Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.248 del 21-10-1999)
Con decreto ministeriale n. 27092 del 27 settembre 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 2 dicembre 1998 al 1 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto di vigilanza campestre "Folgore" 2 di Ciliberti Antonino, con sede in Manduria (Taranto), unita' di Manduria (Taranto), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unita' su un organico complessivo di n. 16 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto di vigilanza campestre "Folgore" 2 di Ciliberti Antonino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 27093 del 27 settembre 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1999 al 30 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicilpol - Istituto di vigilanza privata, con sede in Termini Imerese (Palermo), unita' di Termini Imerese (Palermo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 59 unita' su un organico complessivo di n. 65 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicilpol - Istituto di vigilanza privata, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 27094 del 27 settembre 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 30 novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esseti - Societa' intercooperativa, con sede in Sestu (Cagliari), unita' di Selargius, Capoterra, Iglesias, Cagliari, Sinnai, Sant'Antioco (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 55 unita' su un organico complessivo di n. 99 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esseti - Societa' intercooperativa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 27095 del 27 settembre 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 30 dicembre 1998 al 29 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Sarda coop., con sede in Sassari, unita' di Sassari, Ittiri, Porto Torres, Sorso (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 25 unita', di cui n. 4 lavoratori parttime da 24 a 18 ore medie settimanali e 3 parttime da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 53 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Sarda coop., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 27096 del 27 settembre 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, con sede in Palermo, unita' di Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31.89 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 47 unita' su un organico complessivo di n. 64 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 27097 del 27 settembre 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Informatica Umbra, con sede in Santo Chiodo (Perugia), unita' di Spoleto (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 54 unita', di cui 1 lavoratore a parttime da 35 ore medie settimanali a 30 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 111 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Informatica Umbra, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.