UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.249 del 22-10-1999)

                             IL RETTORE
  Vista  la legge  9  maggio 1989,  n.  168, con  la  quale e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,  relativo  alle
modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
commi 113 e 114;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 novembre  1997,  n.  398,  che,
all'art. 16,  prevede l'istituzione delle scuole  di specializzazione
per le professioni legali dirette alla formazione comune dei laureati
in giurisprudenza attraverso  l'approfondimento teorico, integrato da
esperienze  pratiche,  finalizzato   all'assunzione  dell'impiego  di
magistrato ordinario o all'esercizio  delle professioni di avvocato o
notaio;
  Visto  il  decreto interministeriale  3  febbraio  1999, recante  i
"Criteri  per   l'istituzione  ed  organizzazione  delle   scuole  di
specializzazione per le professioni legali";
  Vista  la  deliberazione del  consiglio  di  amministrazione del  3
giugno  1998,  nella  quale  la scuola  di  specializzazione  per  le
professioni   legali    era   stata   inserita    nell'ambito   della
programmazione triennale 1998/2000;
  Visto  il  parere favorevole  espresso  dal  Comitato regionale  di
coordinamento nella seduta del 9 luglio 1998;
  Richiamata la propria precedente  deliberazione del 19 maggio 1999,
nella  quale  e' stato  approvato  il  "Regolamento della  scuola  di
specializzazione  per  le  professioni  legali  istituita  presso  la
facolta' di  giurisprudenza dell'Universita' degli studi  di Modena e
Reggio Emilia",  elaborato dalla  commissione nominata  dal consiglio
della  facolta' di  giurisprudenza  e presieduta  dal prof.  Calandra
Buonaura;
  Vista  la  richiesta  di   modifica  dello  statuto  formulata  dal
consiglio della facolta' di giurisprudenza nella seduta del 20 maggio
1999;
  Vista la delibera del senato accademico, nella seduta del 16 giugno
1999, con la  quale e' stata approvata la modifica  dello statuto per
l'istituzione,  nell'ambito della  facolta' di  giurisprudenza, della
"Scuola di specializzazione per le professioni legali";
  Visto  il parere  favorevole alla  modifica di  statuto sopracitata
espresso dal consiglio di amministrazione  nella seduta del 16 giugno
1999;
  Considerata  l'opportunita' di  istituire,  presso  la facolta'  di
giurisprudenza,  la "Scuola  di specializzazione  per le  professioni
legali";
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia e' modificato
come  segue   per  l'inserimento,   nell'ambito  della   facolta'  di
giurisprudenza, della "Scuola di  specializzazione per le professioni
legali":
                             "Titolo III
  (Omissis). Capo II
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                      PER LE PROFESSIONI LEGALI
  Art.  1 (Istituzione  della scuola).  - 1.  E' istituita  presso la
facolta' di  giurisprudenza dell'Universita' degli studi  di Modena e
Reggio Emilia, ai sensi e per  gli effetti di cui all'art. 16 decreto
legislativo 17 novembre  1997, n. 398, la  Scuola di specializzazione
per le professioni legali.
  2.  Il funzionamento  della  scuola, per  quanto  non previsto  dal
presente  regolamento,  e'  retto   e  disciplinato  dal  regolamento
interministeriale   contenente  i   "Criteri  per   l'istituzione  ed
organizzazione delle  scuole di  specializzazione per  le professioni
legali", di cui al decreto  ministeriale 3 febbraio 1999 (nel seguito
regolamento interministeriale).
  Art.  2 (Finalita'  della scuola).  -  1. La  scuola provvede  alla
formazione   comune  dei   laureati   in  giurisprudenza   attraverso
l'approfondimento   teorico,   integrato  da   esperienze   pratiche,
finalizzato  all'assunzione dell'impiego  di  magistrato ordinario  o
all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.
  Art.  3  (Accesso alla  scuola).  -  1.  L'accesso alla  scuola  e'
riservato  a  laureati  in   giurisprudenza  nel  numero  determinato
annualmente  con  decreto  del  Ministro,  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica.
  2.  Le tasse  e  i contributi  universitari  per l'iscrizione  alla
scuola   sono   determinati    dal   consiglio   di   amministrazione
dell'Universita' degli studi  di Modena e Reggio  Emilia, su proposta
del senato accademico.
  Art.  4  (Ammissione alla  scuola).  -  1.  Alla scuola  si  accede
mediante concorso  annuale per titoli  ed esame indetto  dal Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica e tecnologica con bando
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  nel
quale  sono  indicati  la  data  della  prova  di  esame  e  i  posti
disponibili.
