Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.248 del 21-10-1999)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con il quale si da' attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 in tema di formazione dei medici specialisti; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona emanato con decreto rettorale del 14 maggio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998; Constatato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni; Visto il decreto rettorale n. 2111 del 7 ottobre 1997 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1998 relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in radiodiagnostica riformulato ai sensi del decreto ministeriale del 3 luglio 1996; Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Universita', rispettivamente in data 24 febbraio 1999 dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, in data 4 marzo 1999 dal consiglio di amministrazione ed in data 16 marzo 1999 dal senato accademico volte ad ottenere la modifica di statuto limitatamente alla variazione del numero degli specializzandi iscrivibili alla scuola di specializzazione in Radiodiagnostica determinato all'art. 3.4.28.6 dello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona ed in particolare alla sostituzione dell'articolo medesimo con il seguente: "Tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 3.4.28.5, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di ventotto per l'intero corso e di sette per ogni anno di corso"; Constatato che la precitata richiesta di modifica statutaria e' motivata dall'aumento delle risorse didatticoformative della scuola di specializzazione in radiodiagnostica, come risulta dalle schede di rilevamento delle risorse approvate dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia nelle sedute del 1 luglio 1998 (riferentesi alla specifica scuola) e del 29 ottobre 1998 (riferentesi a tutte le scuole di specializzazione), intervenuto nell'anno accademico 1998/1999, rispetto a quelle gia' trasmesse al MURST per la riformulazione dello statuto della scuola di specializzazione in radiodiagnostica ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 1996 giustificative del preesistente numero di specializzandi iscrivibili; Considerato che i decreti legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993 con cui si riordina il Servizio sanitario nazionale demandano alla regione la competenza in materia di programmazione sanitaria e la definizione, con l'Universita', delle strutture convenzionate che possono partecipare anche all'attivita' didattica universitaria; Considerato che la commissione paritetica regione Marche-Universita' di Ancona ha, allo stato attuale, definito ed approvato l'articolato del protocollo d'intesa che dovra' essere trasmesso agli organi di Governo dei rispettivi enti, ai fini di procedere alla sottoscrizione del medesimo protocollo; Ritenuto quindi sostanzialmente raggiunto l'accordo tra le parti e considerato che comunque e' in corso di formalizzazione per le vie brevi, altresi' l'acquisizione della volonta' delle singole strutture del Servizio sanitario ove si svolgera' il percorso formativo; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la propria nota n. 17735 del 14 aprile 1999 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate; Vista la nota ministeriale, prot. n. 995 del 10 giugno 1999, con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN, nella riunione del 19 maggio 1999, in merito alla proposta di modifica statutaria precitata al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria; Visti l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/98 del 16 giugno 1998; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse, nella parte relativa all'ordinamento della scuola di specializzazione in radiodiaguostica, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 3.4.28.6 viene inserito, con conseguente abrogazione del testo precedente, quanto segue: "Tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 3.4.28.5 il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di ventotto per l'intero corso e di sette per ogni anno di corsa". Ancona, 23 settembre 1999 Il rettore: Pacetti