bilancio, nonche' delle sue  variazioni, incrementate della stima dei
residui di stanziamento e delle giacenze di tesoreria;
  d)  le  amministrazioni e  gli  enti  di spesa  possono  comunicare
modifiche  e variazioni  nella  distribuzione  regionale della  spesa
programmata  e  da  programmare  fino  al  momento  della  definitiva
approvazione dell'ammontare delle risorse loro attribuite;
  e) gli enti e le  societa' beneficiari di trasferimenti di bilancio
dovranno  prevedere   una  regionalizzazione  della   spesa  relativa
all'intero ammontare di detti trasferimenti.
    Roma, 27 agosto 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
  Registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 1999
  Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 63