  2. Al concorso possono partecipare  coloro i quali si sono laureati
in giurisprudenza in data anteriore  alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
  3. Lo svolgimento del concorso  e l'organizzazione delle prove sono
disciplinati  dall'art. 4  del  regolamento  interministeriale e  dai
decreti Ministeriali ivi previsti.
  4. Sono ammessi alla scuola i candidati che, in relazione al numero
dei posti  disponibili, si siano  collocati in posizione  utile nella
graduatoria compilata sulla base  del punteggio complessivo riportato
nel  concorso.  In  caso  di  parita' di  punteggio,  e'  ammesso  il
candidato piu' anziano di eta'.
  Art. 5 (Organi della scuola). - 1. Sono organi della scuola:
    a) il consiglio direttivo;
    b) il direttore.
  Art.  6  (Consiglio direttivo).  -  1.  Il consiglio  direttivo  e'
composto  di dodici  membri, di  cui sei  professori universitari  di
discipline  giuridiche ed  economiche designati  dal consiglio  della
facolta' di  giurisprudenza dell'Universita' degli studi  di Modena e
Reggio  Emilia, due  magistrati ordinari,  due avvocati  e due  notai
scelti dal consiglio della  facolta' di giurisprudenza nell'ambito di
tre  rose  di  quattro  nominativi formulate  per  i  magistrati  dal
Consiglio  superiore   della  Magistratura,  per  gli   avvocati  dal
Consiglio nazionale forense e per i notai dal Consiglio nazionale del
notariato.
  2. Il consiglio direttivo e'  nominato con decreto rettorale e dura
in carica quattro anni.
  I suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o
piu' componenti  del consiglio direttivo la  sostituzione avviene con
decreto  rettorale su  designazione del  consiglio della  facolta' di
giurisprudenza  nel  rispetto  della  composizione di  cui  al  comma
precedente del presente articolo.
  3. Il consiglio direttivo:
   cura la gestione organizzativa della scuola;
  definisce il piano di studi  della scuola e la programmazione delle
attivita' didattiche;
  propone  il  conferimento  degli   incarichi  e  dei  contratti  di
insegnamento;
  definisce con gli  organi delle sedi giudiziarie piu'  vicine e con
gli ordini  professionali programmi e convenzioni  per lo svolgimento
delle attivita' di tirocinio;
  propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni volte
a favorire il funzionamento della scuola;
  formula  i giudizi  per il  passaggio degli  studenti dal  primo al
secondo anno di corso e l'ammissione all'esame finale;
  nomina  la  commissione  giudicatrice   dell'esame  finale  per  il
conseguimento del diploma di specializzazione;
  esercita le attribuzioni, in quanto  compatibili con gli statuti di
autonomia e con i regolamenti  didattici di Ateneo, previste all'art.
94 del  decreto del  Presidente della Repubblica  11 luglio  1980, n.
382;
  assolve ad ogni altro, compito ad esso attribuito dalla legge o dai
regolamenti.
  4. Il consiglio direttivo, e' convocato dal direttore quando vi sia
la necessita' di provvedere su  materie di sua competenza e comunque,
in via ordinaria, almeno cinque volte l'anno. La convocazione avviene
mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita o consegnata
a mani  o trasmessa via  telefax o mediante posta  elettronica almeno
sette  giorni prima  della data  fissata per  la riunione.  Quando vi
siano  motivi  di urgenza  il  termine  di convocazione  puo'  essere
ridotto fino a tre giorni.
  5. Il consiglio direttivo e' validamente costituito con la presenza
di almeno nove dei suoi  componenti e delibera a maggioranza assoluta
dei  presenti, salvo  che la  legge o  i regolamenti  prescrivano una
maggioranza piu' elevata. In caso di  parita' di voti prevale il voto
del direttore.  Della riunione  deve essere redatto  apposito verbale
sottoscritto  dal   direttore  e  dal  segretario.   Le  funzioni  di
segretario possono  essere attribuite dal consiglio  direttivo ad uno
dei suoi membri o al dipendente con mansioni amministrative assegnato
dall'Universita' alla scuola.
  Art.  7 (Direttore).  - 1.  Il  direttore e'  eletto dal  consiglio
direttivo nel  proprio seno tra  i professori universitari  di ruolo.
Dura in carica per l'intero periodo di durata del consiglio direttivo
ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
  2.  Nel caso  di  assenza o  di impedimento  del  direttore le  sue
funzioni sono  esercitate, dal professore universitario  piu' anziano
di ruolo componente del consiglio direttivo.
