AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 settembre 1999 

  Disposizioni in  materia di licenze individuali.  (Deliberazione n.
217/99).
(GU n.247 del 20-10-1999)

                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione del Consiglio del 22 settembre 1999;
  Vista  la  legge 31  luglio  1997,  n. 249,  recante:  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante: "Regolamento  di attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle  comunicazioni", ed in particolare  l'art. 6, comma
9;
  Vista  la  direttiva  n.  97/13/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   relativa  ad   una  disciplina   comune  in   materia  di
autorizzazioni  generali e  di  licenze individuali  nel settore  dei
servizi di telecomunicazione;
  Visto   il  decreto   ministeriale  25   novembre  1997,   recante:
"Disposizioni per  il rilascio delle licenze  individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
  Vista la lettera di messa in mora inviata dalla Commissione europea
al  governo  italiano  in  data  15  luglio  1998  per  non  corretto
recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale della direttiva n.
97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997;
  Viste  le osservazioni  formulate  in data  24  settembre 1998  dal
Governo italiano in risposta ai rilievi della Commissione europea;
  Visto  il  successivo  parere motivato  della  Commissione  europea
indirizzato  alla  Repubblica italiana  ai  sensi  dell'art. 169  del
trattato CE in data 8 febbraio 1999;
  Vista  la lettera  del  Ministero delle  comunicazioni  in data  23
aprile  1999,  con  la  quale   l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  veniva invitata  ad assumere  le opportune  iniziative
intese a  modificare le disposizioni  non conformi alla  direttiva n.
97/13/CE;
  Considerato che il decreto ministeriale 25 novembre 1997 individua,
all'art.  4,  comma 1,  gli  obblighi  del  titolare di  una  licenza
individuale prevedendo,  tra gli altri,  alla lettera r),  quello di:
"contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche
al fine  di favorire  la formazione  in materia  di telecomunicazioni
secondo  gli  impegni che  saranno  indicati  nel capitolato  d'oneri
associato alla licenza"; che il medesimo decreto, al punto 4, lettera
e), degli allegati A (domanda di licenza individuale per l'offerta al
pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni
mobili  e   personali),  B   (domanda  di  licenza   individuale  per
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al
pubblico) e D (domanda di  licenza individuale per le applicazioni ad
uso  pubblico  della tecnologia  DECT),  prevede  che la  domanda  di
licenza da  parte degli  operatori debba contenere  l'indicazione del
programma di investimenti in ricerca e sviluppo;
  Considerato che l'art. 9 del  decreto ministeriale 25 novembre 1997
dispone  che  "la  societa'   all'atto  del  rilascio  della  licenza
individuale e' tenuta a consegnare originale di fidejussione bancaria
a garanzia  dell'adempimento degli  obblighi gravanti  sulla societa'
medesima in  forza della  domanda e  delle disposizioni  del presente
decreto";  che all'allegato  G del  decreto ministeriale  citato sono
stabiliti i criteri  di escussione e di  calcolo dell'ammontare della
garanzia bancaria (performance bond);
  Considerato   che    l'allegato   ("Eventuali    condizioni   delle
autorizzazioni") alla  direttiva n.  97/13/CE non  prevede condizioni
relative ad un contributo alla ricerca scientifica e alla formazione;
che, in particolare,  gli articoli 3, paragrafo 2, e  8, paragrafo 1,
della direttiva citata stabiliscono che le condizioni per il rilascio
delle  autorizzazioni  e  delle licenze  individuali  possono  essere
soltanto  quelle indicate  nell'allegato  della  direttiva e  debbono
essere  obiettivamente giustificate,  tenuto  conto  del servizio  in
questione, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti;
  Considerato che la Commissione europea  rileva che, con l'imporre a
qualsiasi nuova  impresa che si  affaccia sul mercato  di contribuire
alla ricerca  scientifica e  tecnica, l'Italia non  abbia ottemperato
alle disposizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo
1, della direttiva n. 97/13/CE,  in combinato disposto con l'allegato
alla direttiva medesima;
  Considerato  che la  Commissione europea  rileva che  il meccanismo
relativo  al performance  bond, previsto  dal decreto  citato non  e'
compatibile con il  diritto comunitario, in quanto  si configura come
condizione  aggiuntiva imposta  a tutti  gli operatori  cui e'  stata
rilasciata una licenza per reti pubbliche di telecomunicazioni, e non
rientra nell'elenco tassativo degli obblighi  di cui agli articoli 3,
paragrafo  2, e  8,  paragrafo  1, della  direttiva  n. 97/13/CE,  in
combinato disposto con l'allegato alla direttiva; e che tale elemento
si  traduce,  per  le  nuove  imprese,  in  un  ingiustificato  costo
addizionale di entrata sul mercato;
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita'  di   adeguare  il  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 a quanto disposto dalla
direttiva n. 97/13/CE, relativamente  agli obblighi di svolgimento di
attivita' di  ricerca scientifica e  di sviluppo e di  prestazione di
una fidejussione  bancaria specifica  (performance bond),  a garanzia
dell'adempimento   degli  obblighi   oggetto  delle   licenze,  quali
condizioni applicabili  alle medesime,  ferma restando  la necessita'
che ogni soggetto licenziatario sia comunque tenuto al rispetto delle
condizioni e degli obblighi in forza della domanda di licenza e delle
disposizioni vigenti;
  Udita la relazione  del commissario prof. Silvio  Traversa ai sensi
dell'art.  32  del  regolamento concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                            Articolo unico
  1.  L'Autorita' dispone  l'abrogazione delle  seguenti disposizioni
del decreto ministeriale 25  novembre 1997 recante: "Disposizioni per
il   rilascio   delle   licenze   individuali   nel   settore   delle
telecomunicazioni":
  art. 9 (Garanzie di escussione);
  lettera e), punto 4, degli allegati A, B e D;
  allegato G;
  art. 4, comma 1, lettera r).
  2. I licenziatari sono comunque tenuti al rispetto delle condizioni
dichiarate nella domanda  di licenza, la cui  mancata ottemperanza e'
sanzionata ai sensi della normativa vigente.
  3. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
e  nel Bollettino  ufficiale  dell'Autorita' ed  entra  in vigore  il
giorno  successivo a  quello della  sua pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale.
   Napoli, 22 settembre 1999
                                                 Il presidente: Cheli