UNIVERSITA' DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.248 del 21-10-1999)

                             IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20  giugno 1935, n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  382 dell'11
luglio  1980, riordinamento  della docenza  universitaria e  relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'Universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con il quale si
da' attuazione alla direttiva n.  82/CEE del Consiglio del 26 gennaio
1982 in tema di formazione dei medici specialisti;
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Ancona emanato con  decreto rettorale del 14  maggio 1998, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998;
  Constatato che  nelle more dell'approvazione e  dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul  preesistente
statuto emanato  ai sensi dell'art.  17 del testo unico  ed approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto rettorale n. 2111 del 7 ottobre 1997 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1998 relativo all'ordinamento
della scuola  di specializzazione in radiodiagnostica  riformulato ai
sensi del decreto ministeriale del 3 luglio 1996;
  Viste  le  proposte formulate  dagli  organi  accademici di  questa
Universita', rispettivamente  in data 24 febbraio  1999 dal consiglio
di  facolta' di  medicina  e  chirurgia, in  data  4  marzo 1999  dal
consiglio  di amministrazione  ed in  data 16  marzo 1999  dal senato
accademico  volte ad  ottenere la  modifica di  statuto limitatamente
alla  variazione del  numero  degli  specializzandi iscrivibili  alla
scuola di  specializzazione in Radiodiagnostica  determinato all'art.
3.4.28.6 dello statuto  dell'Universita' degli studi di  Ancona ed in
particolare alla sostituzione dell'articolo medesimo con il seguente:
  "Tenuto  conto delle  capacita'  formative delle  strutture di  cui
all'art. 3.4.28.5, il numero massimo degli specializzandi che possono
essere ammessi e' di ventotto per  l'intero corso e di sette per ogni
anno di corso";
  Constatato  che la  precitata richiesta  di modifica  statutaria e'
motivata dall'aumento  delle risorse didatticoformative  della scuola
di specializzazione in radiodiagnostica, come risulta dalle schede di
rilevamento  delle risorse  approvate  dal consiglio  di facolta'  di
medicina e chirurgia nelle sedute del 1 luglio 1998 (riferentesi alla
specifica  scuola) e  del 29  ottobre  1998 (riferentesi  a tutte  le
scuole   di  specializzazione),   intervenuto  nell'anno   accademico
1998/1999,  rispetto  a  quelle  gia'   trasmesse  al  MURST  per  la
riformulazione  dello statuto  della  scuola  di specializzazione  in
radiodiagnostica  ai sensi  del  decreto ministeriale  3 luglio  1996
giustificative del preesistente numero di specializzandi iscrivibili;
  Considerato che i decreti legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993 con
cui  si  riordina  il  Servizio sanitario  nazionale  demandano  alla
regione la  competenza in  materia di  programmazione sanitaria  e la
definizione,  con l'Universita',  delle  strutture convenzionate  che
possono partecipare anche all'attivita' didattica universitaria;
  Considerato     che    la     commissione    paritetica     regione
Marche-Universita'  di Ancona  ha,  allo stato  attuale, definito  ed
approvato  l'articolato del  protocollo  d'intesa  che dovra'  essere
trasmesso  agli organi  di Governo  dei rispettivi  enti, ai  fini di
procedere alla sottoscrizione del medesimo protocollo;
  Ritenuto quindi sostanzialmente raggiunto  l'accordo tra le parti e
considerato che  comunque e' in  corso di formalizzazione per  le vie
brevi, altresi' l'acquisizione della volonta' delle singole strutture
del Servizio sanitario ove si svolgera' il percorso formativo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la propria nota n. 17735 del 14 aprile 1999 con la quale sono
state  trasmesse  al  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  le   delibere  degli  organi  accademici
succitate;
  Vista la nota ministeriale, prot. n. 995 del 10 giugno 1999, con la
quale si  trasmette, in allegato,  il parere favorevole  espresso dal
CUN, nella  riunione del 19 maggio  1999, in merito alla  proposta di
modifica statutaria precitata al fine  di predisporre, ai sensi e per
gli  effetti dell'art.  16 della  legge 11  maggio 1989,  n. 168,  il
relativo decreto rettorale di modifica statutaria;
  Visti l'art.  17, commi 95,  101 e 119, della  legge n. 127  del 15
maggio 1997 e  le circolari ministeriali n. 2079 del  5 agosto 1997 e
n. 1/98 del 16 giugno 1998;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli  studi  di  Ancona approvato  e
modificato con  decreti di cui  nelle premesse, nella  parte relativa
all'ordinamento della scuola di specializzazione in radiodiaguostica,
e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  All'art. 3.4.28.6  viene inserito, con conseguente  abrogazione del
testo precedente, quanto segue:
  "Tenuto  conto delle  capacita'  formative delle  strutture di  cui
all'art. 3.4.28.5 il numero  massimo degli specializzandi che possono
essere ammessi e' di ventotto per  l'intero corso e di sette per ogni
anno di corsa".
   Ancona, 23 settembre 1999
                                                  Il rettore: Pacetti