  3. Il  direttore ha  la rappresentanza della  scuola e  presiede il
consiglio direttivo.
  4. Sono, inoltre, compiti del direttore:
   promuovere l'attivita' della scuola;
  curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  vigilare  sull'attuazione dei  programmi didattici  e sul  rispetto
dell'ordinamento didattico della scuola;
  istruire  le   decisioni  da  sottoporre  alla   deliberazione  del
consiglio direttivo;
  esercitare  ogni altra  attribuzione  che gli  sia demandata  dalla
legge e dai regolamenti.
  Art. 8  (Funzionamento della scuola).  - 1. La scuola  e' struttura
didattica della Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia cui
contribuiscono  la facolta'  di giurisprudenza  e il  Dipartimento di
scienze giuridiche.
  2.  L'Universita' garantisce  il supporto  gestionale e  le risorse
logistiche, finanziarie  e di  personale necessarie  al funzionamento
della scuola.
  Art. 9 (Durata della scuola, indirizzi e frequenza). - 1. La scuola
ha  durata  di due  anni  non  suscettibili  di abbreviazioni  ed  e'
articolata  in un  anno  comune e  in un  secondo  anno diviso  negli
indirizzi giudiziarioforense e notarile.
  2. Il passaggio  dal primo al secondo anno di  corso e l'ammissione
all'esame per il conseguimento,  del diploma di specializzazione sono
subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base
della valutazione  complessiva dell'esito delle  verifiche intermedie
relative alle diverse attivita' didattiche. I giudizi dovranno essere
formulati entro il 31 luglio di ogni anno, salvo diversa disposizione
di  legge  o  di  regolamento, dovranno  essere  pubblicati  mediante
affissione  in   apposita  bacheca  tenuta  presso   la  facolta'  di
giurisprudenza  e  comunicati  mediante   lettera  a  ciascuno  degli
interessati.  Nel caso  di giudizio  sfavorevole, lo  studente potra'
ripetere l'anno di corso una sola volta.
  3.  La   frequenza  alle  attivita'  didattiche   della  scuola  e'
obbligatoria.  Le  assenze  ingiustificate  superiori  a  60  ore  di
attivita' didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di
assenza  per   servizio  militare   di  leva,  per   servizio  civile
sostitutivo del servizio militare di  leva, per gravidanza o malattia
ovvero  per altre  cause  obiettivamente  giustificabili, secondo  la
valutazione del  consiglio direttivo della scuola,  qualora l'assenza
non superi le 130 ore,  spetta al consiglio direttivo stesso disporre
le  modalita'  e  i  tempi  per  assicurare  il  completamento  della
formazione  nell'ambito  dei  due  anni  di cui  al  comma  1  ovvero
altrimenti la ripetizione di un anno.
  Art. 10 (Piano degli studi e contenuto delle attivita' didattiche).
- 1.  Il piano  degli studi  della scuola  e' definito  dal consiglio
direttivo  in conformita'  con  quanto previsto  dall'allegato 1  del
regolamento interministeriale contenente l'indicazione dell'obiettivo
formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni
e specifici ai due indirizzi.
  2. Le attivita' didattiche della  scuola si svolgono in conformita'
al  piano di  studi  ed alla  programmazione  didattica definiti  dal
consiglio direttivo e sulla base  di un calendario fissato all'inizio
di  ogni  anno  accademico   dal  consiglio  direttivo,  nel  periodo
ricompreso  fra il  mese di  ottobre e  il mese  di aprile  dell'anno
successivo.
  3. La durata  complessiva delle attivita' didattiche e'  di 500 ore
per ogni  anno di corso,  di cui almeno il  50 per cento  e' dedicato
alle  attivita' pratiche,  con un  limite  massimo di  cento ore  per
stages e  tirocini. A partire dal  mese di aprile sono  programmati e
attuati ulteriori attivita' di stages e tirocinio per un minimo di 50
ore.
  4. L'attivita' didattica consiste in appositi moduli orari dedicati
rispettivamente all'approfondimento teorico  e giurisprudenziale e ad
attivita' pratiche quali esercitazioni,  discussione e simulazione di
casi, stages  e tirocini, discussione  pubblica di temi,  redazione e
discussione  di atti  giudiziari, atti  notarili, sentenze  e pareri.
Dovra' essere  adottata ogni  metodologia didattica che  favorisca il
coinvolgimento dello  studente e che consenta  di sviluppare concrete
capacita'  di  soluzione  di   problemi  giuridici.  Dovranno  essere
previste anche attivita' didattiche di carattere interdisciplinare.
