MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 29 settembre 1999, n. 15 

  Integrazioni alla circolare 24  settembre 1997, n. 12. Trasmissione
delle segnalazioni di reazioni avverse.
(GU n.246 del 19-10-1999)
 
 Vigente al: 19-10-1999  
 

                                  Alle aziende sanitarie locali
                                  Alle aziende ospedaliere
                                  Agli  istituti di ricovero e cura a
                                     carattere scientifico
                                  Alle    aziende     titolari     di
                                     autorizzazioni all'immissione in
                                     commercio     di     specialita'
                                     medicinali
                                  Agli   assessorati   alla   sanita'
                                     delle   regioni      e     delle
                                     province autonome
  Con circolare 24 settembre 1997,  n. 12, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1997, recante
note esplicative al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono
state,  tra l'altro,  impartite  istruzioni  inerenti alle  modalita'
della trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse.
  Uno  degli  aspetti considerati  dalla  Circolare  ha riguardato  i
criteri di trasmissione delle  segnalazioni spontanee, in particolare
e' stato  previsto che la  comunicazione delle reazioni  avverse alle
ditte titolari di  A.I.C. avvenga per il tramite  del Ministero della
sanita'.
  Sulla   base  dell'esperienza   maturata  nel   primo  biennio   di
applicazione del  decreto legislativo,  tenendo conto  altresi' delle
richieste avanzate  dalle ditte  farmaceutiche, e'  emersa l'esigenza
che  queste ultime  ricevano  le informazioni  relative alle  proprie
specialita' medicinali nel tempo piu' breve possibile.
  Cio' al fine  di mettere le aziende farmaceutiche  in condizione di
dare tempestiva esecuzione agli adempimenti di loro competenza.
  Per quanto sopra e per  uniformare il sistema di trasmissione delle
segnalazioni  spontanee   a  quello  in  vigore   negli  altri  Stati
dell'Unione europea,  si dispone che,  a parziale modifica  di quanto
previsto al  punto 6.3 della citata  circolare, le USL, le  AO, e gli
IRCCS  trasmettano   copia  delle  ADR  ricevute   anche  alla  ditta
farmaceutica titolare di A.I.C.
                                                   Il Ministro: Bindi