Disposizioni in materia di licenze individuali. (Deliberazione n. 217/99).(GU n.247 del 20-10-1999)
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione del Consiglio del 22 settembre 1999; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni", ed in particolare l'art. 6, comma 9; Vista la direttiva n. 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la lettera di messa in mora inviata dalla Commissione europea al governo italiano in data 15 luglio 1998 per non corretto recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale della direttiva n. 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997; Viste le osservazioni formulate in data 24 settembre 1998 dal Governo italiano in risposta ai rilievi della Commissione europea; Visto il successivo parere motivato della Commissione europea indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 169 del trattato CE in data 8 febbraio 1999; Vista la lettera del Ministero delle comunicazioni in data 23 aprile 1999, con la quale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni veniva invitata ad assumere le opportune iniziative intese a modificare le disposizioni non conformi alla direttiva n. 97/13/CE; Considerato che il decreto ministeriale 25 novembre 1997 individua, all'art. 4, comma 1, gli obblighi del titolare di una licenza individuale prevedendo, tra gli altri, alla lettera r), quello di: "contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la formazione in materia di telecomunicazioni secondo gli impegni che saranno indicati nel capitolato d'oneri associato alla licenza"; che il medesimo decreto, al punto 4, lettera e), degli allegati A (domanda di licenza individuale per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali), B (domanda di licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico) e D (domanda di licenza individuale per le applicazioni ad uso pubblico della tecnologia DECT), prevede che la domanda di licenza da parte degli operatori debba contenere l'indicazione del programma di investimenti in ricerca e sviluppo; Considerato che l'art. 9 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 dispone che "la societa' all'atto del rilascio della licenza individuale e' tenuta a consegnare originale di fidejussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi gravanti sulla societa' medesima in forza della domanda e delle disposizioni del presente decreto"; che all'allegato G del decreto ministeriale citato sono stabiliti i criteri di escussione e di calcolo dell'ammontare della garanzia bancaria (performance bond); Considerato che l'allegato ("Eventuali condizioni delle autorizzazioni") alla direttiva n. 97/13/CE non prevede condizioni relative ad un contributo alla ricerca scientifica e alla formazione; che, in particolare, gli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della direttiva citata stabiliscono che le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze individuali possono essere soltanto quelle indicate nell'allegato della direttiva e debbono essere obiettivamente giustificate, tenuto conto del servizio in questione, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti; Considerato che la Commissione europea rileva che, con l'imporre a qualsiasi nuova impresa che si affaccia sul mercato di contribuire alla ricerca scientifica e tecnica, l'Italia non abbia ottemperato alle disposizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della direttiva n. 97/13/CE, in combinato disposto con l'allegato alla direttiva medesima; Considerato che la Commissione europea rileva che il meccanismo relativo al performance bond, previsto dal decreto citato non e' compatibile con il diritto comunitario, in quanto si configura come condizione aggiuntiva imposta a tutti gli operatori cui e' stata rilasciata una licenza per reti pubbliche di telecomunicazioni, e non rientra nell'elenco tassativo degli obblighi di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della direttiva n. 97/13/CE, in combinato disposto con l'allegato alla direttiva; e che tale elemento si traduce, per le nuove imprese, in un ingiustificato costo addizionale di entrata sul mercato; Ritenuta pertanto l'opportunita' di adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 a quanto disposto dalla direttiva n. 97/13/CE, relativamente agli obblighi di svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e di sviluppo e di prestazione di una fidejussione bancaria specifica (performance bond), a garanzia dell'adempimento degli obblighi oggetto delle licenze, quali condizioni applicabili alle medesime, ferma restando la necessita' che ogni soggetto licenziatario sia comunque tenuto al rispetto delle condizioni e degli obblighi in forza della domanda di licenza e delle disposizioni vigenti; Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. L'Autorita' dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni": art. 9 (Garanzie di escussione); lettera e), punto 4, degli allegati A, B e D; allegato G; art. 4, comma 1, lettera r). 2. I licenziatari sono comunque tenuti al rispetto delle condizioni dichiarate nella domanda di licenza, la cui mancata ottemperanza e' sanzionata ai sensi della normativa vigente. 3. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Napoli, 22 settembre 1999 Il presidente: Cheli