  5.  Il consiglio  direttivo  potra' programmare  lo svolgimento  di
attivita' didattiche presso studi  professionali, scuole di notariato
riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie
previ accordi o convenzioni tra l'Universita' degli studi di Modena e
Reggio Emilia e  gli ordini professionali, le scuole  del notariato e
gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria.
  Art. 11 (Docenti  coordinatori). - 1. Sulla base  degli incarichi e
dei  contratti di  insegnamento conferiti  annualmente, il  consiglio
direttivo  provvedera'   alla  nomina  dei  docenti   incaricati  del
coordinamento delle  attivita' didattiche  relative a  ciascuna delle
principali   aree  disciplinari   indicate  quali   contenuti  minimi
qualificanti   della   scuola   dall'allegato   1   del   regolamento
interministeriale.
  Art. 12 (Verifiche intermedie). - 1. Nell'ambito di ciascun anno di
corso, dovranno essere previste prove  di verifica volte ad accertare
la  preparazione raggiunta  dallo studente.  Essendo in  funzione del
giudizio complessivo  del consiglio  direttivo relativo  al passaggio
dal primo al secondo anno di corso o all'ammissione all'esame finale,
le    prove   di    verifica   potranno    avere   anche    carattere
interdisciplinare.
  2.  Le  prove  di  verifica potranno  consistere  in  dissertazioni
scritte o orali su questioni teoriche o casi pratici, nella redazione
di atti giudiziari e notarili o  di pareri, nella discussione di casi
giurisprudenziali.
  Al termine di  ogni anno di corso, ciascun  docente coordinatore di
cui al precedente art. 11 dovra' far pervenire al consiglio direttivo
una scheda  valutativa per  ciascuno studente contenente  un giudizio
formulato in base agli esiti  delle sopraindicate verifiche e in base
alla frequenza alle attivita' didattiche.
  Art. 13 (Esame finale). - 1. L'esame finale per il conferimento del
diploma di specializzazione consiste  in una dissertazione scritta su
argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.
  2. Per il superamento dell'esame occorre conseguire un punteggio di
almeno 42  settantesimi. In  caso di  giudizio negativo,  lo studente
potra' ripetere  il secondo anno di  corso una sola volta,  salvo che
non abbia gia' ripetuto l'anno  a seguito di giudizio sfavorevole del
consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 9, comma 2.
  3. La commissione  per l'esame finale e' composta  di sette membri,
di cui  quattro professori universitari, un  magistrato ordinario, un
avvocato  e un  notaio ed  e' costituita  con delibera  del consiglio
direttivo. La commissione e'  presieduta dal professore universitario
piu' anziano di ruolo.
  4. Spetta alla  commissione la scelta degli argomenti  su cui verte
la   dissertazione   scritta.   La  commissione   dovra'   provvedere
all'indicazione di tre argomenti per l'indirizzo giudiziarioforense e
tre argomenti  per l'indirizzo notarile.  I titoli di  ciascuno degli
argomenti  scelti  dovranno  essere  inseriti in  una  busta  chiusa,
firmata da tutti  i componenti della commissione e numerata  da 1 a 3
per gli  argomenti dell'indirizzo giudiziarioforense  e da 4 a  6 per
gli  argomenti dell'indirizzo  notarile.  La scelta  della busta  per
ciascuno dei  due gruppi  di argomenti verra'  affidata ad  uno degli
studenti partecipanti all'esame scelto a caso dalla commissione.
  5.  La prova  di  esame, avra'  durata massima  di  cinque ore  dal
momento della dettatura del titolo.
  6.  La  commissione  esaminatrice  esprimera'  il  suo  giudizio  a
maggioranza   assoluta  dei   suoi   componenti.  Dello   svolgimento
dell'esame   e  delle   determinazioni   assunte  dalla   commissione
esaminatrice dovra' essere redatto apposito verbale.
  Art.  14  (Rinvio).   -  Per  quanto  non   previsto  dal  presente
regolamento   si   applicano    le   disposizioni   del   regolamento
interministeriale  e,  in  quanto compatibili,  le  disposizioni  del
decreto  del Presidente  della Repubblica  10 marzo  1982, n.  162, e
successive  modificazioni e  integrazioni  e  quelle del  regolamento
didattico di Ateneo  dell'Universita' degli studi di  Modena e Reggio
Emilia".
   Modena, 17 settembre 1999
                                                  Il rettore: Cipolli