MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento
di integrazione salariale
(GU n.248 del 21-10-1999)

  Con  decreto  ministeriale  n.  27092 del  27  settembre  1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 2 dicembre 1998 al  1 dicembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  ditta Istituto  di
vigilanza campestre  "Folgore" 2 di  Ciliberti Antonino, con  sede in
Manduria  (Taranto), unita'  di Manduria  (Taranto), per  i quali  e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  34 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n.  16 unita' su un organico complessivo
di n. 16 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto di vigilanza campestre
"Folgore"  2 di  Ciliberti Antonino,  a corrispondere  il particolare
beneficio previsto dal  comma 4, art. 6, del  decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n.  608, nei limiti  finanziari posti dal comma  stesso, tenuto
conto dei  criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  27093 del  27  settembre  1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1999 al  30 aprile 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Sicilpol  -
Istituto di vigilanza privata, con sede in Termini Imerese (Palermo),
unita' di Termini  Imerese (Palermo), per i quali  e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 35
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a n. 59 unita'  su un organico complessivo  di n. 65
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Sicilpol  -  Istituto  di
vigilanza privata, a corrispondere  il particolare beneficio previsto
dal  comma 4,  art.  6, del  decreto-legge 1  ottobre  1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996 in premessa indicato,  registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  27094 del  27  settembre  1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  dicembre 1998 al 30 novembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Esseti  -
Societa' intercooperativa,  con sede  in Sestu (Cagliari),  unita' di
Selargius,  Capoterra,   Iglesias,  Cagliari,   Sinnai,  Sant'Antioco
(Cagliari),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  38   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 55 unita' su un organico complessivo di n. 99 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei   lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.   Esseti   -   Societa'
intercooperativa, a  corrispondere il particolare  beneficio previsto
dal  comma 4,  art.  6, del  decreto-legge 1  ottobre  1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996 in premessa indicato,  registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  27095 del  27  settembre  1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 30 dicembre 1998 al 29 dicembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.c.a.r.l.  Sarda
coop., con sede in Sassari,  unita' di Sassari, Ittiri, Porto Torres,
Sorso  (Sassari), per  i quali  e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  38   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 25 unita',  di cui n. 4  lavoratori parttime da 24 a  18 ore medie
settimanali e  3 parttime  da 20  a 15 ore  medie settimanali,  su un
organico complessivo di n. 53 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei   lavoratori  dipendenti   dalla   S.c.a.r.l.   Sarda  coop.,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  27096 del  27  settembre  1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1999 al  31 dicembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Emanuele
Fiorentino, con  sede in Palermo, unita'  di Palermo, per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 31.89 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n.  47 unita' su un organico complessivo
di n. 64 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.  Emanuele  Fiorentino,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  27097 del  27  settembre  1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1999 al  31 dicembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Informatica
Umbra,  con  sede  in  Santo  Chiodo  (Perugia),  unita'  di  Spoleto
(Perugia),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n.  54  unita', di  cui  1  lavoratore a  parttime  da  35 ore  medie
settimanali a 30 ore medie settimanali, su un organico complessivo di
n. 111 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.  Informatica   Umbra,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.